LEGGE 20 giugno 1958, n. 625
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1958, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1958-59, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalità previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentati alle Assemblee legislative il 29 gennaio 1958.
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