DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1958, n. 559

Type DPR
Publication 1958-04-16
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli successivi, concernenti norme generali delle scuole di specializzazione annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia, sono cosi' modificati

Art. 79. - "Alle scuole di specializzazione sono ammessi coloro che hanno conseguita la laurea in medicina e chirurgia. Non potra' essere rilasciato il diploma di specialista a coloro che non saranno in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Non e' permesso iscriversi contemporaneamente a piu' di una scuola di specializzazione".

Art. 81. - "La domanda di ammissione ad una scuola e' diretta al Rettore della Universita', corredata del diploma di maturita' classica o scientifica, di un certificato con i voti riportati negli esami di profitto e in quello di laurea e degli altri titoli che l'aspirante ritenga di presentare".

Art. 119. - Agli insegnamenti del terzo anno della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e' aggiunto quello di: "chirurgia plastica".

Dopo l'art. 125, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anestesiologia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in anestesiologia

Art. 126. - E' istituita la scuola di specializzazione in anestesiologia che ha sede presso la clinica chirurgica generale della Facolta' di medicina e chirurgia.

Art. 127. - Alla scuola, che ha la durata di due anni, sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. L'iscrizione alla scuola e' limitata per ogni anno accademico a dieci allievi.

Le materie d'insegnamento sono:

1° anno:

1) Anatomia del sistema nervoso centrale e periferico;

2) Fisiologia;

3) Farmacologia;

4) Fisiopatologia dell'operando e valutazione delle resistenze all'intervento.

2° anno:

1) Tecnica di anestesia generale;

2) Tecnica delle anestesie periferiche;

3) Cure pre e post-operatorie;

4) Indicazioni e scelta dell'anestesia in rapporto all'intervento.

Art. 128. - Gli allievi dovranno seguire turni di internato secondo gli orari stabiliti dalla Direzione della scuola.

Art. 129. - Ogni materia d'insegnamento e' anche materia d'esame alla fine dei singoli corsi. Alla fine dei due anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 aprile 1958

GRONCHI

MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 173. - RELLEVA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli successivi, concernenti norme generali delle scuole di specializzazione annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia, sono cosi' modificati Art. 79. - "Alle scuole di specializzazione sono ammessi coloro che hanno conseguita la laurea in medicina e chirurgia. Non potra' essere rilasciato il diploma di specialista a coloro che non saranno in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Non e' permesso iscriversi contemporaneamente a piu' di una scuola di specializzazione". Art. 81. - "La domanda di ammissione ad una scuola e' diretta al Rettore della Universita', corredata del diploma di maturita' classica o scientifica, di un certificato con i voti riportati negli esami di profitto e in quello di laurea e degli altri titoli che l'aspirante ritenga di presentare". Art. 119. - Agli insegnamenti del terzo anno della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e' aggiunto quello di: "chirurgia plastica". Dopo l'art. 125, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anestesiologia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in anestesiologia Art. 126. - E' istituita la scuola di specializzazione in anestesiologia che ha sede presso la clinica chirurgica generale della Facolta' di medicina e chirurgia. Art. 127. - Alla scuola, che ha la durata di due anni, sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. L'iscrizione alla scuola e' limitata per ogni anno accademico a dieci allievi. Le materie d'insegnamento sono: 1° anno: 1) Anatomia del sistema nervoso centrale e periferico; 2) Fisiologia; 3) Farmacologia; 4) Fisiopatologia dell'operando e valutazione delle resistenze all'intervento. 2° anno: 1) Tecnica di anestesia generale; 2) Tecnica delle anestesie periferiche; 3) Cure pre e post-operatorie; 4) Indicazioni e scelta dell'anestesia in rapporto all'intervento. Art. 128. - Gli allievi dovranno seguire turni di internato secondo gli orari stabiliti dalla Direzione della scuola. Art. 129. - Ogni materia d'insegnamento e' anche materia d'esame alla fine dei singoli corsi. Alla fine dei due anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1958

Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 173. - RELLEVA

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