DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1958, n. 557

Type DPR
Publication 1958-04-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del precitato testo unico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, previsti dall'art. 275, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono composte: di un magistrato del Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a quella di consigliere, presidente; di un impiegato del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo; di un impiegato del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di ragioneria centrale di 2ª classe o direttore di divisione; di due docenti universitari, di cui uno di materie economiche ed uno di ragioneria. Le funzioni di segretario saranno espletate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione od equiparata.

Art. 2

Le Commissioni indicate nell'articolo precedente, prima dell'espletamento delle prove di esame, procederanno all'attribuzione a ciascun candidato dei punteggi parziali per i singoli titoli valutabili ed alla determinazione del conseguente punteggio complessivo, tenendo conto delle seguenti categorie di detti titoli: I - Servizi prestati in ruoli della carriera direttiva, anche speciale, e del soppresso gruppo A, nonche' periodi di insegnamento compiuto in qualita' di professore ordinario di ruolo A o di ruolo B degli istituti di istruzione secondaria o in qualita' di assistente ordinario delle Universita' degli studi, e periodi di durata dell'iscrizione negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti. Limitatamente al titolo fatto valere dal candidato per l'ammissione al concorso, sara' detratto il minimo di otto o cinque o quattro anni, prescritto dall'art. 275, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; II - Numero, qualita' e votazioni dei diplomi di laurea posseduti; III - Qualita' dei servizi prestati in ruoli delle carriere direttive e di concetto e dei soppressi gruppi A e B delle Amministrazioni dello Stato, nonche' di quelli prestati presso Enti pubblici con mansioni direttive e di concetto; IV - Incarichi, encomi, lavori originali elaborati per il servizio; V - Pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie. I titoli di cui alle precedenti categorie dovranno essere posseduti allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione ai singoli concorsi e dovranno essere documentati, a cura degli interessati, secondo le modalita' che saranno di volta in volta, stabilite nei rispettivi bandi.

Art. 3

Le prove scritte verteranno sui seguenti gruppi di materie: I - Diritto costituzionale ed amministrativo; II - Diritto civile e commerciale; III - Economia politica, scienza delle finanze; diritto finanziario e statistica metodologica ed economica; IV - Computisteria e ragioneria, contabilita' di Stato e matematica finanziaria. La prova orale, alla, quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle quattro prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, vertera' sulle materie delle stesse prove scritte, nonche' sui servizi di istituto della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riferimento a quelli dell'Ispettorato generale di finanza. La prova orale non si intendera' superata se il candidato non avra' ottenuto almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva sara' determinata dal punteggio globale attribuito nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto conseguito nella prova orale. Nell'espletamento dei concorsi si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

GRONCHI ZOLI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1958

Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 161. - RELLEVA

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