LEGGE 2 aprile 1958, n. 321

Type Legge
Publication 1958-04-02
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. La formulazione dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 22 settembre 1947, numero 1231, è così modificata: "È accordato esonero da tutte le tasse, comprese quelle di bollo e di diploma agli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, ai figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, o di dispersi o prigionieri di guerra, a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, ai ciechi civili. Tale beneficio è sospeso per i ripetenti". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1958 GRONCHI ZOLI - MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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