LEGGE 23 marzo 1958, n. 338
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 14 della Convenzione stessa.
GRONCHI ZOLI - PELLA - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convention
Convention sur le recouvrement des aliments a' l'etranger Parte di provvedimento in formato grafico
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