DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1958, n. 754

Type DPR
Publication 1958-06-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282 e con decreti successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' istituita, in seno alla Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, la Facolta' di medicina e chirurgia con sede in Roma.

Art. 2

Lo statuto della Universita' predetta, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato, come dal testo, annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3

Il corso di laurea in medicina e chirurgia funzionera' gradualmente a decorrere dall'anno accademico 1961-62.

GRONCHI MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 luglio 1958

Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 96. - RELLEVA

Allegato

Testo delle modifiche dello statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, riguardanti l'istituzione della Facolta' di medicina e chirurgia. CAPO I Costituzione dell'Universita' Art. 2. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "L'Universita' cattolica e' costituita: della Facolta' di giurisprudenza; della Facolta' di scienze politiche; della Facolta' di economia e commercio; della Facolta' di lettere e filosofia; della Facolta' di magistero; della Facolta' di agraria; della Facolta' di medicina e chirurgia". Dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Alla Facolta' di medicina e chirurgia sono annessi i seguenti Istituti: Istituto di anatomia umana normale; Istituto di anatomia patologica; Istituto di chimica biologica; Istituto di farmacologia; Istituto di fisiologia; Istituto di igiene; Istituto di istologia ed embriologia; Istituto di medicina legale e delle assicurazioni; Istituto di psicologia; Istituto di chimica; Istituto di fisica; Istituto di biologia generale; Istituto di genetica; Istituto di microbiologia; Istituto di parassitologia; Istituto di scienza dell'alimentazione; Istituto di patologia generale; Istituto di patologia speciale chirurgica; Istituto di patologia speciale medica; Clinica chirurgica generale; Clinica medica generale; Clinica dermosifilopatica; Clinica delle malattie nervose e mentali; Clinica oculistica; Clinica odontoiatrica; Clinica ortopedica; Clinica otorinolaringoiatrica; Clinica ostetrico-ginecologica; Clinica urologica; Clinica pediatrica; Istituto di medicina del lavoro; Istituto di radiologia". CAPO III SEZIONE I, concernente "Disposizioni comuni alle Facolta'" Art. 5. - All'art. 5, contemplante le lauree e i diplomi conferite dalla predetta Universita', e' aggiunto: "Nella Facolta' di medicina e chirurgia: la laurea in medicina e chirurgia". Art. 6, concernente la durata dei corsi di laurea. E' aggiunto il seguente comma: "Gli studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia durano sei anni, divisi in tre bienni. Dopo la sezione VII del Capo III, concernente le "Disposizioni particolari per la Facolta' di agraria" e' aggiunta la dizione seguente: SEZIONE VIII Disposizioni particolari per la facolta' di medicina e chirurgia. Dopo l'art. 20 e' aggiunto il seguente nuovo articolo: Art. 21. - Titolo di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e' il diploma di maturita' classica o scientifica. Per l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia gli aspiranti dovranno essere sottoposti ad un esame medico e ad un esame attitudinale e psico-diagnostico; esami che hanno lo scopo di constatare se gli aspiranti hanno le qualita' fisiche ed attitudinali per poter attendere agli studi superiori di medicina. Gli insegnamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia sono i seguenti: Insegnamenti fondamentali: 1° biennio: 1. Chimica; 2. Fisica; 3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze; 4. Anatomia umana normale (biennale); 5. Fisiologia umana (biennale, al 2° e al 3° anno); 6. Patologia generale (biennale, al 2° e 3° anno); 7. Chimica biologica; 8. Microbiologia. 2° biennio: 9. Farmacologia; 10. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale); 11. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale); 12. Anatomia ed istologia patologica (biennale, al 4° e 5° anno); 13. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale). 3° biennio: 14. Clinica medica generale e terapia medica (biennale); 15. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale): 16. Clinica pediatrica; 17. Clinica ostetrica e ginecologica; 18. Igiene; 19. Medicina legale e delle assicurazioni; 20. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale); 21. Clinica dermosifilopatica (semestrale); 22. Clinica oculistica (semestrale); 23. Clinica odontoiatrica (semestrale); 24. Radiologia (semestrale). Insegnamenti complementari: 1. Istologia ed embriologia generale; 2. Parassitologia; 3. Semeiotica medica; 4. Medicina del lavoro; 5. Psicologia; 6. Clinica ortopedica; 7. Urologia; 8. Anatomia chirurgica e corso di operazioni; 9. Scienza dell'alimentazione; 10. Genetica umana; 11. Psichiatria: 12. Fisica nucleare applicata alla medicina. CAPO VI DEGLI STUDENTI, DEGLI ESAMI E DELLE TASSE SEZIONE II. - Disposizioni particolari per le varie Facolta'. Dopo l'art. 71 sono aggiunti i seguenti articoli: Corso di laurea in medicina e chirurgia Art. 72. - Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno di corso lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami. Art. 73. - Gli esami di fisiologia e di patologia generale debbono essere superati prima di sostenere quelli di patologia speciale medica e di patologia, speciale chirurgica. Per l'insegnamento di anatomia ed istologia patologica e' prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle "istituzioni" e sulla istologia patologica, ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno: lo studente che non abbia superato questo esame non puo' essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno. Art. 74. - Per gli insegnamenti complementari e' prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi. Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni. L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale Art. 75. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve inoltre aver seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche. Lo studente deve includere, tra gli insegnamenti complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea, l'insegnamento di clinica ortopedica. Art. 76. - Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che ne seguono i corsi relativi. Art. 77. - Gli insegnamenti biennali importano ciascuno un solo esame alla fine del 2° anno. Art. 78. - I seguenti corsi fondamentali devono essere integrati con le esercitazioni pratiche delle materie complementari a fianco di ciascuno indicate: corso di anatomia normale, con esercizi di istologia ed embriologia generale; corso di clinica chirurgica e terapia chirurgica, con esercizi di anatomia chirurgica e corso di operazioni. Gli studenti devono seguire le esercitazioni di dette materie complementari a gruppi nei rispettivi anni di corso. Del profitto di tali esercitazioni viene data prova in sede di esame della materia fondamentale, a meno che lo studente non abbia gia' sostenuto con esito favorevole l'esame della materia complementare corrispondente. La tabella n. 1 annessa allo statuto e' modificata come appresso: Posti di ruolo dei professori Facolta' di giurisprudenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 12 Facolta' di scienze politiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 6 Facolta' di economia e commercio . . . . . . . . . . . . . . . . n. 6 Facolta' di lettere e filosofia (1) . . . . . . . . . . . . . . n. 14 Facolta' di magistero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 6 Facolta' di agraria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 6 Facolta' di medicina e chirurgia. . . . . . . . . . . . . . . . n. 14 (1) Ai posti di ruolo stabiliti per la Facolta' di lettere e filosofia sono aggiunti, a decorrere dall'anno accademico 1954-55 e per la durata di anni 15, un posto convenzionato di ruolo per l'insegnamento della "papirologia" ed a decorrere dall'anno accademico 1956-57 e per la durata di anni 10 un posto convenzionato di ruolo per l'insegnamento di "ebraico e lingue semitiche comparate". Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MORO

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