DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1958, n. 646

Type DPR
Publication 1958-02-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa il 30 ottobre 1957, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di agraria dell'Universita' di Pisa.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di agraria nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verra' senz'altro soppresso con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 4

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione dovranno affluire allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare dell'istituendo posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

GRONCHI MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1958

Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 1. - RELLEVA

Convenzione per l'istituzione un posto di professore facolta' agraria Universita' Pisa-art. 1

Repertorio n. 333 Convenzione per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la Facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Pisa. L'anno millenovecentocinquantasette (1957) il giorno 30 (trenta) del mese di ottobre in Pisa, nella sede del Rettorato dell'universita' di Pisa, Lungarno Pacinotti, innanzi a me, dott. Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, autorizzato a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblico-amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtu' dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 664, e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. Enrico Avanzi fu Francesco, professore universitario, nato a Soiano del Lago (Brescia) e domiciliato a Pisa, nella sua esclusiva qualita' di presidente del Consorzio interprovinciale per l'Universita' di Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 22 luglio 1957 che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera a); prof. Gianbattista Funaioli fu Paolo, professore universitario, nato a Siena e domiciliato a Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Pisa con deliberazione in data 6 luglio 1957 che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera b); Premesso: che la Facolta' di agraria, non possiede un numero di cattedre di ruolo sufficiente a sopperire alle sue necessita' sia ai fini didattici sia ai fini della ricerca scientifica; che il Consorzio interprovinciale per l'Universita' di Pisa, consapevole di questa situazione e con il preciso intendimento di contribuire al progresso economico-agrario della fascia litoranea della Toscana, e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di agraria; che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Pisa ha esaminato la predetta proposta per la istituzione di un posto convenzionato di un professore di ruolo, plaudendo all'importante iniziativa promossa dal Consorzio universitario; Tutto cio' premesso che fa parte integrante del presente atto, i predetti comparenti, della cui identita' personale, piena capacita' giuridica e qualita' rivestita io, ufficiale rogante, sono certo, mi richiedono di volere ricevere il presente atto in forza del quale si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Pisa sara' istituito un posto di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla Facolta' medesima ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvati con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Convenzione per l'istituzione un posto di professore facolta' agraria Universita' Pisa-art. 2

Art. 2. Il Consorzio interprovinciale universitario, si obbliga, per la durata della presente convenzione, di corrispondere alla Universita' degli studi di Pisa, per il finanziamento della cattedra sopra indicata la somma di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) annue a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla approvazione della presente convenzione.

Convenzione per l'istituzione un posto di professore facolta' agraria Universita' Pisa-art. 3

Art. 3. L'Universita' degli studi di Pisa si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato al professore di ruolo nonche' l'ammontare complessivo delle ritenute che sulle stipendio del predetto professore dovranno essere recuperate dal Tesoro.

Convenzione per l'istituzione un posto di professore facolta' agraria Universita' Pisa-art. 4

Art. 4. Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 2.600.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 3 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra, il Consorzio interprovinciale universitario, versera' annualmente all'Universita' medesima la somma occorrente per integrare la differenza stessa.

Convenzione per l'istituzione un posto di professore facolta' agraria Universita' Pisa-art. 5

Art. 5. La predetta convenzione avra' la durata di venti anni con decorrenza 1° novembre successivo al perfezionamento della medesima e si riterra' automaticamente prorogata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Convenzione per l'istituzione un posto di professore facolta' agraria Universita' Pisa-art. 6

Art. 6. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, ivi compresa l'eventuale integrazione di cui all'art. 4, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' dal servizio. Il Consorzio interprovinciale universitario si impegnera' altresi' a corrispondere allo Stato, la somma annua di L. 520.000, relativa all'eventuale trattamento di quiescenza dei professori in dipendenza di disposizioni legislative. Questa convenzione, stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Pisa, sara' registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55). E richiesto io, direttore amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due di cui pagine quattro occupate per intero e quanto qui della presente. Della presente convenzione viene da me data lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti che la approvano dichiarandola perfettamente conforme alle volonta' da loro manifestate e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante. Enrico Avanzi n.n. G. B. Funaioli n.n. F.to Carlo Alberto Petraglia, ufficiale rogante Copia conforme al suo originale che si rilascia per uso amministrativo. Pisa, addi' 18 dicembre 1957 Il direttore amministrativo ed ufficiale rogante CARLO ALBERTO PETRAGLIA Registrato a Pisa, addi' 5 novembre 1957, n. 893/1, vol. 220 mod. I, esatte lire gratis. Il procuratore superiore F.to V. GIAMMARUCO

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