DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1958, n. 575
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali; Decreta: E' costituito, ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali previsto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, l'Ente autonomo di gestione per il cinema, con personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, e ne e' approvato l'annesso statuto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GRONCHI ZOLI - BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, in conformita' alla deliberazione
della Sezione del controllo in data 7 giugno 1958, addi' 10 giugno 1958.
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 181. - RELLEVA
Statuto Ente autonomo di gestione per il cinema-art. 1
Statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema Art. 1. L'Ente autonomo di gestione per il cinema, con personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicita', le partecipazioni statali nel settore del cinematografo, ad esso trasferite o da esso acquisite ai sensi di legge. ((L'attivita' dell'ente dovra' tendere precisamente a fornire una produzione cinematografica nazionale di qualita' artistica e culturale che costituisca veicolo di informazione e strumento di formazione del pubblico. Nell'esercizio dei suoi poteri l'ente provvede a compiti di programmazione, direzione, promozione, coordinamento e controllo delle societa' inquadrate che verranno ristrutturate secondo precise specializzazioni di settore. I relativi statuti saranno idoneamente adeguati a tali finalita', tenendo presente l'esigenza che le societa' siano rette da amministratori unici)). Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate dal Comitato interministeriale previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.
Statuto Ente autonomo di gestione per il cinema-art. 2
Art. 2. Sono organi dell'Ente: 1) il presidente; 2) il Consiglio di amministrazione; 3) il Collegio sindacale.
Statuto Ente autonomo di gestione per il cinema-art. 3
Art. 3. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e da' esecuzione alle relative deliberazioni.
Statuto Ente autonomo di gestione per il cinema-art. 4
Art. 4. ((Fanno parte del consiglio di amministrazione: a) il presidente; b) due rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali; c) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica; d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; e) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo; f) quattro esperti scelti fra autori, registi, critici cinematografici, persone che abbiano particolare competenza nei settori della produzione e della gestione cinematografica o della organizzazione aziendale del settore cinematografico; g) tre lavoratori in servizio nell'ente o nelle societa' in esso inquadrate, eletti dai lavoratori stessi con la salvaguardia della rappresentanza delle minoranze, in base alle modalita' stabilite dall'ente. Nella prima attuazione del presente decreto le modalita' di cui sopra sono fissate dal Ministro per le partecipazioni statali. Il presidente ed i consiglieri sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali su designazione, per le categorie da c) ad e), dei Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per la pubblica istruzione e per il turismo e lo spettacolo. Essi durano in carica un triennio. Alla scadenza di ogni triennio almeno quattro dei tredici membri devono essere scelti tra persone che non abbiano fatto parte del consiglio scaduto. Il consiglio consulta su problemi di programmazione culturale e su problemi concernenti l'occupazione e il lavoro cinematografici, i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori dello spettacolo maggiormente rappresentativi, nonche' delle organizzazioni professionali degli autori, degli artisti e dei critici cinematografici. La consultazione dei rappresentanti dei sindacati avverra' anche su richiesta dei sindacati stessi e dovra' comunque avere periodicita' annuale. Alle riunioni del consiglio partecipa, con voto consultivo, anche il direttore generale dell'ente)). Per gravi motivi di pubblico interesse il Consiglio puo' essere sciolto con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Nella stessa forma si provvede in tal caso alla nomina di un commissario straordinario. La gestione commissariale non puo' protrarsi oltre un anno.
Statuto Ente autonomo di gestione per il cinema-art. 5
Art. 5. Il Consiglio e' preposto all'amministrazione dell'Ente. In particolare spetta al Consiglio deliberare: a) sul bilancio e sul conto economico dell'Ente, promuovendone l'approvazione ministeriale; b) sul riparto degli utili; c) sulla emissione di obbligazioni e su ogni altra operazione di finanziamento; d) sull'acquisto, la vendita e la permuta di immobili; e) sulle proposte di modificazione dello statuto; f) sulla nomina e revoca del direttore generale. Il Consiglio puo', di volta in volta, delegare al presidente o ad uno o piu' degli altri membri quelle attribuzioni per le quali non sia espressa riserva in disposizioni legislative o statutarie, determinando pero' i limiti della delega, che non puo' in ogni caso avere durata superiore ad un anno.
Statuto Ente autonomo di gestione per il cinema-art. 6
Art. 6. ((Il consiglio e' convocato dal presidente quando lo ritenga necessario ed, in ogni caso, almeno una volta al mese; deve essere, altresi', convocato ove ne facciano richiesta almeno sei membri. Per la validita' delle sue adunanze e' necessaria la presenza di almeno sette membri)). In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio e' presieduto dal piu' anziano dei membri presenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
Statuto Ente autonomo di gestione per il cinema-art. 7
Art. 7. ((Il collegio sindacale e' costituito come segue: a) un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali, che lo presiede; b) un funzionario del Ministero del tesoro; c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo; d) due professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Sono nominati anche tre sindaci supplenti scelti fra le categorie di cui alle lettere a), b) e c). I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali su designazione per le categorie b) e c) dei Ministri per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo. Essi durano in carica tre anni. Alla scadenza di ogni triennio almeno due dei componenti del collegio sindacale saranno scelti fra persone che non abbiano fatto parte del collegio sindacale scaduto.))
Statuto Ente autonomo di gestione per il cinema-art. 8
Art. 8. I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione; attestano la veridicita' dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni. Possono, in ogni tempo, esaminare i libri contabili dell'Ente e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione. Il Collegio sindacale esercita la sua funzione anche durante i periodi di gestione commissariale.
Statuto Ente autonomo di gestione per il cinema-art. 9
Art. 9. Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo ai sensi della [legge 21 marzo 1958, n. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-21;259).
Statuto Ente autonomo di gestione per il cinema-art. 10
Art. 10. La vigilanza sulla gestione dell'Ente e' esercitata dal Ministro per le partecipazioni statali. Le deliberazioni del Consiglio, indicate nella lettera e) del primo comma dell'art. 5, debbono essere comunicate al Ministro per le partecipazioni statali entro cinque giorni dalla loro adozione e rese esecutive nelle stesse forme richieste per l'approvazione del presente statuto.
Statuto Ente autonomo di gestione per il cinema-art. 11
Art. 11. L'esercizio dell'Ente e' regolato ad anno solare. Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il bilancio comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite. ((Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio-sindacale)). Alla relazione del Consiglio di amministrazione dovra' essere unito anche un rapporto sulla situazione economica del settore nel quale l'Ente opera, e delle aziende inquadrate nell'Ente.
Statuto Ente autonomo di gestione per il cinema-art. 12
Art. 12. Agli oneri di esercizio l'Ente fa fronte con i proventi della gestione. Gli utili netti annuali, risultanti dal conto profitti e perdite, sono destinati: il 20 per cento alla formazione di un fondo di riserva ordinario per l'ammortizzazione di eventuali perdite di esercizio; il 15 per cento per l'incoraggiamento di ricerche scientifiche e tecniche nel settore nel quale l'Ente opera, e per la preparazione di elementi da avviare alle carriere direttive e tecniche nel settore stesso; il residuo 65 per cento al Tesoro dello Stato.
Statuto Ente autonomo di gestione per il cinema-art. 13
Art. 13. I rapporti fra l'Ente e i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato. I dipendenti dell'Ente che ricoprono, per rappresentarne gli interessi, cariche di amministratori, sindaci e liquidatori di societa' o enti da esso controllati o nei quali esso abbia partecipazioni, hanno l'obbligo di riservare all'Ente gli emolumenti percepiti per le suddette cariche. Visto, il Ministro per le partecipazioni statali BO
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