DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1958, n. 453
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Piena ed intera, esecuzione e' data all'Accordo tra l'Italia e la Spagna sullo scambio di "stagiaires", concluso a Madrid il 25 novembre 1957, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'art. 11 dell'Accordo stesso.
GRONCHI ZOLI - PELLA - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 75. - RELLEVA
Accordo fra l'Italia e la Spagna sullo scambio di stagiaires- art. 1
Accordo fra l'Italia e la Spagna sullo scambio di "stagiaires" Il Presidente della Repubblica italiana e il Capo dello Stato Spagnolo, desiderando rendere piu' stretta la collaborazione fra i due Paesi nel campo lavorativo e sociale, e Considerando i vantaggi che deriveranno dal promuovere l'intercambio di lavoratori da uno Stato all'altro al fine di poter esercitare temporaneamente la loro professione e perfezionarsi nelle loro cognizioni professionali, hanno deciso di concludere un Accordo. A tale scopo hanno nominato come loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: S. E. il Signor Don Giulio DEL BALZO DI PRESENZANO, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia in Madrid; IL CAPO DELLO STATO SPAGNOLO: S. E. il Signor Don Fernando Maria CASTIELLA Y MAIZ, Ministro degli Affari Esteri; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Articolo 1 1. Il presente Accordo si applica agli "stagiaires". 2. Ai soli effetti del presente Accordo sono considerati "stagiaires" quei cittadini di uno dei Paesi contraenti che si recano nel territorio dell'altro Paese contraente allo scopo di perfezionare le proprie cognizioni professionali, occupandosi per un determinato periodo di tempo presso un datore di lavoro. 3. Gli "stagiaires" possono essere dell'uno o dell'altro sesso e possono essere occupati sia in attivita' manuali che intellettuali. In linea di principio, essi debbono aver compiuto il 18° anno di eta' e non avere superato il 30°.
Accordo fra l'Italia e la Spagna sullo scambio di stagiaires- art. 2
Articolo 2 1. Con l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore nei due Paesi contraenti circa l'ingresso, il soggiorno e l'uscita degli stranieri, gli "stagiaires" di uno dei due Paesi sono autorizzati a stabilire un rapporto di lavoro nell'altro Paese, nelle condizioni stabilite dagli articoli che seguono, salve restando, tuttavia, le disposizioni di legge o amministrative che disciplinano l'occupazione di stranieri in determinate professioni. 2. L'ammissione degli "stagiaires" prescinde in generale dalla situazione del mercato di lavoro esistente nelle categorie professionali interessate; le supreme autorita' amministrative degli Stati contraenti possono tuttavia concordare la esclusione di professioni e territori determinati dall'applicazione dell'Accordo. 3. In ciascuno dei Paesi contraenti, l'ammissione in qualita' di "stagiaire" effettuata a norma del presente Accordo, sostituisce il permesso di lavoro.
Accordo fra l'Italia e la Spagna sullo scambio di stagiaires- art. 3
Articolo 3 1. Il numero delle autorizzazioni da concedersi da uno dei Paesi contraenti agli "stagiaires" dell'altro Paese durante l'anno solare non deve superare le 300 (trecento) unita', ed un massimo del 20 (venti) per cento di detto numero potra' appartenere allo stesso gruppo professionale. 2. Il contingente annuale di trecento unita' previsto al comma 1, non potra' subire riduzioni per il fatto che altri "stagiaires" di un Paese gia' risiedono o si recheranno nel territorio dell'altro Paese a seguito di autorizzazioni ottenute nell'anno precedente o di prolungamento del periodo di "stage" a norma dell'articolo 4, comma 1. 3. Ogni autorizzazione rientra nel computo del contingente fissato sia che venga concessa o utilizzata per un anno o per un periodo minore. Ciascun Paese ha diritto ad usufruire per intero del contingente annuale anche se l'altro Paese non utilizzi o utilizzi soltanto parzialmente il proprio. Le quote di contingente inutilizzate nell'anno cui si riferiscono non possono essere riportate all'anno seguente. 4. Il numero di "stagiaires" indicato al comma 1 potra' essere variato su proposta di uno degli Stati contraenti mediante scambio di note fra i Ministeri degli Affari Esteri dei due Paesi. Siffatti accordi riguardanti il successivo anno solare dovranno essere conclusi non oltre il 1° dicembre.
Accordo fra l'Italia e la Spagna sullo scambio di stagiaires- art. 4
Articolo 4 1. La durata del periodo di "stage" non dovra', di regola, superare i 12 mesi. Tuttavia essa potra', eccezionalmente, essere prolungata per un massimo di altri 6 mesi. 2. Gli "stagiaires", al termine del periodo di "stage", non potranno rimanere nel Paese nel quale erano occupati come "stagiaires", per assumervi un'altra attivita' lavorativa. 3. Le autorizzazioni relative allo "stage" saranno concesse sotto riserva che gli "stagiaires" non eserciteranno altre attivita' lucrative e non occuperanno impiego diverso da quello per il quale l'autorizzazione e' stata accordata. 4. Nel caso in cui il rapporto di lavoro dello "stagiaire" dovesse sciogliersi prima del termine previsto, per cause a lui non imputabili, le competenti autorita' del Paese in cui lo "stagiaire" si trova, concederanno allo stesso tutte le possibili facilitazioni affinche' egli possa trovarsi un lavoro corrispondente presso un altro datore di lavoro. Cio' vale anche nel caso in cui lo "stagiaire" venisse a trovarsi in contrasto su questioni di lavoro col proprio datore di lavoro.
Accordo fra l'Italia e la Spagna sullo scambio di stagiaires- art. 5
Articolo 5 Gli "stagiaires" godono dello stesso trattamento dei cittadini del Paese dove si recano a lavorare per tutto cio' che concerne l'applicazione delle leggi, regolamenti ed usi riguardanti le condizioni di lavoro, le assicurazioni sociali, l'assicurazione contro la disoccupazione, nonche' l'igiene e la sicurezza del lavoro ed in genere per tutto cio' che concerne l'applicazione delle disposizioni relative alla sicurezza sociale dei prestatori d'opera; si applicano ad essi inoltre le disposizioni contenute nelle Convenzioni e negli Accordi stabiliti in materia tra i due Stati.
Accordo fra l'Italia e la Spagna sullo scambio di stagiaires- art. 6
Articolo 6 L'autorita' competente di un Paese concedera' la prescritta autorizzazione all'autorita' dell'altro Paese soltanto se il datore di lavoro che dovra' assumere lo "stagiaire" si impegna a retribuirlo in misura adeguata e cioe' secondo le tariffe fissate dai contratti collettivi di lavoro o, in mancanza, secondo le tariffe correnti nella regione per la categoria professionale cui lo "stagiaire" appartiene. In ogni caso tale remunerazione dovra' assicurare allo "stagiaire" i mezzi di sostentamento adeguati alla sua categoria.
Accordo fra l'Italia e la Spagna sullo scambio di stagiaires- art. 7
Articolo 7 1. Le persone che desiderano beneficiare delle disposizioni del presente Accordo dovranno farne domanda all'autorita' competente del proprio Paese. Nella domanda esse dovranno fornire tutte le necessarie indicazioni ed allegarvi i documenti in appresso specificati: 1) certificato di nascita; 2) certificato di buona condotta; 3) certificato medico attestante che l'interessato non e' affetto da alcuna malattia contagiosa o che limiti le sue capacita' lavorative; 4) eventualmente, una dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro con cui si dichiara disposto ad assumerlo come "stagiaire" alle proprie dipendenze; 5) una dichiarazione con la quale il candidato si impegna a lasciare il Paese ospitante al termine del periodo di "stage". 2. Sara' competenza di detta autorita' esaminare se sia il caso di trasmettere, tenendo conto del contingente annuale, la domanda all'Autorita' competente dell'altro Paese, la quale decide in merito alla concessione del permesso nonche' in merito ad eventuali proroghe, in conformita' all'articolo 4, comma 1. Se la decisione e' favorevole, questa dovra' essere comunicata all'autorita' dello Stato al quale appartiene lo "stagiaire" insieme a un contratto di lavoro in duplice esemplare stabilito dal datore di lavoro che occupera' lo "stagiaire" stesso, nel quale siano specificate almeno la sua durata e l'entita' del salario, fissato conformemente a quanto disposto nell'articolo 6.
Accordo fra l'Italia e la Spagna sullo scambio di stagiaires- art. 8
Articolo 8 1. Al fine di conseguire gli scopi stabiliti nel presente Accordo e di venire incontro, nei limiti del possibile, ai candidati "stagiaires" che non siano in grado di trovare con i propri mezzi dei datori di lavoro disposti ad utilizzarli, i Governi contraenti si impegnano ad adoperarsi opportunamente per ricercare loro un impiego appropriato. 2. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti faranno il possibile per garantire l'evasione delle domande nel piu' breve termine. Esse si adopereranno inoltre per eliminare - con la massima sollecitudine - le difficolta' che possano esistere per l'ingresso, il soggiorno e l'uscita degli "stagiaires"; le disposizioni del presente Accordo non fanno cessare tuttavia l'obbligo degli "stagiaires" di osservare le disposizioni vigenti nel territorio degli Stati contraenti, relative all'ingresso, al soggiorno o all'uscita dei cittadini stranieri.
Accordo fra l'Italia e la Spagna sullo scambio di stagiaires- art. 9
Articolo 9 Gli atti e documenti occorrenti per l'ammissione prevista dal presente Accordo sono esenti dalla tassa di bollo.
Accordo fra l'Italia e la Spagna sullo scambio di stagiaires- art. 10
Articolo 10 1. Le domande di cui all'articolo 7 dovranno essere indirizzate per i cittadini italiani: al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in Roma. Per i cittadini spagnoli: alla Direzione Generale del Lavoro del Ministero del Lavoro. 2. Le Autorita' italiane e spagnole sopramenzionate corrisponderanno, per quanto attiene all'applicazione del presente Accordo, direttamente tra di loro. 3. Eventuali controversie relative all'applicazione del presente Accordo saranno risolte amichevolmente per le normali vie diplomatiche.
Accordo fra l'Italia e la Spagna sullo scambio di stagiaires- art. 11
Articolo 11 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica il quale avra' luogo a Roma il piu' presto possibile. Esso rimarra' in vigore fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello dello scambio predetto. 2. L'Accordo si considera rinnovato tacitamente per un anno a meno che uno dei due Stati contraenti non lo denunzi con Nota con tre mesi di anticipo. 3. In caso di denuncia, i permessi gia' concessi in base al presente Accordo resteranno in vigore, essendo validi per il periodo di tempo stabilito. 4. Come contingente per il resto dell'anno durante il quale si e' firmato l'Accordo, si considera la quota del contingente stabilito nel paragrafo 1 dell'articolo 3, corrispondente al periodo che va dall'entrata in vigore dell'Accordo fino alla fine. Fatto a Madrid il venticinque novembre del millenovecentocinquantasette, il quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, i cui testi fanno ugualmente fede. In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno munito il presente Accordo delle loro firme e dei loro sigilli. Per lo Stato Spagnolo CASTIELLA Y MAIZ Per la Repubblica italiana DEL BALZO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
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