LEGGE 2 aprile 1958, n. 321
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La formulazione dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 22 settembre 1947, numero 1231, è così modificata: "È accordato esonero da tutte le tasse, comprese quelle di bollo e di diploma agli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, ai figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, o di dispersi o prigionieri di guerra, a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione, ai ciechi civili. Tale beneficio è sospeso per i ripetenti". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1958 GRONCHI ZOLI - MORO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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