DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 345

Type DPR
Publication 1958-03-05
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali; Decreta: E' approvato il regolamento per il funzionamento dello "Stabilimento Carlo Alberto" di Acqui nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

GRONCHI ZOLI - BO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 aprile 1958

Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 31. - RELLEVA

Regolamento per funzionamento Stabilimento Carlo Alberto Acqui- art. 1

Regolamento per il funzionamento dello "Stabilimento Carlo Alberto" di Acqui Art. 1. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica si avvale dei beni costituenti il complesso demaniale denominato "Stabilimento Carlo Alberto" di Acqui, per i seguenti servizi: 1) ricovero di malati di reumatismo per le applicazioni di lutoterapia e per altre cure mediche collaterali; 2) studi e ricerche etio-patogenetiche relative alla profilassi ed alla terapia della malattia reumatica e delle artropatie. Il trattamento lutoterapico e le cure collaterali si effettuano nei reparti degli stabilimenti del compendio termale di Acqui. Alle relative spese provvede l'Alto Commissariato, in base alle tariffe stabilite dal Ministero delle partecipazioni statali. Un ispettore generale medico designato dall'Alto Commissariato ha lo speciale incarico di vigilare sulle predette attivita'.

Regolamento per funzionamento Stabilimento Carlo Alberto Acqui- art. 2

Art. 2. L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica stabilisce il programma delle prestazioni terapeutiche, il numero dei turni di cura e il piano generale dei ricoveri, ripartendo per Province i posti disponibili. Esso altresi' predispone e disciplina i programmi di studi e ricerche relativi alla lotta contro la malattia reumatica da effettuarsi, di intesa con il Ministero delle partecipazioni statali o con altre Amministrazioni pubbliche eventualmente interessate, nello "Stabilimento Carlo Alberto", stabilendo, ove occorra, fuori dei periodi di cura prestabiliti, il ricovero a scopo clinico sperimentale di ammalati che consentano di sottoporsi alle cure per detto scopo. Presso lo stabilimento possono essere organizzati corsi di preparazione e di aggiornamento per il personale sanitario.

Regolamento per funzionamento Stabilimento Carlo Alberto Acqui- art. 3

Art. 3. Sono ammesse nello "Stabilimento Carlo Alberto" le persone che abbiano necessita' del trattamento lutoterapico e di cure mediche collaterali e che versino in condizioni economiche disagiate. A tal fine esse dovranno presentare alla Prefettura, nel cui territorio risiedono, domanda corredata di: 1) certificato medico redatto in conformita' del modulo allegato A; 2) certificato di iscrizione nell'elenco comunale degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica gratuita ovvero certificato di nullatenenza rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte, integrato da attestazione del sindaco dichiarante che l'interessato versa in condizioni economiche disagiate. Nello "Stabilimento Carlo Alberto" possono essere ammessi, entro il limite di un decimo della capacita' ricettiva, anche malati semi-abbienti che si impegnino di pagare in proprio la meta' dell'importo delle spese di ricovero e di cura. Le domande debitamente istruite, sono inviate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, che decide previo parere di apposita Commissione nominata dall'Alto Commissario.

Regolamento per funzionamento Stabilimento Carlo Alberto Acqui- art. 4

Art. 4. Gli ammalati, a seguito di visita medica, vengono iscritti nel registro dei curandi ed assegnati al reparto, previa eventuale bonifica della persona e degli indumenti. I ricoverati debbono osservare le prescrizioni del medico e le disposizioni della direzione dello "Stabilimento Carlo Alberto". I presidi igienici ed eventuali cure collaterali della lutoterapia necessari ad alcuni ammalati sono prescritti dal medico; nel caso di lieve indisposizione gli ammalati sono curati nello stabilimento, negli altri casi di provvede al ricovero nell'Ospedale civile di Acqui. Ogni infrazione alle suddette disposizioni ed a quelle del regolamento interno e delle ordinanze commissariali potranno dai luogo alla dimissione dell'ammalato. La presenza dei ricoverati e' fissata, di regola, in giorni 14; le giornate di ingresso e di uscita sono comunicate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica.

Regolamento per funzionamento Stabilimento Carlo Alberto Acqui- art. 5

Art. 5. Lo "Stabilimento Carlo Alberto" deve avere i locali, le suppellettili ed i servizi sempre rispondenti alle esigenze dell'assistenza e dell'igiene e disporre di speciali ambienti ed impianti destinati alle visite. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica impartisce istruzioni in ordine alla ripartizione delle mansioni del dirigente sanitario e del personale sanitario e di assistenza, allo svolgimento delle, pratiche sanitarie, alla disciplina dei ricoverati ed al funzionamento interno dello stabilimento, alla somministrazione del vitto e alle tabelle dietetiche, all'igiene, alla pulizia ed a quanto altro sia opportuno per il regolare andamento dello stabilimento.

Regolamento per funzionamento Stabilimento Carlo Alberto Acqui- art. 6

Art. 6. La gestione dello "Stabilimento Carlo Alberto" puo' essere effettuata direttamente dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, o data in concessione secondo le norme della legge per l'amministrazione e la contabilita' generale dello Stato. Gli studi e le ricerche relativi alla profilassi ed alla terapia della malattia reumatica e delle artropatie sono organizzati dall'Alto Commissariato, che li affida al proprio personale ovvero, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre Amministrazioni statali o ad estranei all'Amministrazione dello Stato, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'[art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art380).

Regolamento per funzionamento Stabilimento Carlo Alberto Acqui- art. 7

Art. 7. L'eventuale concessionario per la gestione dello stabilimento percepisce, per ciascuna giornata di presenza del ricoverato, una diaria stabilita nel contratto, comprensiva di tutte le voci che costituiscono il costo del ricovero e di un corrispettivo per gli oneri di gestione. Il concessionario e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti nell'atto di concessione e nel presente rogolamento. Egli, inoltre, deve assumere e retribuire il dirigente sanitario ed almeno una infermiera professionale, ai quali e tenuto a fornire vitto ed alloggio nello stabilimento; sostituire e rinnovare le dotazioni; provvedere al servizio di portineria, all'assistenza religiosa ed all'assicurazione contro i danni dell'incendio; mantenere in efficienza ed in stato di buon funzionamento il gabinetto medico; provvedere alla manutenzione ordinaria nei limiti fissati dal [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262). L'assunzione da parte del gestore del personale sanitario e di assistenza immediata deve essere approvata dall'Ispettore generale medico incaricato della vigilanza, sentita, eventualmente, la Commissione di cui all'art. 3.

Regolamento per funzionamento Stabilimento Carlo Alberto Acqui- art. 8

Art. 8. Nel caso che lo stabilimento sia direttamente gestito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, sara' provveduto in base alle vigenti disposizioni alla direzione sanitaria, all'assistenza infermiera ed agli altri servizi.

Regolamento per funzionamento Stabilimento Carlo Alberto Acqui- art. 9

Art. 9. La prefettura di Alessandria esercita la vigilanza sulla regolare tenuta del carico, sulla manutenzione e sulla distribuzione negli ambienti delle dotazioni e degli arredi esistenti presso lo stabilimento e alla fine di ogni stagione di cura esegue un controllo, segnalando all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica quanto possa occorrere per migliorare il mobilio e le dotazioni o sostituire quelle fuori uso. Il materiale mobile in dotazione allo stabilimento deve portare il numero di matricola corrispondente a quello indicato nell'inventario e deve essere inscritto nell'apposita tabella affissa in ciascun ambiente. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ZOLI

Regolamento per funzionamento Stabilimento Carlo Alberto Acqui- Allegato A

ALLEGATO A Parte di provvedimento in formato grafico

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