DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1958, n. 559
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli successivi, concernenti norme generali delle scuole di specializzazione annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia, sono cosi' modificati
Art. 79. - "Alle scuole di specializzazione sono ammessi coloro che hanno conseguita la laurea in medicina e chirurgia. Non potra' essere rilasciato il diploma di specialista a coloro che non saranno in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Non e' permesso iscriversi contemporaneamente a piu' di una scuola di specializzazione".
Art. 81. - "La domanda di ammissione ad una scuola e' diretta al Rettore della Universita', corredata del diploma di maturita' classica o scientifica, di un certificato con i voti riportati negli esami di profitto e in quello di laurea e degli altri titoli che l'aspirante ritenga di presentare".
Art. 119. - Agli insegnamenti del terzo anno della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e' aggiunto quello di: "chirurgia plastica".
Dopo l'art. 125, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anestesiologia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in anestesiologia
Art. 126. - E' istituita la scuola di specializzazione in anestesiologia che ha sede presso la clinica chirurgica generale della Facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 127. - Alla scuola, che ha la durata di due anni, sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. L'iscrizione alla scuola e' limitata per ogni anno accademico a dieci allievi.
Le materie d'insegnamento sono:
1° anno:
1) Anatomia del sistema nervoso centrale e periferico;
2) Fisiologia;
3) Farmacologia;
4) Fisiopatologia dell'operando e valutazione delle resistenze all'intervento.
2° anno:
1) Tecnica di anestesia generale;
2) Tecnica delle anestesie periferiche;
3) Cure pre e post-operatorie;
4) Indicazioni e scelta dell'anestesia in rapporto all'intervento.
Art. 128. - Gli allievi dovranno seguire turni di internato secondo gli orari stabiliti dalla Direzione della scuola.
Art. 129. - Ogni materia d'insegnamento e' anche materia d'esame alla fine dei singoli corsi. Alla fine dei due anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 aprile 1958
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1958 Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 173. - RELLEVA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli successivi, concernenti norme generali delle scuole di specializzazione annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia, sono cosi' modificati Art. 79. - "Alle scuole di specializzazione sono ammessi coloro che hanno conseguita la laurea in medicina e chirurgia. Non potra' essere rilasciato il diploma di specialista a coloro che non saranno in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Non e' permesso iscriversi contemporaneamente a piu' di una scuola di specializzazione". Art. 81. - "La domanda di ammissione ad una scuola e' diretta al Rettore della Universita', corredata del diploma di maturita' classica o scientifica, di un certificato con i voti riportati negli esami di profitto e in quello di laurea e degli altri titoli che l'aspirante ritenga di presentare". Art. 119. - Agli insegnamenti del terzo anno della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e' aggiunto quello di: "chirurgia plastica". Dopo l'art. 125, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anestesiologia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in anestesiologia Art. 126. - E' istituita la scuola di specializzazione in anestesiologia che ha sede presso la clinica chirurgica generale della Facolta' di medicina e chirurgia. Art. 127. - Alla scuola, che ha la durata di due anni, sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. L'iscrizione alla scuola e' limitata per ogni anno accademico a dieci allievi. Le materie d'insegnamento sono: 1° anno: 1) Anatomia del sistema nervoso centrale e periferico; 2) Fisiologia; 3) Farmacologia; 4) Fisiopatologia dell'operando e valutazione delle resistenze all'intervento. 2° anno: 1) Tecnica di anestesia generale; 2) Tecnica delle anestesie periferiche; 3) Cure pre e post-operatorie; 4) Indicazioni e scelta dell'anestesia in rapporto all'intervento. Art. 128. - Gli allievi dovranno seguire turni di internato secondo gli orari stabiliti dalla Direzione della scuola. Art. 129. - Ogni materia d'insegnamento e' anche materia d'esame alla fine dei singoli corsi. Alla fine dei due anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.
GRONCHI MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 173. - RELLEVA
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