DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1958, n. 556
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie, sono aggiunti i seguenti:
"Storia del Risorgimento";
"Storia della grammatica e della lingua italiana";
"Storia delle tradizioni popolari";
"Latino medioevale".
Art. 36. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
"Storia del Risorgimento";
"Storia delle dottrine politiche";
"Storia della grammatica e della lingua italiana" "Latino medioevale".
Art. 37 - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
"Storia del Risorgimento";
"Storia della grammatica e della lingua italiana";
"Storia delle tradizioni popolari";
"Lingua e letteratura russa";
"Latino medioevale".
L'art. 48 e' cosi' modificato: "Alla Facolta' di magistero e' annessa la Biblioteca (in comune con quella della Facolta' di lettere e filosofia).
La direzione della Biblioteca verra' assunta con turno triennale, da un professore, possibilmente di ruolo della Facolta' di lettere e filosofia o di magistero. La scelta del bibliotecario verra' determinata alternativamente e di comune accordo dai Consigli delle due Facolta'.
Il funzionamento della Biblioteca e' assicurato con un regolamento approvato dalle due Facolta' e dal rettore".
Dopo l'art. 48, e con il conseguente spostamento di quelli successivi, e' aggiunto il seguente: sp;
Art. 19. - "Alla Facolta' di magistero appartengono gli Istituti di:
1) Letterature moderne (francese, inglese, tedesco, spagnolo);
2) Pedagogia;
3) Psicologia.
La direzione degli Istituti verra' assunta dai rispettivi titolari delle materie e nel caso vi siano piu' titolari, dai piu' anziano. In mancanza di titolare di ruolo la direzione viene assunta dagli incaricati. Ove manchino i titolari di pedagogia e psicologia, la direzione viene assunta dal professore piu' anziano di materie filosofiche".
Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:
"Neurochirurgia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 aprile 1958
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 172. - RELLEVA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie, sono aggiunti i seguenti: "Storia del Risorgimento"; "Storia della grammatica e della lingua italiana"; "Storia delle tradizioni popolari"; "Latino medioevale". Art. 36. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in pedagogia sono aggiunti i seguenti: "Storia del Risorgimento"; "Storia delle dottrine politiche"; "Storia della grammatica e della lingua italiana" "Latino medioevale". Art. 37 - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: "Storia del Risorgimento"; "Storia della grammatica e della lingua italiana"; "Storia delle tradizioni popolari"; "Lingua e letteratura russa"; "Latino medioevale". L'art. 48 e' cosi' modificato: "Alla Facolta' di magistero e' annessa la Biblioteca (in comune con quella della Facolta' di lettere e filosofia). La direzione della Biblioteca verra' assunta con turno triennale, da un professore, possibilmente di ruolo della Facolta' di lettere e filosofia o di magistero. La scelta del bibliotecario verra' determinata alternativamente e di comune accordo dai Consigli delle due Facolta'. Il funzionamento della Biblioteca e' assicurato con un regolamento approvato dalle due Facolta' e dal rettore". Dopo l'art. 48, e con il conseguente spostamento di quelli successivi, e' aggiunto il seguente: sp; Art. 19. - "Alla Facolta' di magistero appartengono gli Istituti di: 1) Letterature moderne (francese, inglese, tedesco, spagnolo); 2) Pedagogia; 3) Psicologia. La direzione degli Istituti verra' assunta dai rispettivi titolari delle materie e nel caso vi siano piu' titolari, dai piu' anziano. In mancanza di titolare di ruolo la direzione viene assunta dagli incaricati. Ove manchino i titolari di pedagogia e psicologia, la direzione viene assunta dal professore piu' anziano di materie filosofiche". Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: "Neurochirurgia".
GRONCHI MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 172. - RELLEVA
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