LEGGE 26 marzo 1958, n. 361
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero percepiscono le seguenti competenze: a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto; b) l'assegno di sede; c) le indennità per accreditamenti multipli; d) l'indennità supplementare mensile di aeronavigazione, limitatamente ai soli addetti che abbiano diritto all'indennità di aeronavigazione; e) le indennità eventuali che possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.
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