LEGGE 7 febbraio 1958, n. 385
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi l'11 dicembre 1953: 1) Accordo interinale europeo riguardante la sicurezza sociale esclusi i regimi relativi alla vecchiaia, all'invalidita' ed ai superstiti con Protocollo addizionale; 2) Accordo interinale europeo riguardante i regimi di sicurezza sociale relativi alla vecchiaia, all'invalidita' ed ai superstiti con Protocollo addizionale; 3) Convenzione europea di assistenza sociale e medica con Protocollo addizionale.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro rispettiva entrata in vigore.
GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - MEDICI - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Accord
Accord interimaire europeen concernant la securite' sociale a' l'exclusion des regimes relatifs a' la vieillesse a' l'invalidite' et aux survivants Parte di provvedimento in formato grafico
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