DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1958, n. 306

Type DPR
Publication 1958-02-04
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, col quale e' stata concessa la esenzione dal dazio doganale, dalla imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine, nonche' dalla imposta generale sull'entrata per i carburanti ed i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio aereo, istituite presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome, ai fini dell'insegnamento; Ritenuta la necessita' di emanare le norme regolamentari dirette a disciplinare la pratica applicazione del suindicato beneficio fiscale; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la difesa; Decreta: E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro per le finanze, per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, recante agevolazioni fiscali per i consumi di carburanti e lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome.

GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 marzo 1958

Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 181. - RELLEVA

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della L. 6 marzo 1950, n. 181- art. 1

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, recante agevolazioni fiscali per i carburanti ed i lubrificanti destinati al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole civili di pilotaggio aereo. Art. 1. Sono ammessi a fruire del beneficio fiscale previsto dall'art. 4 della legge 6 marzo 1950, n. 181, gli aeromobili di esclusiva pertinenza dell'Aero Club d'Italia e degli Aero Clubs locali.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della L. 6 marzo 1950, n. 181- art. 2

Art. 2. L'Aero Club d'Italia, per il tramite del Ministero della difesa Aeronautica - Direzione generale aviazione civile e traffico aereo - comunica al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - l'elenco delle scuole civili di pilotaggio aereo, nel quale devono essere indicati: la localita' ove ha sede la scuola e l'Aero Club che la gestisce; la sigla, il tipo e la potenza del motore degli aeromobili adibiti a ciascuna scuola. Le successive modificazioni saranno di volta in volta comunicate, nei modi suindicati, al Ministero delle finanze.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della L. 6 marzo 1950, n. 181- art. 3

Art. 3. Il Ministero della difesa-Aeronautica comunica a quello delle finanze il fabbisogno presuntivo trimestrale di carburante e di lubrificante occorrente per ciascuna scuola. In relazione a detta comunicazione, l'Aero Club d'Italia indica le aziende petrolifere incaricate dei rifornimenti e le localita' di prelevamento dei prodotti. Il Ministero delle finanze autorizza l'Aero Club d'Italia a ritirare il fabbisogno presuntivo trimestrale di carburante e di lubrificante, in esenzione da diritti di confine o dalla imposta di fabbricazione, a seconda che si tratti di prodotti esteri oppure nazionali gravati di detta imposta. I quantitativi di carburante e di lubrificante prelevati in esenzione fiscale saranno tenuti in evidenza dal Ministero delle finanze fino a quando non sara' comprovato nei modi indicati nel successivo art. 14, l'effettivo integrale impiego nell'uso consentito.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della L. 6 marzo 1950, n. 181- art. 4

Art. 4. L'Aero Club d'Italia si rende garante e ne assume, a tutti gli effetti, la responsabilita' verso l'Amministrazione finanziaria, del regolare, esclusivo impiego del carburante e del lubrificante, ritirati coi previsti benefici fiscali per l'azionamento degli aeromobili impiegati ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole civili di pilotaggio aereo, restando quindi tassativamente vietata la destinazione dei prodotti medesimi ad usi diversi da quello consentito.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della L. 6 marzo 1950, n. 181- art. 5

Art. 5. Gli Aero Clubs locali sono muniti, a cura dell'Aero Club d'Italia dei seguenti documenti: 1) "registro dei voli (allegato modello A); 2) "libretto per prelevamento carburanti e lubrificanti" (allegato modello B); 3) "libretto delle attestazioni di volo" (allegato modello C).

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della L. 6 marzo 1950, n. 181- art. 6

Art. 6. Sul "registro dei voli" gli Aero Clubs locali devono annotare giornalmente i dati relativi ai voli compiuti dagli aeromobili utilizzati per le proprie scuole civili di pilotaggio.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della L. 6 marzo 1950, n. 181- art. 7

Art. 7. I "libretti di prelevamento carburanti e lubrificanti" ed i "libretti delle attestazioni di volo i sono contrassegnati da una serie e, per ciascuna serie, da un numero progressivo. A ciascun libretto sono allegati 100 buoni, sui quali sono riportati la serie ed il numero distintivo del libretto. I buoni sono a loro volta numerati da 1 a 100. I "libretti per prelevamento carburanti e lubrificanti" sono utilizzati presso le aziende petrolifere distributrici. I "libretti delle attestazioni di volo" costituiscono il documento giustificativo dei consumi giornalieri di carburante e di lubrificante da parte di ciascun aeromobile in uso alle scuole di pilotaggio aereo.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della L. 6 marzo 1950, n. 181- art. 8

Art. 8. L'Aereo Clus locale compila e custodisce per ciascun aeromobile un "libretto per prelevamento carburanti e lubrificanti" ed un "libretto delle attestazioni di volo".

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della L. 6 marzo 1950, n. 181- art. 9

Art. 9. Per il prelevamento del carburante e del lubrificante l'Aero Club locale completa di volta in volta il relativo buono e consegna il tagliando C alla azienda petrolifera fornitrice.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della L. 6 marzo 1950, n. 181- art. 10

Art. 10. Nel caso che l'aeromobile debba prelevare del carburante e del lubrificante presso un aeroporto diverso da quello dove ha sede la scuola, sara' preventivamente munito del buono di prelevamento da parte dell'Aero Club locale. Il comandante dell'aeromobile e' pero' tenuto a fare apporre sul giornale di rotta, da parte dell'autorita' aeroportuale. Il visto di arrivo e di partenza, nonche' l'annotazione dei quantitativi di prodotti prelevati.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della L. 6 marzo 1950, n. 181- art. 11

Art. 11. Periodicamente ed in ogni caso alla fine di ciascun mese, gli Aero Clubs locali compilano, per ciascun aeromobile, una attestazione di volo, nella quale devono essere riportati i dati relativi ai voli giornalmente compiuti dall'aeromobile medesimo, desunti dal "registro dei voli".

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della L. 6 marzo 1950, n. 181- art. 12

Art. 12. Alla fine di ciascun mese gli Aero Clubs locali rimettono all'Aereo Club d'Italia un prospetto riassuntivo del quantitativo di carburante e di lubrificante prelevato durante il mese e di quello effettivamente consumato per l'azionamento degli aeromobili adibiti alla propria scuola (allegato modello D). A detto prospetto allegano i tagliandi B dei buoni del "libretto per prelevamento carburanti e lubrificanti", e le matrici B del libretto delle attestazioni di volo". I dati riportati sul prospetto devono corrispondere esattamente a quelli risultanti dai tagliandi e dalle matrici B allegati.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della L. 6 marzo 1950, n. 181- art. 13

Art. 13. Alla fine di ciascun trimestre l'Aero Club d'Italia, controllati i dati comunicati dagli Aero Clubs locali, compila, per ogni scuola, un prospetto riassuntivo (allegato modello E) delle ore di volo compiute da ogni singolo apparecchio e del relativo consumo di carburante e di lubrificante. Detto prospetto deve essere rimesso, in duplice copia, al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale aviazione civile e traffico aereo - che, eseguiti i controlli di sua competenza, rimette un esemplare del prospetto stesso al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - con la dichiarazione di benestare.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della L. 6 marzo 1950, n. 181- art. 14

Art. 14. In base ai dati comunicati dal Ministero della difesa-Aeronautica, quello delle finanze procede allo scarico dei quantitativi di carburanti e di lubrificanti consumati nel trimestre da quelli precedentemente ritirati, dall'Aero Club d'Italia, coi previsti benefici fiscali. Visto, il Ministro per la finanze: ANDREOTTI

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della L. 6 marzo 1950, n. 181- Modelli

MODELLO A Parte di provvedimento in formato grafico MODELLO B Parte di provvedimento in formato grafico MODELLO C Parte di provvedimento in formato grafico MODELLO D Parte di provvedimento in formato grafico MODELLO E Parte di provvedimento in formato grafico

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