DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 373
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli articoli 13 e 15 del decreto legislativo luogotenenziale 12 agosto 1947, n. 869;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1138;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1129;
Visto l'art. 1, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria e' stabilito nella misura dello 0,70 per cento della retribuzione corrisposta agli operai e determinata nei modi e nei limiti vigenti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.
GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 41. - RELLEVA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.