DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1958, n. 379
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Vista la richiesta formulata dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione terza del 5 febbraio 1958, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Sono erette in ente morale le Casse comunali di credito agrario di Marrubiu (Cagliari), Lula, Talana e Arzana (Nuoro) e Bassacutena di Tempio Pausania (Sassari).
GRONCHI MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 49. - RELLEVA
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