DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1958, n. 643
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa in data 30 ottobre 1957 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di zootecnia speciale della Facolta' di agraria dell'Universita' di Pisa.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di agraria dell'Universita' di Pisa in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verra' senz'altro soppresso con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione dovranno affluire allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare dell'istituendo posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 2. - RELLEVA
Convenzione tra Consorzio interprovinciale universitario Pisa e Universita' di Pisa-art. 1
Repertorio n. 334 Convenzione tra il Consorzio interprovinciale universitario di Pisa e l'Universita' degli studi di Pisa per la istituzione di un posto di assistente di ruolo riservato alla cattedra di zootecnia speciale presso la Facolta' di agraria. L'anno millenovecentocinquantasette (1957) il giorno trenta (30) del mese di ottobre in Pisa, nella sede del Rettorato dell'Universita' di Pisa, Lungarno Pacinotti, innanzi a me, dottor Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, autorizzato a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblico-Amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtu' dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 664, e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. Enrico Avanzi fu Francesco, professore universitario, nato a Soiano del Lago (Brescia) e domiciliato a Pisa, nella sua esclusiva qualita' di presidente del Consorzio interprovinciale per l'Universita' di Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 22 luglio 1957 che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera a); prof. Gianbattista Funaioli fu Paolo, professore universitario, nato a Siena e domiciliato a Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Pisa con deliberazione in data 6 luglio 1957 che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera b); Premesso: che la cattedra di zootecnia speciale della Facolta' di agraria non dispone di posti di assistente ordinario; che il Consorzio interprovinciale per l'Universita' degli studi di Pisa, consapevole di tale necessita', e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di zootecnia speciale; che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Pisa, ha esaminato la predetta proposta per la istituzione di un posto di assistente, constatando la fattiva collaborazione del Consorzio; Tutto cio' premesso, che fa parte integrante del presente atto, i predetti comparenti, della cui identita' personale, piena capacita' giuridica io, ufficiale rogante, sono certo convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Pisa sara' istituito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario, in aggiunta a quelli assegnati a detta Facolta' da destinarsi alla cattedra di zootecnia speciale. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza del titolare del sopraddetto posto di assistente, sara' quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465.
Convenzione tra Consorzio interprovinciale universitario Pisa e Universita' di Pisa-art. 2
Art. 2. Il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga, per la durata della presente convenzione di corrispondere all'Universita' medesima, per il finanziamento del posto di assistente di ruolo alla cattedra sopraindicata la somma di L. 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo all'approvazione della presente convenzione.
Convenzione tra Consorzio interprovinciale universitario Pisa e Universita' di Pisa-art. 3
Art. 3. L'Universita' degli studi di Pisa si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato all'assistente ordinario che sara' nominato a coprire il posto di cui all'art. 1 della presente convenzione, nonche' l'ammontare complessivo delle ritenute che sullo stipendio del predetto assistente dovranno essere ricuperate dal Tesoro.
Convenzione tra Consorzio interprovinciale universitario Pisa e Universita' di Pisa-art. 4
Art. 4. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico degli assistenti di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 1.400.000 (unmilionequattrocentomila), risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato medesimo la somma dovuta ai sensi dell'art. 3 di questa convenzione, il Consorzio interprovinciale universitario, versera' annualmente la somma occorrente per integrare la differenza stessa.
Convenzione tra Consorzio interprovinciale universitario Pisa e Universita' di Pisa-art. 5
Art. 5. La predetta convenzione avra' la durata di anni dieci con decorrenza dal 1° novembre successivo al perfezionamento della medesima e si intende automaticamente rinnovata per un uguale periodo di tempo qualora non venga denunciata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione tra Consorzio interprovinciale universitario Pisa e Universita' di Pisa-art. 6
Art. 6. Qualora in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo venga a cessare il contributo previsto dall'art. 2 sopra trascritto o la presente convenzione non venga rinnovata alla scadenza, il posto di assistente ordinario di cui al precedente art. 1 verra' senz'altro soppresso e conseguentemente il relativo titolare cessera' dal servizio. Il Consorzio interprovinciale universitario si impegna, altresi', a corrispondere allo Stato la somma annua di L. 280.000, relativa all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio, che potesse spettare al titolare del posto soppresso, con l'onere di adeguare il contributo medesimo, qualora lo stesso risultasse inferiore a seguito di variazioni del trattamento economico degli assistenti di ruolo, in dipendenza di disposizioni legislative. Questa convenzione stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Pisa, sara' registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55). E richiesto io, direttore amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due di cui pagine cinque occupate per intero e quanto qui della presente. Della presente convenzione viene da me data lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti che la approvano dichiarandola perfettamente conforme alla volonta' da loro manifestate e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante. F.to Enrico Avanzi n.n. F.to G. B. Funaioli n.n. F.to C. A. Petraglia ufficiale rogante Copia conforme al suo originale che rilascio per uso amministrativo. Pisa, 18 dicembre 1957 Il direttore amministrativo ed ufficiale rogante Carlo Alberto PETRAGLIA
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