DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1958, n. 395
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per la pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cooperazione tra l'Italia e la Gran Bretagna nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare, concluso in Roma il 28 dicembre 1957, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'articolo XII, paragrafo I, dell'Accordo stesso.
GRONCHI ZOLI - PELLA - GAVA - CAILI - MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 52. - RELLEVA
Accordo - art. I
Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord nel campo degli usi pacifici dell'energia nucleare. Il Governo della Repubblica italiana in nome proprio e del Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari (qui appresso indicato con la sigla C.N.R.N.) e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del nord in nome proprio e della United Kingdom Atomic Energy Authority (qui appresso indicato col nome Autorita) Desiderando cooperare alla promozione e allo sviluppo degli usi pacifici dell'energia nucleare e in particolare dell'uso dell'energia nucleare per la produzione di energia elettrica; Hanno concordato quanto segue: Articolo I 1. Subordinatamente alle disposizioni di questo Accordo, le Parti Contraenti collaboreranno reciprocamente per la promozione e lo sviluppo degli usi pacifici della energia nucleare nei rispettivi Paesi nei modi seguenti: a) L'Autorita' ed il Governo della Repubblica italiana metteranno reciprocamente a disposizione informazioni non classificate nel modo ed entro i limiti specificati nell'articolo III del presente Accordo. b) L'Autorita' ed il Governo della Repubblica italiana faciliteranno scambi di informazioni non classificate fra persone nel Regno Unito da una parte e persone in Italia dall'altra, allo scopo di promuovere gli usi pacifici dell'energia nucleare. c) L'Autorita' assistera' il Governo della Repubblica italiana, o persone autorizzate dal Governo della Repubblica italiana, nell'ottenere reattori di potenza e di ricerca dal Regno Unito e nell'ottenere assistenza nella progettazione, costruzione ed esercizio di tali reattori. d) L'Autorita' vendera', o assistera' il Governo della Repubblica italiana, o persone autorizzate dal detto Governo, nell'acquisto dal Regno Unito di combustibile per l'esercizio di reattori di ricerca e di potenza nella Repubblica italiana, come stabilito nell'articolo IV del presente Accordo. e) L'Autorita' trattera' il combustibile usato proveniente dai reattori di ricerca e di potenza funzionanti in Italia, o assistera' il Governo della Repubblica italiana, o persone autorizzate dal detto Governo, nell'ottenere la esecuzione di tale trattamento nel Regno Unito, nei limiti e alle condizioni commerciali che potranno essere concordati. f) L'Autorita' fornira' al Governo della Repubblica italiana, o a persone autorizzate dal detto Governo, a condizioni commerciali, assistenza nella progettazione, costruzione ed esercizio di impianti per la fabbricazione di combustibile in Italia e per il trattamento del combustibile usato in Italia, o facilitera' il Governo della Repubblica italiana, o persone autorizzate dal detto Governo, nell'ottenere tale assistenza. g) Le Parti Contraenti si forniranno reciprocamente assistenza, nella misura del possibile, per ottenere da parte di ciascun Governo, o di persone sotto la loro giurisdizione, materiali, attrezzature e quanto altro sara' necessario per i programmi di ricerca, sviluppo e produzione di energia nucleare nei rispettivi Paesi. h) L'Autorita' fornira', nella misura del possibile, nelle proprie scuole o presso quegli altri Enti dell'Autorita' che saranno concordati, o assistera' nell'ottenere altrove nel Regno Unito l'addestramento, in materie concernenti i programmi italiani per l'energia nucleare, di studenti e istruttori segnalati dal Governo della Repubblica italiana. 2. I due Governi possono accordarsi su altri modi Di collaborare per promuovere lo sviluppo degli usi pacifici dell'energia nucleare, oltre quelli enumerati nel precedente paragrafo.
Accordo - art. II
Articolo II Si riconosce che l'articolo 106 del Trattato istitutivo della Comunita' Europea dell'Energia Atomica (EURA TOM), che il Governo della Repubblica italiana ha firmato a Roma il 25 marzo 1957, prevede che gli Stati membri della Comunita', all'entrata in vigore del Trattato stesso, debbono rivedere gli accordi gia' conclusi con terzi paesi nel campo dell'energia nucleare. Allorche' il Trattato sara' entrato in vigore e qualora un accordo di cooperazione gia concluso tra la Comunita' Europea dell'Energia Atomica ed il Governo del Regno Unito, il Governo del Regno Unito sara' pronto a, fare in modo che la Comunita' Europea dell'Energia Atomica subentri nei diritti e negli obblighi attribuiti al Governo della Repubblica italiana ai sensi del presente Accordo, sempreche' a giudizio del Governo del Regno Unito - la Comunita' Europea dell'Energia Atomica, sia in grado di realizzare con efficienza e sicurezza gli obiettivi indicati nel presente Accordo.
Accordo - art. III
Articolo III 1. Subordinatamente ai diritti dei terzi, alle obbligazioni contratte da ambedue le Parti Contraenti con qualsiasi accordo internazionale, alle leggi applicabili, ai regolamenti e alle necessarie licenze, in vigore nella Repubblica italiana e nel Regno Unito, il Governo della Repubblica italiana e l'Autorita' metteranno reciprocamente a loro disposizione informazioni non classificate nel campo della ricerca, riguardanti gli usi pacifici dell'energia nucleare, concernenti il programma in corso, o qualsiasi altro programma per l'energia nucleare, progettati da quella. Parte Contraente che riceve le informazioni, e che siano o possano essere in futuro a disposizione dell'altra Parte. 2. La trasmissione, nello spirito di questo Accordo, di informazioni che siano considerate dalla persona che le trasmette come aventi valore commerciale, sara' fatta, solo nel momento e nei termini e condizioni commerciali che saranno concordati in ogni singolo caso. 3. Il beneficiario delle informazioni di cui al presente articolo avra' il diritto (salvo quanto potra' essere specificato in particolari contratti conclusi secondo il presente Accordo): a) di usarle liberamente per i propri scopi salvo che, se le informazioni sono relative a un'invenzione brevettata dalla persona che trasmette le informazioni stesse nel Paese della persona che le riceve, l'uso di esse, compresa la comunicazione a terzi, sara' subordinato alle condizioni che saranno concordate tra le persone interessate; b) di comunicarle a un terzo, a meno che la persona che trasmette le informazioni non abbia, vietato cio' al momento della trasmissione. Nell'eventualita' di una comunicazione ad un terzo, la persona che comunica le informazioni avra' la liberta', subordinata ai diritti di brevetto della persona da cui le informazioni furono originariamente fornite, di accordarsi nel modo che desidera con questo terzo circa l'uso delle informazioni e la proprieta' dei risultati, comprese le invenzioni brevettabili, che possano essere ottenute dall'uso di tali informazioni. 4. Ai fini del presente articolo "persona" indica il Governo della Repubblica italiana, incluso il C.N.R.N., o l'Autorita', a seconda dei casi.
Accordo - art. IV
Articolo IV 1. L'Autorita' vendera' al Governo della Repubblica italiana o a persone autorizzate dal detto Governo, a condizioni commerciali, o assistera' il Governo della Repubblica italiana, o persone autorizzate dal detto Governo, nell'acquistare dal Regno Unito a condizioni commerciali: a) combustibile nella qualita' e nei quantitativi che possano essere necessari per l'efficiente e continuo esercizio di reattori di potenza e di ricerca ottenuti dal Regno Unito in base al presente Accordo; b) combustibile per l'esercizio di altri reattori di ricerca e di potenza, nei quantitativi che potranno essere concordati in contratti particolari. 2. La vendita del combustibile in base al paragrafo 1 del presente articolo sara' soggetta alle seguenti limitazioni e condizioni: a) che tale combustibile sara' usato soltanto in reattori ottenuti dal Regno Unito in base al presente Accordo o, con il consenso dell'Autorita', in altri reattori il cui progetto sia stato approvato secondo l'articolo VI a) i) del presente Accordo; b) che i quantitativi di tale combustibile non dovranno in alcun momento superare quelli necessari per la carica totale di qualsiasi reattore di cui al sottoparagrafo 2 (a) del presente articolo, insieme a quegli ulteriori quantitativi occorrenti per le sostituzioni necessarie all'efficiente e continuo esercizio di tali reattori; c) che quando tale combustibile e' stato scaricato da un qualsiasi reattore dopo l'irradiazione, oppure e' stato scartato, oppure quando qualsiasi materiale non ottenuto dal Regno Unito - e irradiato in qualsiasi reattore che impieghi tale combustibile - deve essere trattato, esso sara' consegnato all'Autorita' o agli impianti per il trattamento approvati in base all'articolo i) del presente Accordo; d) che tranne quanto possa essere concordato tra le Parti Contraenti in casi particolari, nessuna alterazione potra' essere fatta della, forma e del contenuto del combustibile o del materiale fonte di cui al sotto-paragrafo 2 c) del presente articolo, dopo la sua rimozione da un reattore e prima della sua consegna all'Autorita' o agli impianti di cui al sotto-paragrafo 2 c) del presente articolo; e) che siano tenuti quei registri di gestione che possano essere necessari per assicurare in ogni momento un accurato rendiconto del combustibile e del materiale fonte di cui al sotto-paragrafo 2 c) del presente articolo, e che tali registri siano messi a disposizione dell'Autorita' dietro sua richiesta.
Accordo - art. V
Articolo V Poiche' e' intenzione delle Parti Contraenti che le informazioni scambiate e il materiale e le attrezzature forniti siano usati unicamente per la promozione e lo sviluppo degli usi pacifici dell'energia nucleare, le Parti Contraenti stabiliscono di consultarsi al fine di determinare in quale modo e sino a qual punto esse intendano affidare l'esercizio dei controlli e delle salvaguardie, previsti dal presente Accordo, ad una agenzia internazionale gia' esistente o da istituire, della quale entrambe le Parti siano membri. Tali consultazioni avveranno a richiesta di una delle Parti Contraenti.
Accordo - art. VI
Articolo VI Fino a quando i controlli e le salvaguardie attinenti non saranno esercitati da una agenzia internazionale, come risultato dell'intesa raggiunta nelle consultazioni tenute secondo l'articolo V del presente Accordo: a) il Governo del Regno Unito, per potersi assicurare che ogni materiale o attrezzatura forniti in base al presente Accordo, od ogni materiale fonte o materiale nucleare speciale derivato dall'uso di tale materiale o attrezzatura, sia usato unicamente per scopi pacifici, avra' i seguenti diritti; b) di esaminare i progetti delle attrezzature e degli impianti, compresi i reattori nucleari, che saranno messi a disposizione del Governo della Repubblica italiana, o di persone sotto la sua giurisdizione, in base al presente Accordo, oppure di quelli in cui verra' usato o trattato qualsiasi materiale fornito in base al presente Accordo, o qualsiasi materiale nucleare speciale derivato dall'uso di tale materiale o attrezzatura, forniti in base al presente Accordo, e di approvarli unicamente allo scopo di assicurarsi che essi non favoriranno alcun impiego militare e che permetteranno l'effettiva applicazione delle disposizioni del presente Accordo; a condizione che, subordinatamente alle loro responsabilita' verso il Governo del Regno Unito, i rappresentanti nominati dal detto Governo per tale esame non rivelino alcun segreto industriale o altre informazioni riservate che possano venire a loro conoscenza a causa delle loro mansioni; c) di nominare, dopo consultazione con il Governo della Repubblica italiana, rappresentanti che abbiano accesso in qualsiasi momento ad ogni luogo, a tutti i dati e ad ogni persona che, per le sue attivita', abbia a che fare con il materiale o con le attrezzature forniti in base al presente Accordo, allo scopo di controllare l'impiego del materiale fonte o del materiale nucleare speciale a tal fine forniti e del materiale fonte o dei materiale nucleare speciale derivato dall'uso di materiale o attrezzature a tal fine forniti, e di determinare se sono rispettate le limitazioni e condizioni, specificate negli articoli IV-2 e VII del presente Accordo. Ai detti rappresentanti sara' permesso, a tale scopo, di effettuare propri rilevamenti, Tali rappresentanti saranno accompagnati, se una delle Parti Contraenti lo richieda, da rappresentanti nominati dal Governo della Repubblica italiana, purche' non ne derivi un ritardo o un impedimento qualsiasi nell'esercizio delle loro funzioni. I rappresentanti nominati dal Governo del Regno Unito non dovranno, subordinatamente alle loro responsabilita' verso il detto Governo, rivelare alcun segreto industriale o altre informazioni riservate che possano venire a loro conoscenza a causa delle loro mansioni. d) Il Governo della Repubblica italiana si impegna ad assicurare che il Governo del Regno Unito sia messo in grado di esercitare i diritti stabiliti nel paragrafo a) del presente articolo. e) Il Governo della Repubblica italiana, si impegna a che siano compilati registri di gestione per assicurare che un accurato rendiconto sia tenuto in ogni momento del materiale fonte e del materiale nucleare speciale derivato dall'uso di materiale o attrezzature forniti in base al presente Accordo, e che tali registri siano messi a disposizione dell'Autorita' dietro sua richiesta.
Accordo - art. VII
Articolo VII Il materiale nucleare speciale derivato dall'impiego di qualsiasi materiale o attrezzatura, forniti in base al presente Accordo, sara' a disposizione del Governo della Repubblica italiana e di persone sotto la giurisdizione del detto Governo e da esso autorizzate, purche': a) tale materiale nucleare speciale sia usato solo per scopi pacifici di ricerca, o in reattori esistenti, in costruzione o progettati, indicati dal Governo della Repubblica italiana; b) l'impiego di esso sia soggetto alle disposizioni dell'articolo VI del presente Accordo; c) fino a quando i controlli e le salvaguardie non saranno esercitati da una agenzia internazionale, come risultato dell'intesa raggiunta in consultazioni tenute secondo l'articolo V del presente Accordo: i) ogni eccedenza di tale materiale nucleare speciale che superi i bisogni e gli scopi di cui al paragrafo a) del presente articolo, sara' depositata in magazzini, designati dalla Autorita', sino a che non venga richiesto dal Governo della Repubblica italiana, o da persone sotto la giurisdizione del Governo della Repubblica italiana autorizzate dal detto Governo, per gli scopi di cui al paragrafo a) del presente articolo; ii) se il Governo della Repubblica italiana desidera disporre di tali eccedenze di materiale nucleare speciale, l'Autorita' avra' un diritto di prelazione per l'acquisto della totalita', o di qualsiasi parte di tali eccedenze, solo per usi pacifici, alle condizioni da specificarsi nei contratti per la fornitura di combustibile conclusi in base al presente Accordo; iii) ogni parte di tali eccedenze non acquistata nel modo suddetto puo', per accordo intervenuto fra le Parti Contraenti, essere trasferita per usi pacifici ad un altro Paese o ad un'organizzazione internazionale.
Accordo - art. VIII
Articolo VIII Il Governo della Repubblica italiana si impegna ad assicurare che: a) qualsiasi materiale o attrezzatura ottenuti in base al presente Accordo, o il materiale fonte o il materiale nucleare speciale derivato dall'uso di qualsiasi materiale o attrezzatura cosi' ottenuti, sara' usato unicamente per promuovere e sviluppare gli usi pacifici dell'energia nucleare, e non per scopi militari; b) nessun materiale o attrezzatura ottenuti in base al presente Accordo, ne' il materiale fonte derivato dall'uso di qualsiasi materiale o attrezzatura cosi' ottenuti, sara' ceduto a persone non autorizzate o al di fuori della giurisdizione del Governo della Repubblica italiana, a meno che il Governo del Regno Unito non abbia rilasciato in precedenza un consenso scritto; c) qualsiasi combustibile ottenuto in base al presente Accordo sara', se non usato effettivamente per scopi pacifici, custodito con adeguate precauzioni di sicurezza protezione in magazzini designati dall'Autorita'; d) il materiale nucleare speciale derivato dall'uso di qualsiasi materiale o attrezzatura ottenuti in base al presente Accordo sara' trattato secondo le disposizioni dell'articolo VII del presente Accordo.
Accordo - art. IX
Articolo IX 1. I contratti conclusi in base al presente Accordo possono contenere quelle garanzie che saranno concordate nei casi specifici. Subordinatamente alle condizioni contenute in tali contratti, nulla nel presente Accordo dovra' essere interpretato come implicante qualsiasi responsabilita' sia di uno dei Governi che dell'Autorita': a) nei riguardi dell'accuratezza o completezza di qualsiasi informazione comunicata in base al presente Accordo; b) per le conseguenze dell'uso fatto di tali informazioni, materiali o attrezzature, forniti in base al presente Accordo, nel Paese della persona (compresi ciascuna delle Parti Contraenti, o l'Autorita', o il C.N.R.N., a seconda dei casi) che li riceve; e c) nei riguardi della idoneita' a qualsiasi uso o applicazione particolari di tali informazioni, materiali o attrezzature. 2. Nei riguardi dei combustibili forniti in base allo articolo IV del presente Accordo, il Governo della Repubblica italiana rendera' il Governo del Regno Unito e l'Autorita' esenti da qualsiasi danno e responsabilita' (incluse le responsabilita' verso terzi) comunque causati dalla produzione o fabbricazione, dalla proprieta', dall'affitto, o dal possesso od impiego di tali combustibili dopo l'avvenuta consegna di essi al Governo della Repubblica italiana o a persone autorizzate dal detto Governo.
Accordo - art. X
Articolo X Rappresentanti delle Parti contraenti si riuniranno di volta in volta per consultarsi sulle questioni che possano sorgere dall'applicazione del presente Accordo, compresa ogni questione concernente l'interpretazione dei termini "attrezzatura" e "materiale", di cui all'articolo XI.
Accordo - art. XI
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