DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1958, n. 751
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private; Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469; Visto il decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, con il quale la Cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico Nazionale italiano (C.O.N.I.), con sede in Roma, e' stata eretta in ente morale e ne e' stato approvato lo statuto organico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 1948, n. 1362 (registrato alla Corte dei conti addi' 20 novembre 1948), con il quale la Cassa interna di previdenza del C.O.N.I. ha assunto la denominazione di "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass) e ne e' stato approvato lo statuto in vigore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° luglio 1952, n. 1451, che approva lo statuto in vigore della "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi"; Vista la delibera del Consiglio nazionale del Comitato Olimpico Nazionale italiano (C.O.N.I.) in data 13 giugno 1957 che approva lo schema di modifiche degli articoli 7, 9, 10 dello statuto in vigore della "Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi"; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio; Decreta: Sono approvate le modifiche degli articoli 7, 9, 10 dello statuto in vigore della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass), con sede in Roma, secondo il nuovo testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
GRONCHI GAVA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 107. - RELLEVA
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