DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 628
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 207, relativo alla scuola di specializzazione in chimica nucleare, annessa alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, e con il conseguente spostamento di quelli successivi e' aggiunto il seguente nuovo articolo, concernente corsi di addestramento in chimica nucleare: Art. 208. - La scuola organizza, inoltre, anche "corsi di addestramento" della durata di anni due per laureati in chimica, chimica industriale, ingegneria, matematica e fisica, fisica, scienze geologiche, scienze biologiche, scienze naturali, agraria, medicina, per diplomati degli Istituti tecnici (scuola media superiore) limitatamente agli indirizzi tecnologici e per coloro che dopo conseguito un diploma di scuola media superiore hanno completato i loro studi presso accademie e scuole militari.
GRONCHI MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 249. - RELLEVA
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