LEGGE 23 marzo 1958, n. 338

Type Legge
Publication 1958-03-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata a New York il 20 giugno 1956.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 14 della Convenzione stessa.

GRONCHI ZOLI - PELLA - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Convention

Convention sur le recouvrement des aliments a' l'etranger Parte di provvedimento in formato grafico

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