DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1958, n. 576
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali; Decreta: E' costituito, ai fini dell'inquadramento delle partecipazioni statali previsto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, con personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, e ne e' approvato l'annesso statuto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GRONCHI ZOLI - BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti in conformita' alla deliberazione
della Sezione del controllo in data 7 giugno 1958, addi' 10 giugno 1958.
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 182 - RELLEVA
Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende terminali- art. 1
Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali Art. 1. L'Ente autonomo di gestione per le aziende termali, con personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, provvede a gestire, operando secondo criteri di economicita', le partecipazioni statali nel settore termale, che verranno determinate e ad esso trasferite con legge. Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate dal Comitato interministeriale previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589.
Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende terminali- art. 2
Art. 2. Sono organi dell'Ente: 1) il presidente; 2) il Consiglio di amministrazione; 3) il Collegio sindacale.
Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende terminali- art. 3
Art. 3. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Egli ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e da' esecuzione alle relative deliberazioni.
Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende terminali- art. 4
Art. 4. Il Consiglio di amministrazione e' composto dal presidente dell'Ente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Il Consiglio dura in carica un triennio. Non possono essere confermati quei membri che abbiano gia' ricoperto, la carica per due volte consecutive. Per gravi motivi di pubblico Interesse il Consiglio puo' essere sciolto con decreto del Ministro per le partecipazioni statali. Nella stessa forma si provvede in tal caso alla nomina di un commissario straordinario. La gestione commissariale non puo' protrarsi oltre un anno.
Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende terminali- art. 5
Art. 5. Il Consiglio e' preposto all'amministrazione dell'Ente. In particolare spetta al Consiglio deliberare: a) sul bilancio e sul conto economico dell'Ente, promuovendone l'approvazione ministeriale; b) sul riparto degli utili; c) sulla emissione di obbligazioni e su ogni altra operazione di finanziamento; d) sull'acquisto, la vendita e la permuta di immobili; e) sulle proposte di modificazione dello statuto; f) sulla nomina e revoca del direttore generale. Il Consiglio puo', di volta in volta, delegare al presidente o ad uno o piu' degli altri membri quelle attribuzioni per le quali non sia espressa riserva in disposizioni legislative o statutarie, determinando pero' i limiti della delega, che non puo' in ogni caso avere durata superiore ad un anno.
Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende terminali- art. 6
Art. 6. Il Consiglio e' convocato dal presidente quando lo ritenga necessario, e in ogni caso una volta al mese; deve essere altresi' convocato ove ne facciano richiesta almeno due membri. Per la validita' delle sue adunanze e' necessaria la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti dei membri presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende terminali- art. 7
Art. 7. Il Collegio sindacale e' costituito da un funzionario del Ministero delle partecipazioni statali che lo presiede, e da altri due sindaci, iscritti negli albi del revisori dei conti. Sono nominati anche due sindaci supplenti. I sindaci sono nominati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali; durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta consecutiva.
Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende terminali- art. 8
Art. 8. I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell'Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle adunanze del Consiglio di amministrazione; attestano la veridicita' dei bilanci e dei prospetti di emissione delle obbligazioni. Possono, in ogni tempo, esaminare i libri, contabili dell'Ente e le documentazioni relative a ciascuna scritturazione. Il Collegio sindacale esercita la sua funzione anche durante i periodi di gestione commissariale.
Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende terminali- art. 9
Art. 9. Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo ai sensi della [legge 21 marzo 1958, n. 259](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-21;259).
Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende terminali- art. 10
Art. 10. La vigilanza sulla gestione dell'Ente e' esercitata dal Ministro per le partecipazioni statali. Le deliberazioni del Consiglio, indicate nella lettera e) del primo comma dell'art. 5, debbono essere comunicate al Ministro per le partecipazioni statali entro cinque giorni dalla loro adozione e rese esecutive nelle stesse forme richieste per l'approvazione del presente statuto.
Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende terminali- art. 11
Art. 11. L'esercizio dell'Ente e' regolato ad anno solare. Alla chiusura di ogni esercizio viene compilato il bilancio comprendente la situazione patrimoniale ed il conto profitti e perdite. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Alla relazione del Consiglio di amministrazione dovra' essere unito anche un rapporto sulla situazione economica del settore nel quale l'Ente opera, e delle aziende inquadrate nell'Ente.
Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende terminali- art. 12
Art. 12. Agli oneri di esercizio l'Ente fa fronte con i proventi della gestione. Gli utili netti annuali, risultanti dal conto profitti e perdite, sono destinati: il 20 per cento alla formazione di un fondo di riserva ordinario per l'ammortizzazione di eventuali perdite di esercizio; il 15 per cento per l'incoraggiamento di ricerche scientifiche e tecniche nel settore nel quale l'Ente opera, e per la preparazione di elementi da avviare alle carriere direttive e tecniche nel settore stesso; Il residuo 65 per cento al Tesoro dello Stato.
Statuto dell'Ente autonomo di gestione per le aziende terminali- art. 13
Art. 13. I rapporti fra l'Ente e i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato. I dipendenti dell'Ente che ricoprono, per rappresentarne gli interessi, cariche di amministratori, sindaci e liquidatori di societa' o enti da esso controllati o nei quali esso abbia partecipazioni, hanno l'obbligo di riservare all'Ente gli emolumenti percepiti per le suddette cariche. Visto, il Ministro per le partecipazioni statali BO
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