LEGGE 26 febbraio 1958, n. 348
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa alla costituzione della Societa' europea per il finanziamento di materiale ferroviario "Eurofimna", con annesso Statuto, ed il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmati in Berna il 20 ottobre 1955.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione, con annesso Statuto, ed al Protocollo addizionale di cui all'art. 1 nonche' al Protocollo di firma, firmato in Berna il 20 ottobre 1955.
Art. 3
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad oltrepassare, nella stipulazione dei contratti di noleggio vendita "Eurofima", il periodo di nove anni fissato dall'art. 12 della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 4
La spesa di lire 194 milioni relativa al primo versamento da effettuare all'"Eurofima" nell'esercizio 1956-1957, in esecuzione della Convenzione di cui al precedente art. 1, e quella annua di lire 92 milioni relativa ai successivi versamenti da effettuare dall'esercizio 1957-58 a quello 1965-66, faranno carico al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo di spesa concernente la quota di partecipazione al capitale di enti e societa'. Al predetto onere di lire 194 milioni afferente la gestione 1956-57, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato fara' fronte con una riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa n. 80 del proprio bilancio per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
GRONCHI ZOLI - PELLA - GONELLA - ANDREOTTI - MEDICI - ANGELINI - CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convenzione-art. 1
ALLEGATO Convenzione per la costituzione di "Eurofima" (Societa' europea per il finanziamento di materiale ferroviario) I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Austriaca, del Regno del Belgio, della Danimarca, della Spagna, della Repubblica Francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica Portoghese, della Svezia, della Confederazione Svizzera e della Repubblica popolare federativa di Jugoslavia, considerato che la ferrovia puo' assolvere il suo compito nell'economia generale solo se e in grado di procedere a investimenti corrispondenti a un rinnovamento normale e alla modernizzazione indispensabile del materiale rotabile; che i progressi realizzati nella standardizzazione del materiale e nel suo esercizio in comune trovano il loro complemento logico nell'adozione di un sistema di finanziamento internazionale degli acquisti; considerato che tale finanziamento puo' costituire una vera operazione di consolidamento degli sforzi tecnici fatti per garantire una integrazione progressiva delle ferrovie sul piano europeo, e che questo sistema di finanziamento si presta pure particolarmente per i veicoli standardizzati, la cui proprieta' puo' essere facilmente trasferita da un Paese all'altro; considerato che la Ferrovia federale Germanica, la Societa' Nazionale delle Ferrovie Francesi, le Ferrovie italiane dello Stato, la Societa' Nazionale delle Ferrovie Belghe, le Ferrovie Federali Svizzere, la Societa' anonima delle Ferrovie Olandesi, le Ferrovie Svedesi dello Stato, la Rete Nazionale delle Ferrovie Spagnole, la Societa' Nazionale delle Ferrovie Lussemburghesi, le Ferrovie Jugoslave, la Compagnia delle Ferrovie Portoghesi, le Ferrovie Federali Austriache, le Ferrovie Danesi dello Stato, le Ferrovie Norvegesi dello Stato hanno convenuto di costituire "Eurofima", Societa' per il finanziamento di materiale ferroviario (chiamata qui appresso "Societa'"); considerato che, sia per la sua composizione, sia per il suo scopo, la Societa' presenta un interessante pubblico e un carattere internazionale; considerato in effetto che la Societa' si prefigge come scopo di favorire alle migliori condizioni possibili l'attrezzatura e l'esercizio del servizio pubblico dei trasporti per ferrovie delle Parti contraenti; animati dal desiderio di accordare alla Societa' tutto l'appoggio possibile; riconosciuto che l'azione della Societa' nel campo economico e in quello finanziario deve essere facilitata con provvedimenti eccezionali e che la costituzione e il funzionamento della medesima, non debbono avere come risultato di fare sopportare alle Amministrazioni ferroviarie interessate imposte e tasse, che non sarebbero state loro addebitate se ognuna di esse avesse provveduto alla dotazione del suo materiale con mezzi propri; considerato che il credito della Societa', che dovra' ricorrere a prestiti per il finanziamento di gran parte degli acquisti fatti, potra' essere ottenuto e mantenuto solo a condizioni che gli impegni assunti nei suoi confronti dalle Amministrazioni ferroviarie siano rispettati in ogni circostanza; hanno designato i rappresentanti sottoscritti, i quali, debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. a) I Governi che partecipano alla presente Convenzione approvano la costituzione della Societa' che sara' retta dallo Statuto accluso alla Convenzione medesima (chiamato in seguito "Statuto"), e, a titolo sussidiario, dal diritto dello Stato dove si trova la sede, in quanto la presente Convenzione non preveda deroghe. b) Il Governo dello Stato ove si trova la sede prendera' i provvedimenti necessari per permettere la costituzione della Societa' non appena sara' entrata in vigore la presente Convenzione.
Convenzione-art. 2
Articolo 2. a) Lo Statuto, come pure qualsiasi modifica allo stesso, apportata nelle condizioni ch'esso prevede, e tenuto conto delle seguenti disposizioni, sara' valevole e avra' effetto giuridico nonostante qualsiasi contraria disposizione del diritto dello Stato ove si trova la sede. b) Le disposizioni dello Statuto riguardanti gli oggetti sottoindicati saranno modificate con l'approvazione di tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione, in quanto trattisi di Governi di cui una Amministrazione ferroviaria e' azionista della Societa' la sede della Societa', il suo oggetto, la sua durata, le condizioni previste per ammettere un'Amministrazione ferroviaria come azionista della Societa', la maggioranza qualificata richiesta in certi casi per i voti dell'Assemblea generale, l'attribuzione del diritto di voto uguale a tutti gli amministratori, la garanzia da parte degli azionisti circa l'esecuzione dei contratti di finanziamento conclusi dalla Societa' (disposizioni figuranti rispettivamente negli articoli 2, 3, 4, 9, 15, 18 e 27 dello Statuto accluso). c) Saranno subordinate all'accordo del governo dello Stato ove si trova la sede, le modifiche alle disposizioni dello Statuto riguardanti l'aumento o la diminuzione del capitale base, il diritto di voto degli azionisti, la composizione del Consiglio di amministrazione e la ripartizione degli utili (le relative disposizioni figurano negli articoli 5, 15, 18 e 30 dello Statuto accluso). d) Il Governo dello Stato ove si trova la sede comunichera' immediatamente agli altri Governi tutte le modifiche apportate allo Statuto, decise dalla Societa'. Nei casi previsti nei paragrafi b) e c) del presente articolo, queste modifiche saranno applicabili tre mesi dopo la data della notifica, sempre che un Governo, di cui sia richiesto l'accordo giusta i citati paragrafi, non abbia fatto opposizione. Le opposizioni fatte in virtu' del presente paragrafo saranno notificate al Governo dello Stato ove si trova la sede, il quale ne informera' gli altri Governi. e) In caso d'opposizione da parte di in Governo, questo consultera' gli altri Governi, se uno di questi lo domanda, allo scopo di esaminare l'opportunita' delle modifiche in questione.
Convenzione-art. 3
Articolo 3. a) Allorche' i contratti stipulati fra la Societa' e le Amministrazioni ferroviarie per mettere a disposizione il materiale acquistato dalla Societa' saranno sottoposti alla legge dello Stato ove si trova la sede, la Societa' restera' proprietaria del materiale in questione fino al momento in cui essa avra' ricevuto il prezzo totale, salvo espresso accordo contrario. Non sara' richiesta alcuna iscrizione ufficiale. In tale caso, verificandosi l'annullamento di un contratto a causa, di ritardo di un'Amministrazione, la Societa' avra' il diritto di chiedere, oltre il risarcimento dei danni per la mancata esecuzione del contratto, la restituzione del materiale in questione, senza dover restituire i versamenti gia' ricevuti. b) I tribunali dello Stato ove si trova la sede, quando saranno aditi, conosceranno i litigi riguardanti i contratti stipulati fra la Societa' e le Amministrazioni ferroviarie, e sottoposti alla legge dello Stato ove si trova la sede.
Convenzione-art. 4
Articolo 4. a) I Governi accorderanno alle loro Amministrazioni ferroviarie le autorizzazioni richieste, per l'adempimento di tutti gli atti relativi alla costituzione della Societa'. b) I Governi faciliteranno alle loro Amministrazioni ferroviarie l'adempimento di tutti gli atti riguardanti l'attivita' della Societa'.
Convenzione-art. 5
Articolo 5. a) Se in virtu' di disposizioni nazionali esistenti, lo Stato non fosse vincolato dagli impegni contratti da un'Amministrazione ferroviaria del suo Paese, azionista della Societa', sia interamente, sia per una parte del suo patrimonio, il Governo garantira' gli impegni che tale Amministrazione ferroviaria ha assunto verso la Societa'. b) Tuttavia, questa garanzia non sara' senz'altro accordata nel caso in cui detta Amministrazione ferroviaria avesse assunto la garanzia a favore dell'Amministrazione ferroviaria non azionista della Societa' o di altro organismo ferroviario. In quest'ultimo caso, in mancanza della garanzia del Governo cui appartiene l'Amministrazione azionista, gli altri Governi non assumono alcun obbligo di garanzia.
Convenzione-art. 6
Articolo 6. a) Le decisioni della Societa' riguardanti la creazione di agenzie o di succursali devono essere approvate da tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione e di cui un'Amministrazione ferroviaria e' azionista della Societa'. La procedura prevista nei paragrafi d) ed e) del precedente articolo 2 sara' applicata alle decisioni della Societa' contemplate nel presente paragrafo. b) Ogni anno, la Societa' informera' i Governi che partecipano alla presente Convenzione e di cui un'Amministrazione ferroviaria e' azionista, della Societa' sullo sviluppo della medesima, e sulla sua situazione finanziaria. Tali Governi si consulteranno su tutti i problemi d'interesse comune riguardanti il funzionamento della Societa' e sui provvedimenti che si rivelassero necessari in proposito.
Convenzione-art. 7
Articolo 7. a) In caso di bisogno, i Governi che partecipano alla Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari, affinche' le operazioni fatte dalla Societa' nell'assegnazione del materiale ferroviario alle Amministrazioni ferroviarie, in proprieta' immediata o differita, si svolgano senza che ne risultino oneri fiscali supplementari rispetto all'acquisto diretto dello stesso materiale da parte delle Amministrazioni ferroviarie. b) Analogamente, per quanto concerne le importazioni e le esportazioni del materiale ferroviario, effettuate nel quadro delle operazioni contemplate nel precedente paragrafo, i Governi prenderanno, se necessario, i provvedimenti del caso, affinche' queste importazioni e esportazioni, siano effettuate senza, che risultino oneri fiscali o doganali supplementari rispetto alle importazioni ed esportazioni dirette dello stesso materiale da parte delle Amministrazioni ferroviarie. c) I vantaggi speciali di carattere fiscale, consentiti dallo Stato ove si trova la sede, in vista della costituzione e del funzionamento della Societa', figurano nel Protocollo addizionale alla presente Convenzione, concluso fra il Governo dello Stato ove si trova la sede e gli altri Governi che partecipano alla presente Convenzione.
Convenzione-art. 8
Articolo 8. I Governi che partecipano alla presente Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari per facilitare, ove occorra, le importazioni e le esportazioni del materiale corrispondente all'attivita' della Societa'.
Convenzione-art. 9
Articolo 9. I Governi che partecipano alla presente Convenzione prenderanno i provvedimenti necessari, nell'ambito della loro regolamentazione dei cambi, per assicurare il movimento di fondi risultante dalla costituzione e dall'attivita' della Societa'.
Convenzione-art. 10
Articolo 10. Se in seguito si dovesse constatare che l'applicazione di disposizioni legali nel Paese ove si trova la sede, o nel Paese di un altro Governo che partecipa alla Convenzione, solleva difficolta' per il conseguimento degli scopi della Societa', il Governo in questione consultera' gli altri Governi, se uno di questi lo richiede, al fine di appianare tali difficolta' secondo lo spirito delle disposizioni della presente Convenzione e del Protocollo addizionale citato nel paragrafo c) del precedente articolo 7.
Convenzione-art. 11
Articolo 11. a) A decorrere dall'applicazione della presente Convenzione, ogni Governo di un Paese europeo non firmatario potra' aderirvi mediante notifica indirizzata al Governo svizzero. b) Tuttavia, l'adesione di un Governo non membro della Conferenza Europea dei Ministri per i trasporti diventera' effettiva solo quando tutti i Governi avranno notificato al Governo svizzero il loro consenso. c) L'adesione alla presente Convenzione richiedera' l'adesione al Protocollo addizionale citato nel paragrafo c) del precedente articolo 7.
Convenzione-art. 12
Articolo 12. La presente Convenzione e' stipulata per la durata della Societa'.
Convenzione-art. 13
Articolo 13. a) Un Governo che partecipa alla presente Convenzione e di cui nessuna Amministrazione ferroviaria e' azionista della Societa', o di cui tutte le Amministrazioni ferroviarie hanno cessato di essere azioniste della Societa', potra' ritirarsi dalla Convenzione mediante notifica al Governo svizzero. Sara' osservato un termine di disdetta di 3 mesi. Se pero' la disdetta fosse data dal Governo dello Stato ove si trova la sede, esso non potra' ritirarsi dalla Convenzione prima che la sede della Societa' sia stata trasferita in un altro Stato. b) Se un Governo si ritira dalla Convenzione conformemente al presente articolo, tale ritiro non modifica gli obblighi da lui assunti, giusta il precedente articolo 5, per quanto concerne gli impegni contratti dalla sua o dalle sue Amministrazioni ferroviarie in qualita' di azioniste della Societa'.
Convenzione-art. 14
Articolo 14. Le divergenze che potessero sorgere tra Governi che fanno parte della presente Convenzione in merito alla interpretazione o all'applicazione della Convenzione stessa, saranno sottoposte alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia, a meno che non sia stata concordata altra procedura.
Convenzione-art. 15
Articolo 15. a) La presente Convenzione entrera' in vigore un mese dopo che il Governo svizzero l'avra' ratificata, unitamente al Protocollo addizionale citato nel paragrafo c) del precedente articolo 7, e sempre che le azioni appartenenti alle Amministrazioni ferroviarie dei Governi che l'hanno firmata, senza riserva di ratifica o che l'hanno firmata con riserva di ratifica e hanno depositato i loro strumenti di ratifica, rappresentino l'80 per cento del capitale sociale della Societa'. b) Per il firmatario che la ratifichera' ulteriormente, la Convenzione entrera' in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica. c) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo svizzero.
Convenzione-art. 16
Articolo 16. a) Nonostante le disposizioni del precedente articolo, i firmatari convengono di applicare la presente Convenzione a titolo provvisorio nella misura compatibile con le loro norme costituzionali. All'atto della firma, ogni Governo fara' conoscere ai quali condizioni e in quale misura esso applichera' la presente Convenzione a titolo provvisorio. b) Il presente articolo entrera', in vigore per tutti i Governi che hanno firmato la presente Convenzione, con riserva di ratifica, o no, allorche' il Governo svizzero avra' ratificato la Convenzione stessa e il Protocollo addizionale citato nel paragrafo c) del precedente articolo 7.
Convenzione-art. 17
Articolo 17. Non appena ricevuto gli strumenti di ratifica, d'adesione o di preavviso di ritiro, il Governo svizzero informera' tutti i Governi che partecipano alla presente Convenzione e alla Societa'. Esso notifichera' loro anche la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione. In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, dopo aver comunicato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Berna, il 20 ottobre 1955, nelle lingue francese, tedesca e italiana, in un solo esemplare che restera' depositato negli archivi del Governo svizzero, il quale ne trasmettera' copia autentica a tutti i Governi che sono membri della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti. Per la Repubblica Federale di Germania SEEBOHM con riserva di ratifica Per l'Austria WALDBRUNNER con riserva di ratifica Per il Belgio E. ANSEKLE con riserva di ratifica Per la Danimarca PALLE CHRISTENSEN con riserva di ratifica Per la Spagna JOSE DE AGUINAGA con riserva di ratifica Per la Francia L. CORNIGLION-MOLINIER con riserva di ratifica Per l'Italia ARMANDO ANGELINI con riserva di ratifica Per il Lussemburgo V. BODSON con riserva di ratifica Per la Norvegia KOLBJORN VARMANN con riserva di ratifica Per i Paesi Bassi J. ALGERA con riserva di ratifica Per il Portogallo M. GOMES D'ARAUJO con riserva di ratifica Per la Svezia SVEN ANDERSSON con riserva di ratifica Per la Svizzera GIUSEPPE LEPORT con riserva di ratifica Per la Jugoslavia PEKO DAPCEVIC con riserva di ratifica Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Statuto-art. 1
STATUTO Articolo 1. Sotto la ragione sociale "Eurofima" Societa' europea per il finanziamento di materiale ferroviario ("Eurofima" Societe' europeenne pour le financement de materiel ferroviaire, "Eurofima" Europaische Gesellschaft fur die Finanzierung von Eisenbahnmaterial) e' costituita una Societa' per azioni, retta dalla Convenzione internazionale relativa alla costituzione di detta Societa', dal presente Statuto e, a titolo sussidiario, dalla legge dello Stato ove ha sede la Societa'.
Statuto-art. 2
Articolo 2. La Societa' ha sede a Basilea (Svizzera).
Statuto-art. 3
Articolo 3. La Societa' ha per oggetto di fornire, alle migliori condizioni possibili, alle amministrazioni ferroviarie sue azioniste, il materiale di tipo unificato o per prestazioni unificate, necessario al loro esercizio. Essa puo' effettuare tali forniture anche ad altre amministrazioni o imprese ferroviarie, solo se uno o piu', azionisti si portano garanti degli impegni assunti dalle stesse. A tale scopo, essa fara' costruire questo materiale, sia per conto proprio, sia per conto delle amministrazioni ed organismi ferroviari interessati; nel primo caso, essa dara' a nolo o vendera' questo materiale ai detti interessati. La Societa' si procurera' i concorsi finanziari necessari, indipendentemente dai propri capitali, a mezzo di prestiti ed effettuera' tutte le operazioni commerciali e finanziarie utili alla realizzazione del suo oggetto.
Statuto-art. 4
Articolo 4. La Societa' e' costituita per la durata di cinquanta anni.
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