DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1958, n. 368

Type DPR
Publication 1958-01-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 248, 249, 250, 251, 267, 270, 272, 282, 283 e 284 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1956, n. 651;

Udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per i trasporti; Decreta:

Art. 1

L'espressione "provenienti dai corsi normali dell'Accademia navale", contenuta negli articoli 248 (ultimo comma), 250 (ultimo comma) e 251 (ultimo comma) del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' soppressa e sostituita dalla seguente: "provenienti dal servizio permanente".

Art. 2

L'art. 249 del regolamento suddetto e' cosi' modificato: "I capitani di lungo corso, che abbiano effettuato dieci anni di navigazione in servizio di coperta dopo il conseguimento della patente, dei quali almeno tre al comando di navi non inferiori a tremila, tonnellate di stazza lorda, acquistano il titolo di capitano superiore di lungo corso. Al capitano superiore di lungo corso e' riservato il comando di navi da passeggeri di stazza lorda dalle quindicimila alle ventimila tonnellate, che abbiano una velocita' superiore alle venticinque miglia all'ora e navi da passeggeri di stazza lorda superiore alle ventimila tonnellate. Gli ufficiali superiori di vascello, provenienti dal servizio permanente, iscritti nei ruoli della marina militare, possono conseguire il titolo di capitano superiore di lungo corso qualora abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari o mercantili pari a quello stabilito dal primo comma del presente articolo ed abbiano effettuato il periodo di comando previsto dallo stesso comma su navi non inferiori ad 850 tonnellate di dislocamento. La cancellazione dai ruoli della marina militare comporta la perdita del titolo professionale di capitano superiore di lungo corso. Qualora esigenze della navigazione lo richiedano, il comando delle navi di cui al secondo comma del presente articolo puo' essere affidato a capitani di lungo corso".

Art. 3

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali del Corpo equipaggi marittimi - ruolo servizi macchina - e i capi meccanici di prima, seconda e terza classe, di cui all'ultimo comma dell'art. 267 del regolamento citato, possono conseguire il titolo di aspirante capitano di macchina anche se siano gia' trascorsi cinque anni dalla cessazione del servizio di carriera, purche' dimostrino di aver prestato servizio nei ruoli della marina mercantile, dopo l'invio in congedo, con titolo non inferiore a quello di "macchinista navale in secondo".

Art. 4

Al n. 4 dell'art. 270 del suddetto regolamento e' aggiunto: "Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine puo' essere sostituito da un periodo di navigazione, di eguale durata, in qualita' di operaio motorista o di operaio meccanico".

Art. 5

Il n. 4 dell'art. 272 del citato regolamento e' modificato come segue: "Avere effettuato due anni di navigazione come fuochista e avere, inoltre, lavorato per due anni in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine a vapore; oppure avere effettuato tre anni di navigazione come fuochista e avere lavorato un anno in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine a vapore; oppure avere effettuato tre anni di navigazione come fuochista, ed avere seguito con esito favorevole un corso teorico pratico della durata di un annuo presso uno degli istituti elencati nell'art. 3 del decreto Ministeriale 1° agosto 1953, secondo i programmi che saranno stabiliti dal Ministro per la marina mercantile. Il periodo di lavoro in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine a vapore puo' essere sostituito da un periodo di navigazione su piroscafi, di uguale durata, in qualita' di capo fuochista o di operaio meccanico".

Art. 6

Il Ministro per la marina mercantile, quando speciali esigenze lo richiedano, puo' autorizzare sessioni straordinarie di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, presso le autorita' competenti a norma degli articoli 282, 283 e 284 del regolamento predetto, indipendentemente dal numero delle domande presentate.

GRONCHI ZOLI - CASSIANI - GONELLA - TAVIANI - ANGELINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 aprile 1958

Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 33. - RELLEVA

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