DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1958, n. 719

Type DPR
Publication 1958-05-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: E' approvato il regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi, nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

GRONCHI ZOLI - GONELLA - ANDREOTTI - MEDICI - COLOMBO - GAVA - GUI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 luglio 1958

Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 60. - RELLEVA

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 1

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi. Art. 1. Sono considerate acque gassate: a) l'acqua di seltz, la cui denominazione e' riservata alle acque potabili rese soprassature di anidride carbonica; b) l'acqua di soda, la cui denominazione e' riservata alle acque potabili contenenti bicarbonato di sodio, rese soprassature di anidride carbonica.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 2

Art. 2. Sono considerate bibite analcooliche le bibite gassate e non gassate confezionate in bottiglie od altri recipienti a chiusura ermetica, preparate con acqua potabile od acqua minerale naturale contenenti una o piu' delle seguenti sostanze: a) succo di frutta; b) infusi, estratti di frutta o di parti di piante commestibili o amaricanti o aromatizzanti; c) essenze naturali; d) saccarosio; e) acido citrico, acido tartarico. Il saccarosio puo' essere sostituito dal destrosio nella misura massima del 10 per cento. L'eventuale contenuto in alcool etilico non deve essere superiore all'1 per cento.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 3

Art. 3. L'impiego, nella preparazione delle bibite analcooliche, di acque minerali naturali, autorizzate ai sensi dell'[art. 199 del testo unico delle leggi sanitarie](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art199), approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265), e' subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Sulle confezioni e' consentito riportare il nome della fonte, escluso ogni riferimento ad indicazioni terapeutiche ed alle caratteristiche medico-fisiche e batteriologiche dell'acqua minerale. L'acqua minerale deve essere condotta dalla sorgente allo stabilimento mediante apposita canalizzazione.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 4

Art. 4. Le bibite analcooliche, vendute con il nome di uno O piu' frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui alla denominazione. Le bibite analcooliche preparate con il succo di piu' specie di frutta debbono riportare sulle etichette i nomi delle relative frutta. L'aggiunta, senza obbligo di specificazione di succhi, di estratti o di essenze naturali provenienti da agrumi diversi da quello di cui alla denominazione, e' consentita soltanto alle bibite analcooliche preparate con succo di "arancio" o limone" o "mandarino". E' consentita l'aggiunta di estratti o essenze naturali provenienti da altre parti delle frutta impiegate nella preparazione. Le bibite di cui al presente articolo un residuo secco non inferiore a gr. 10 ed un contenuto di succo naturale non inferiore a gr. 12 o della quantita' equivalente di succo concentrato o liofilizzato o sciroppato. La percentuale complessiva del succo contenuto deve essere riportata sulla etichetta. COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 2 AGOSTO 2004, N. 230](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-08-02;230). (3) ((4))

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 5

Art. 5. Le bibite analcooliche vendute con il nome di un frutto non a succo, ivi compreso il cedro ed il chinotto, o con il nome della relativa pianta, debbono essere preparate con sostanze provenienti dal frutto o dalla pianta di cui alla denominazione. Alle bibite di cui al presente articolo e' consentita l'aggiunta di succhi di frutta e di sostanze aromatizzanti ed amaricanti naturali diverse dal frutto e dalla pianta a cui la denominazione si richiama. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 2 AGOSTO 2004, N. 230](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-08-02;230))).

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 6

Art. 6. La denominazione "gassosa" e' riservata alla bibita incolore preparata con acqua potabile gassata ed edulcorata con saccarosio con l'eventuale aggiunta di acido citrico, acido tartarico ed essenza di limone. E' vietata l'aggiunta di sostanze coloranti nella preparazione della gassosa. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 2 AGOSTO 2004, N. 230](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-08-02;230))).

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 7

Art. 7. Le bibite analcooliche vendute con denominazioni di fantasia, o comunque diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6, debbono rispondere alle disposizioni di carattere generale del presente regolamento. ((COMMA ABROGATO DAL [D.P.R. 2 AGOSTO 2004, N. 230](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2004-08-02;230))).

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 8

Art. 8. E' consentita l'aggiunta alle bibite analcooliche, ad eccezione della gassosa, di sostanze coloranti ritenute innocue ai sensi delle vigenti disposizioni, purche' sia posta sulla confezione in modo ben visibile ed a caratteri indelebili, l'indicazione "colorata con colori consentiti".((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La [L. 6 febbraio 1996, n. 52](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52), ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera g)) che "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dalle seguenti disposizioni: g) articoli 8, 10 e 16, primo comma, lettera c), del regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-05-19;719), nonche' ogni altra disposizione in contrasto."

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 9

Art. 9. La salubrita' e la conservazione delle bibite analcooliche contenenti succhi di frutta o altre sostanze comunque fermentescibili debbono essere assicurate mediante trattamento termico riconosciuto idoneo dall'autorita' sanitaria locale. Qualsiasi altro trattamento deve essere autorizzato dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, sentito il Consiglio di sanita'.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 10

Art. 10. I prodotti disciplinati dal presente regolamento non debbono contenere edulcoranti sintetici.((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La [L. 6 febbraio 1996, n. 52](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52), ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera g)) che "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dalle seguenti disposizioni: g) articoli 8, 10 e 16, primo comma, lettera c), del regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-05-19;719), nonche' ogni altra disposizione in contrasto."

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 11

Art. 11. Le confezioni per le bibite, di cui agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, non debbono avere forma o colore ne' portare figure o indicazioni che facciano comunque riferimento a frutta, piante o loro parti.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 12

Art. 12. E' vietato ai fabbricanti dei prodotti di cui al presente regolamento di impiegare recipienti ed imballaggi recanti i nomi od i marchi di altre fabbriche.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 13

Art. 13. E' vietato l'uso della denominazione "spremuta" o di altre che a questa facciano riferimento per le bibite analcooliche disciplinate dal presente regolamento.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 14

Art. 14. L'acqua in distribuzione nelle fabbriche di cui al presente regolamento, qualunque sia l'uso cui e' destinata (preparazione delle bibite, lavaggio dei macchinari, utensili e recipienti, pulizia dei locali), deve essere potabile ed in quantita' sufficiente. Tali requisiti debbono essere accertati dalle autorita' sanitarie anche mediante periodici controlli analitici. I serbatoi e la rete di distribuzione interna dell'acqua, potabile debbono essere costruiti e mantenuti in modo tale da proteggere l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 15

Art. 15. L'anidride carbonica impiegata per la gassazione deve essere esente da gas nocivi. Le sostanze impiegate nella fabbricazione delle bibite analcooliche di qualsiasi tipo debbono essere genuine, in perfetto stato di conservazione. ((Nella preparazione delle bevande analcoliche e' consentito utilizzare, oltre alle sostanze indicate all'articolo 2, primo comma, ivi compresi gli additivi di cui al [decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:ministero.sanita:decreto:1996-02-27;209), ed a quelle gia' autorizzate, altre sostanze comunque idonee all'alimentazione umana. Tale idoneita' deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati. A tale fine, le imprese interessate comunicano, prima di avviare la produzione, il nome scientifico delle sostanze che intendono utilizzare al Ministero della salute e alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio, individuata attraverso l'ubicazione dello stabilimento di produzione, segnalando la documentazione scientifica, ove necessario. Il Ministero della salute, previa verifica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, della effettiva idoneita' delle sostanze oggetto della comunicazione alla alimentazione umana, ne cura subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; cura, altresi', con cadenza triennale, una pubblicazione riassuntiva delle sostanze comunicate. Una sostanza inserita negli elenchi pubblicati ai sensi del presente comma puo' essere utilizzata da altre imprese senza ulteriori comunicazioni.))

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 16

Art. 16. Sono vietate la fabbricazione e la vendita di acque gassate e di bibite analcooliche che contengano: a) metalli tossici; b) glicerina, alcoli diversi dall'etilico, derivati dal dietilenglicole e sostanze dotate di potere schiumogeno ed in genere qualsiasi altra sostanza che per natura, qualita' e quantita' possa essere nociva; c) anidride solforosa.((1)) Sono tollerate tracce di anidride solforosa derivanti dai succhi di frutta impiegati. --------------- AGGIORNAMENTO (1) La [L. 6 febbraio 1996, n. 52](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52), ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera g)) che "Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' adotta con decreti le disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie in materia di additivi alimentari. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dalle seguenti disposizioni: g) articoli 8, 10 e 16, primo comma, lettera c), del regolamento approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1958-05-19;719), nonche' ogni altra disposizione in contrasto."

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 17

Art. 17. Le bottiglie e gli altri recipienti destinati a contenere le acque gassate e le bibite debbono essere a fondo piano; la loro forma ed il sistema di chiusura debbono essere tali da consentirne il razionale lavaggio e la disinfezione. E' vietato, in ogni caso, usare bottiglie con chiusura cosiddetta "a pallottola". Le bottiglie e gli altri recipienti, gli anelli ed i dischi di guarnizione, i mastici delle chiusure dei sifoni ed in genere qualsiasi accessorio con i quali le acque gassate e le bibite analcooliche vengono a contatto non debbono cedere piombo, arsenico, antimonio ed altre sostanze nocive. Gli oggetti fabbricati con resine sintetiche non debbono essere plastificati con sostanze dotate di azione tossica. I tappi a corona, ove contengano uno strato conglomerato di sughero, debbono portare sulla faccia destinata a mettersi a diretto contatto col liquido uno strato di materiale plastico o di altro isolante idoneo e rispondente ai requisiti del presente articolo.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 18

Art. 18. Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le acque gassate e le bibite analcooliche di qualsiasi tipo, ivi compresa la gassosa, debbono portare scritto in modo indelebile sul tappo o sulla chiusura metallica, nel caso di sifoni, il nome del fabbricante o la ragione sociale od il marchio di fabbrica, che valga ad identificare l'azienda, nonche' la sede della fabbrica. Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le bibite di cui agli articoli 4, 5 e 7 debbono portare una etichetta recante la denominazione della bibita, le indicazioni di cui al precedente comma e le altre rese obbligatorie dal presente regolamento. In luogo dell'etichetta, la denominazione della bibita e tutte le altre indicazioni prescritte possono essere impresse o stampate sul recipiente. Le bottiglie e gli altri recipienti contenenti le acque gassate, di cui all'art. 1 (acqua di seltz, acqua di soda) e le bibite denominate gassose, di cui all'art. 6, debbono portare impresso soltanto le rispettive denominazioni "acqua di seltz", "acqua di soda", "gassosa" e non possono recare etichette di qualsiasi genere.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 19

Art. 19. I locali destinati alla lavorazione delle acque gassate e delle bibite analcooliche debbono essere distinti da quelli adibiti a deposito di casse, bottiglie ed altri recipienti non in corso di lavorazione. Il locale destinato al lavaggio dei recipienti deve essere separato, anche soltanto da un tramezzo vetrato a mezz'aria, da quello destinato alla sciroppatura, gassatura, riempimento e chiusura dei recipienti stessi. La preparazione degli sciroppi, qualora questa venga effettuata nella stessa fabbrica, deve essere eseguita in locali appositi.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio acque gassate-art. 20

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