DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1958, n. 375

Type DPR
Publication 1958-03-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641;

Vista la legge 17 dicembre 1957, n. 1249, recante agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, recante le norme di attuazione della legge 11 luglio 1952, n. 1641 citata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1006, recante modifiche alle precedenti norme;

Ritenuta la necessita' di stabilire il prezzo di vendita del sale comune per l'industria casearia;

Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1

Il prezzo di vendita del sale comune all'industria casearia, tenuto conto dell'esenzione di imposta prevista all'art. 1 della legge 17 dicembre 1957, n. 1249, e' stabilito in L. 3700 (tremilasettecento) al quintale per prelevamenti diretti presso le saline o gli stabilimenti di produzione del Monopolio per quantitativi non inferiori a 5000 quintali per ogni acquisto.

Art. 2

Il sale comune destinato all'industria casearia, per essere venduto al prezzo di cui all'art. 1 dev'essere previamente sofisticato con l'aggiunta di sostanze che lo rendano inidoneo ad altro uso alimentare. ((Tale sale puo' essere venduto al prezzo di cui all'art. 1 anche non sofisticato purche' venga ceduto alle industrie, tramite l'Associazione di categoria i cui aderenti rappresentino la maggior parte della produzione nazionale, nel limite del contingente complessivo annuo fissato dall'Amministrazione dei Monopoli, in rapporto alla produzione casearia nazionale dell'anno precedente, e con le cautele fiscali stabilite dall'Amministrazione stessa)).

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 aprile 1958

Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 43. - RELLEVA

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