DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1958, n. 574

Type DPR
Publication 1958-05-07
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali; Decreta: E' costituito, ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali previsto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, l'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie, con personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, e ne e' approvato l'annesso statuto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

GRONCHI ZOLI - BO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti in conformita' alla deliberazione

della Sezione del controllo in data 7 giugno 1958, addi' 10 giugno 1958.

Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 180. - RELLEVA

Statuto dell'ente autonomo di gestione per le aziende minerarie- art. 1

Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie Art. 1. ((L'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche EGAM, con personalita' giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicita', le partecipazioni acquisite o ad esso trasferite a sensi di legge. Le direttive generali che l'ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1967, n. 554. L'ente opera nei settori di cui al primo comma del presente articolo, nonche' in quelli ad essi collegati da un rapporto di strumentalita', accessorieta' e complementarieta'. L'ente provvede inoltre a promuovere, sulla base delle direttive di cui al secondo comma, iniziative nel campo della ricerca mineraria)).

Statuto dell'ente autonomo di gestione per le aziende minerarie- art. 2

Art. 2. Sono organi dell'Ente: 1) il presidente; 2) il Consiglio di amministrazione; 3) il Collegio sindacale.

Statuto dell'ente autonomo di gestione per le aziende minerarie- art. 3

Art. 3. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. ((Egli ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il onsiglio di amministrazione, da' esecuzione alle relative deliberazioni, impartisce le direttive e provvede al coordinamento dei settori di attivita' dell'ente)).

Statuto dell'ente autonomo di gestione per le aziende minerarie- art. 4

Art. 4. ((Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente dell'ente, dal vice presidente e da sette membri nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, tra cui un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali ed uno del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Il consiglio dura in carica un triennio. Alla scadenza di ogni triennio almeno due dei sette membri devono essere scelti tra persone che non abbiano fatto parte del consiglio scaduto)). Per gravi motivi di pubblico interesse il Consiglio puo' essere sciolto con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Nella stessa forma si provvede in tal caso alla nomina di un commissario straordinario. La gestione commissariale non puo' protrarsi oltre un anno.

Statuto dell'ente autonomo di gestione per le aziende minerarie- art. 5

Art. 5. Il Consiglio e' preposto all'amministrazione dell'Ente. In particolare spetta al Consiglio deliberare: a) sul bilancio e sul conto economico dell'Ente, promuovendone l'approvazione ministeriale; b) sul riparto degli utili; ((c) sulla emissione di obbligazioni e su ogni altra operazione di finanziamento a lungo termine)); d) sull'acquisto, la vendita e la permuta di immobili; e) sulle proposte di modificazione dello statuto; ((f) sulla nomina e revoca, su proposta del presidente, di dirigenti con qualifica di direttore generale)). ((Il consiglio puo' delegare al presidente quelle attribuzioni per le quali non sia espressa riserva in disposizioni legislative o statutarie. Il consiglio su proposta del presidente puo', altresi', delegare al vice presidente e ad uno o piu' membri talune delle attribuzioni di cui al precedente comma)).

Statuto dell'ente autonomo di gestione per le aziende minerarie- art. 6

Art. 6. ((Il consiglio e' convocato dal presidente quando lo ritenga necessario e, in ogni caso, una volta al mese; deve altresi', essere convocato ove ne facciano richiesta almeno 4 membri. Per la validita' delle sue adunanze e' necessaria la presenza di almeno 5 membri. In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio e' presieduto dal vice presidente o, in mancanza, dal piu' anziano dei membri presenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei membri presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede)).

Statuto dell'ente autonomo di gestione per le aziende minerarie- art. 7

Art. 7. Il Collegio sindacale e' costituito da un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali che lo presiede, e da altri due sindaci, iscritti negli albi dei revisori dei conti. Sono nominati anche due sindaci supplenti. ((I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali e durano in carica tre anni. Alla scadenza di ogni triennio almeno uno dei componenti del collegio sindacale sara' scelto tra persone che non abbiano fatto parte del collegio sindacale scaduto)).

Statuto dell'ente autonomo di gestione per le aziende minerarie- art. 8

Art. 8. I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione; attestano la veridicita' dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni. Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili dell'Ente e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione. Il Collegio sindacale esercita la sua funzione anche durante i periodi di gestione commissariale.

Statuto dell'ente autonomo di gestione per le aziende minerarie- art. 9

Art. 9. Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo ai sensi della [legge 21 marzo 1958, n. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-21;259).

Statuto dell'ente autonomo di gestione per le aziende minerarie- art. 10

Art. 10. La vigilanza sulla gestione dell'Ente e' esercitata dal Ministro per le partecipazioni statali. Le deliberazioni del Consiglio, indicate nella lettera e) del primo comma dell'art. 5, debbono essere comunicate al Ministro per le partecipazioni statali entro cinque giorni dalla loro adozione e rese esecutive nelle stesse forme richieste per l'approvazione del presente statuto.

Statuto dell'ente autonomo di gestione per le aziende minerarie- art. 11

Art. 11. L'esercizio dell'Ente e' regolato ad anno solare. Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il bilancio comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite. ((Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale)). Alla relazione del Consiglio di amministrazione dovra' essere unito anche un rapporto sulla situazione economica del settore nel quale l'Ente opera, e delle aziende inquadrate nell'Ente.

Statuto dell'ente autonomo di gestione per le aziende minerarie- art. 12

Art. 12. Agli oneri di esercizio l'Ente fa fronte con i proventi della gestione. Gli utili netti annuali, risultanti dal conto profitti e perdite, sono destinati: il 20 per cento alla formazione di un fondo di riserva ordinario per l'ammortizzazione di eventuali perdite di esercizio; il 15 per cento per l'incoraggiamento di ricerche scientifiche e tecniche nel settore nel quale l'Ente opera e per la preparazione di elementi da avviare alle carriere direttive e tecniche nel settore stesso; il residuo 65 per cento al Tesoro dello Stato.

Statuto dell'ente autonomo di gestione per le aziende minerarie- art. 13

Art. 13. I rapporti fra l'Ente e i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato. I dipendenti dell'Ente che ricoprono, per rappresentarne gli interessi, cariche di amministratori, sindaci e liquidatori di societa' o enti da esso controllati o nei quali esso abbia partecipazioni, hanno l'obbligo di riservare all'Ente gli emolumenti percepiti per le suddette cariche. Visto, il Ministro per le partecipazioni statali BO

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