DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1958, n. 589
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 384 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in patologia generale, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di perfezionamento in patologia generale Art. 385. - Finalita' e titoli di ammissione sono quelli di cui e gli articoli 292 e 293. Art. 386. - La durata dell'intero corso di studi e' di due anni. Il numero massimo degli iscritti e' di trenta per corso. Art. 387. - Le materie d'insegnamento sono cosi' distribuite: 1° anno: Patologia eziologica (cause fisiche, chimiche e biologiche di malattia); Patologia delle infezioni e immunologia; Patologia delle infezioni; Laboratorio di patologia generale. 2° anno: Patologia sistematica (circolatoria, neuroendocrina, respiratoria, digerente, renale); Patologia metabolica; Patologia istologica e oncologica; Laboratorio di patologia generale. Art. 388. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni di corso) e' quello indicato al precedente art. 387, e l'ordine e le modalita' degli esami di profitto sono quelli usuali (esami orali, scritti, microscopico, ecc.). Art. 389. - A coloro che avranno superato l'esame di diploma, verra' rilasciato il diploma di perfezionamento in patologia generale.
GRONCHI MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 195. - RELLEVA
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