LEGGE 13 marzo 1958, n. 355

Type Legge
Publication 1958-03-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'Irlanda del Nord, conclusa in Roma il 29 gennaio 1957.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'articolo 39 della Convenzione stessa.

GRONCHI ZOLI - PELLA - GUI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Convenzione-art. 1

Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord sulle assicurazioni sociali in Italia e nell'irlanda del Nord. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord. Animati dalla volonta' di collaborare nel campo sociale; Affermato il principio che i cittadini di una delle Parti contraenti debbono ricevere, ai sensi dei regimi di assicurazioni sociali in vigore nel territorio della altra Parte, un trattamento uguale a quello dei cittadini di quest'ultima; Desiderosi di attuare questo principio e di provvedere inoltre a che, in certi casi, le prestazioni dei regimi di assicurazioni sociali di una delle Parti contraenti siano corrisposte alle persone residenti nel territorio dell'altra Parte; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini della presente Convenzione: 1) "territorio" significa, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, l'Italia, e, per quanto riguarda il Regno Unito, l'Irlanda del Nord; 2) "cittadino" significa, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, un cittadino italiano e, per quanto riguarda il Regno Unito, un cittadino del Regno Unito e Colonie; 3) "legislazione" significa, a seconda dei casi, la legislazione in vigore nel territorio dell'una o della altra Parte contraente come specificata nell'articolo 2, ed i riferimenti alla legislazione dell'una e dell'altra l'arte saranno interpretati in conformita'; 4) "autorita' competente" ed "organismo di assicurazione" significano, per quanto riguarda la Repubblica italiana, rispettivamente, il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e l'Istituto di assicurazione cui e' affidata la gestione di uno o piu' regimi assicurativi italiani mentre, per quanto riguarda il Regno Unito, ambedue le suddette espressioni significano il Ministro, del Lavoro e dell'Assicurazione Nazionale per l'Irlanda del Nord; 5) "lavoratore" significa una persona che rientra nella definizione di lavoratore subordinato (o una persona che sia considerata come tale) ai sensi della legislazione di una (o dell'altra) Parte contraente; "occupazione" significa occupazione in qualita' di lavoratore, e "occupare" e "datore di lavoro" si riferiscono a tale occupazione; 6) "pensione di vecchiaia" significa, nei riguardi del Regno Unito, una pensione di vecchiaia o di ritiro dal lavoro quale e' indicata dalla legislazione specificata alla lettera a), numero 1, del paragrafo 1) dell'articolo 2.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano: a) per quanto riguarda il Regno Unito: I) alla legge del 1946 sulla assicurazione nazionale (Irlanda del Nord) e alla legislazione in vigore prima del 5 luglio 1948 che e' stata sostituita da tale legge, concernenti regimi di assicurazione per la disoccupazione, e malattie, lo stato vedovile od orfanile, la vecchiaia, la morte e il parto; II) alla legge del 1946 sull'assicurazione nazionale per gli infortuni sul lavoro (Irlanda del Nord), concernente un regime di assicurazione relativo a danni personali dovuti ad infortunio sul lavoro ed a determinate malattie o lesioni dovute a causa di lavoro; b) per quanto riguarda la Repubblica italiana, alla legislazione: I) sull'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti; II) sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; III) sull'assicurazione contro le malattie; IV) sull'assicurazione contro la tubercolosi; V) sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, per la parte concernente le prestazioni economiche alle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio; VI) sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie di lavoratori (personale delle imprese concessionarie di pubblici servizi di trasporto e di telefonia personale dei servizi tributari appaltati, marittimi), in quanto tali regimi concernono i rischi protetti e le prestazioni accordate dalle legislazioni di cui ai precedenti numeri da I a V; VII) sull'assicurazione contro la disoccupazione. 2. La presente Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi che hanno modificato o integrato e si applichera' ai futuri atti legislativi che potranno modificare o integrare le leggi contemplate al paragrafo 1) del presente articolo. 3. La presente Convenzione non si applichera' agli atti legislativi che potranno essere emanati per estendere a nuove categorie di persone i regimi assicurativi di cui al presente articolo, a meno che non intervenga al riguardo un accordo fra le due Parti contraenti.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 1. I cittadini di una delle Parti contraenti sono soggetti agli obblighi e fruiscono dei benefici della legislazione dell'altra Parte contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima. 2. Salvo quanto stabilito nei capitoli III e IV del titolo III, le disposizioni della presente Convenzione non possono conferire ad una persona qualsiasi diritto di ottenere, per uno stesso periodo, prestazioni della stessa natura dalle legislazioni delle due Parti.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 La presente Convenzione non si applica ai funzionari di ruolo dipendenti dal Ministero degli Affari Esteri dell'una o dell'altra Parte contraente.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 1. Salve le disposizioni di cui ai paragrafo 2) del presente articolo, qualora un cittadino dell'una o della altra Parte contraente sia occupato nel territorio di una Parte, nei suoi confronti si applichera' la legislazione di tale Parte nonostante ogni disposizione contraria, ed i contributi concernenti detta occupazione non saranno dovuti ai sensi della legislazione dell'altra Parte. 2. a) Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte normalmente residente nel territorio di una Parte e alle dipendenze di un datore di lavoro che abbia quivi una sede di affari, sia inviato a lavorare nel territorio dell'altra Parte, si applichera' a tale cittadino la legislazione della prima Parte come se fosse occupato nel territorio di quest'ultima, purche' la durata della sua occupazione in tale territorio si presuma non debba superare i sei mesi. Qualora l'occupazione si dovesse protrarre oltre tale periodo, alla persona interessata si applichera' la legislazione della Parte nel cui territorio si svolge l'occupazione. b) Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte sia occupato da una impresa di trasporto in un servizio automobilistico o ferroviario (personale viaggiante) nel territorio dell'una o dell'altra Parte contraente, nei suoi confronti si applichera' la legislazione della Parte nel cui territorio l'impresa di trasporto ha la propria sede principale come se fosse occupato in tale territorio. 3. Le Autorita' competenti possono convenire di volta in volta che le disposizioni di cui ai paragrafi 1) e 2) del presente articolo non siano applicate a determinate persone o a particolari categorie di persone. 4. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte sia occupato nel territorio di una Parte e si applichi nei suoi confronti la legislazione dell'altra Parte ai sensi delle disposizioni di cui al paragrafo 2) del presente articolo, egli, per poter acquisire un diritto od ottenere una prestazione in denaro per quanto riguarda la malattia, la maternita', l'infortunio sul lavoro, la malattia o la lesione professionale ai sensi di detta legislazione, sara' considerato: a) per quanto riguarda le prestazioni di malattia e di maternita' come se egli avesse risieduto nel territorio dell'altra Parte; b) per quanto riguarda le prestazioni per infortunio sul lavoro e per malattia o lesione professionale determinatesi durante detta occupazione, come se l'infortunio avesse avuto luogo o la malattia o la lesione fosse stata contratta o subita nel territorio dell'altra Parte. 5. Se un cittadino dell'una o dell'altra Parte e la di lui moglie si trovano nel territorio di una Parte e si applica nei confronti di detto cittadino la legislazione dell'altra Parte ai sensi di quanto disposto al paragrafo 2) del presente articolo, la moglie, allo scopo di acquisire il diritto o di ottenere la corresponsione di prestazioni in denaro per la maternita' ai sensi di detta legislazione, sara' considerata come se avesse risieduto nel territorio dell'altra Parte. 6. Per l'applicazione dei paragrafi 4) e 5) del presente articolo per prestazioni di maternita' e prestazioni in denaro di maternita' si intendono nei riguardi della legislazione del Regno Unito, le prestazioni di maternita' divise dall'assegno di parto a domicilio.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Fermo quanto disposto all'art. 4: a) quando un cittadino italiano, occupato al servizio del Governo italiano ed assicurato ai sensi della legislazione italiana, e' inviato nel territorio dell'Irlanda del Nord, nei suoi confronti si applica la legislazione italiana, come se fosse occupato nel territorio italiano, tenuto conto delle disposizioni di cui ai paragrafi 4) e 5) dell'articolo 5; b) quando un cittadino del Regno Unito e Colonie, occupato nel servizio civile dell'Irlanda del Nord e assicurato ai sensi della, legislazione del Regno Unito, e' inviato nel territorio italiano, nei suoi confronti si applica la legislazione in vigore nell'Irlanda del Nord, come se fosse occupato nel territorio dell'Irlanda del Nord, tenuto conto delle disposizioni di cui ai paragrafi 4) e 5) dell'articolo 5; c) quando un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, cui non si applicano le disposizioni delle lettere a) o b) del presente articolo, sia occupato alle dipendenze degli Uffici diplomatici o consolari di una Parte nel territorio dell'altra, oppure sia ivi al servizio personale di un funzionario diplomatico o consolare della prima Parte, nei suoi confronti si applica la legislazione della Parte nel cui territorio egli e' occupato.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 1. Ai fini del presente articolo "nave o aeromobile di una (o dell'altra) Parte" significa a seconda: dei casi: a) nave o galleggiante il cui porto di registrazione si trova nel territorio come definito nel paragrafo 1) dell'articolo 1, del Regno Unito o aeromobile registrato nel Regno Unito il cui proprietario (o il proprietario esercente se vi e' piu' di un proprietario) ha la sede principale dei propri affari nello stesso territorio; b) nave o galleggiante battente bandiera italiana o aeromobile registrato in Italia. 2. Salve le disposizioni di cui al paragrafo 3) del presente articolo, qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente ordinariamente residente nel territorio di una Parte sia occupato a bordo di una nave o di un aeromobile dell'altra Parte, si applichera' nei suoi confronti la legislazione di questa l'arte come se, nel suo caso, fossero state soddisfatte tutte le condizioni relative alla nazionalita', residenza e domicilio. 3. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte, residente ordinariamente nel territorio di una Parte ed occupato temporaneamente a bordo di una nave o aeromobile dell'altra Parte, riceva una remunerazione per tale occupazione da una persona che abbia una sede di affari nel territorio della prima Parte e che non sia il proprietario della nave o dell'aeromobile, si applichera' nei suoi confronti la legislazione della prima Parte per quanto riguarda detta occupazione, come se la nave o l'aeromobile fossero una nave o un aeromobile della prima Parte; la persona che paghera' la remunerazione sara' considerata come datore di lavoro ai fini dell'anzidetta legislazione. 4. Un cittadino dell'una o dell'altra Parte che e od e' stato impiegato a bordo di una nave o di un aeromobile di una, Parte e che, a seguito delle disposizioni di cui al paragrafo 3) del presente articolo, rimane soggetto alla legislazione dell'altra Parte, sara' considerato, per poter acquisire un diritto od ottenere una prestazione ai sensi di tale legislazione, come se egli fosse o fosse stato occupato a bordo di una nave o di un aeromobile dell'ultima Parte. 5. Le navi e i galleggianti costruiti nel territorio di una parte per conto di una persona che ha la sede principale dei suoi affari nel territorio dell'altra Parte saranno considerati come navi di questa ultima Parte durante il periodo compreso tra l'inizio delle operazioni di varo e la registrazione o il completamento delle formalita' che diano loro il diritto di battere la bandiera di un qualsiasi Paese; e le disposizioni di cui al paragrafo 3) del presente articolo si applicheranno come se detta persona fosse il proprietario della nave. 6. Le Autorita' competenti possono di volta in volta convenire che le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi non siano applicate a determinate persone o categorie di persone.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 1. I cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente, che si trasferiscono dal territorio di una Parte in quello dell'altra, avranno diritto, unitamente alle persone riconosciute a carico, alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, contro le malattie (compresa la tubercolosi) e per la maternita' ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio si sono trasferiti, a condizione che: a) siano stati assicurati secondo la legislazione di tale Parte; b) lo stato di disoccupazione o il parto si siano verificati o nel caso di prestazioni per malattia, questa sia stata contratta dopo l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria nello stesso territorio; c) raggiungano le condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni nei confronti della legislazione della Parte contraente nel cui territorio si sono trasferiti; a questo scopo qualunque periodo durante il quale essi sono stati assicurati ai sensi della legislazione della prima Parte sara' considerato come periodo durante il quale gli stessi cittadini fossero stati assicurati ai sensi della legislazione della seconda Parte e qualunque contributo versato (o accreditato) in loro favore ai sensi della legislazione della prima Parte sara' considerato (come se fosse stato versato o accreditato ai sensi della legislazione della seconda Parte salvo quanto disposto all'articolo 22. 2. Le disposizioni del primo paragrafo del presente articolo non possono in nessun caso restringere qualsiasi diritto che detti cittadini, nonche' le persone riconosciute a carico, possano avere ai sensi della legislazione della Parte nel cui territorio essi si sono trasferiti. 3. I cittadini dell'una o dell'altra Parte che si trasferiscono dal territorio di una Parte in quello dell'altra al solo scopo di essere curati di una malattia insorta o di una lesione subita prima che essi lasciassero il territorio della prima Parte, continueranno ad avere diritto e riceveranno le prestazioni in denaro a carico dell'Organismo assicuratore della Parte dal cui territorio provengono, durante il periodo in cui si trovano nel territorio della seconda Parte e per la durata che sara' loro concessa da detto Organismo assicuratore. 4. Qualora una donna che sia cittadina o moglie di un cittadino dell'una o dell'altra Parte partorisca nell'uno o nell'altro territorio, le prestazioni in denaro di maternita' diverse, nei riguardi della legislazione del Regno Unito, dall'assegno di parto a domicilio le saranno pagate dall'Organismo di assicurazione della Parte ai sensi della cui legislazione la donna o, nel caso che la prestazione sia richiesta in base all'assicurazione del marito, il marito versa i contributi al momento del parto o verso' per l'ultimo i contributi prima di esso.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 1. Qualora un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente sia stato assicurato, secondo la legislazione del Regno Unito, per le prestazioni di malattia di lunga durata e, secondo quella della Repubblica italiana, per le prestazioni di invalidita', i periodi durante i quali il cittadino e' stato assicurato e i contributi versati (o accreditati) ai sensi della legislazione dell'una o dell'altra Parte sono sommati, salve le disposizioni di cui all'articolo 22, allo scopo di determinare il diritto alla prestazione. 2. Tale prestazione e' a carico dell'Organismo di assicurazione competente della Parte la cui legislazione si applicava al cittadino al momento in cui la malattia di lunga durata o la sua invalidita' e stata per la prima volta accertata sanitariamente.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Se, dopo la sospensione o la revoca della prestazione di malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito o della pensione di invalidita' prevista dalla legislazione della Repubblica italiana, il cittadino interessato riacquista il diritto alle prestazioni nel termine massimo di un anno il pagamento, della prestazione sara' ripreso dall'Organismo di assicurazione debitore delle prestazioni primitivamente accordate, purche' lo stato di malattia di lunga durata o di invalidita' sia imputabile a quella stessa causa di malattia o di minorazione che aveva precedentemente giustificato l'attribuzione dal la prestazione.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 Un cittadino dell'una o dell'altra Parte contraente, il quale si trasferisca territorio di una Parte in quello dell'altra e si i beneficiario di una prestazione per malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito a seguito di una malattia o di una minorazione riconosciuta cronica prima della sua partenza, Ovvero di una pensione di invalidita' prevista dalla legislazione della Repubblica italiana, conserva il diritto alla prestazione per tutto il tempo in cui egli risiedeva ne secondo territorio, alle stesse condizioni alle quali lo avrebbe conservato nel primo.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 Le Autorita' competenti determineranno di comune accordo le modalita' per il controllo medico e amministrativo dei beneficiari di una Prestazione per malattia di lunga durata o di una pensione ai sensi nel presente capitolo.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 Agli effetti del presente Titolo "prestazioni per malattia di lunga durata prevista dalla legislazione del Regno Unito" significa: a) prestazione di malattia rispetto a un periodo di interruzione dell'occupazione secondo quanto stabilito da detta legislazione e diviene pagabile a una persona dopo che questa, durante tale periodo, ha avuto diritto alla prestazione di malattia per 312 giorni; b) prestazioni di malattia il cui pagamento e' ripreso secondo le condizioni stabilite all'articolo 10.

Convenzione-art. 14

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