DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 374
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, modificato dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1917, n. 1378;
Visti gli articoli 17, comma secondo, e 21, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;
Visto l'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
A decorrere dal periodo di paga successivo a quello corrente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo integrativo dovuto dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e' stabilito nella misura del 2,30 per cento della retribuzione calcolata nei modi previsti dagli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
GRONCHI ZOLI - GUI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 40. - RELLEVA
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