DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 756
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76;
Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;
Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;
Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Visto lo statuto del Credito Fondiario Sardo, societa' per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192, 30 luglio 1953, n. 627, 31 luglio 1954, n. 871, 1° marzo 1955, n. 201, 7 gennaio 1956, n. 193, e 4 dicembre 1956, n. 1540;
Viste le deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutasi in data 30 novembre 1957;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Gli articoli 2, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20 e 34 dello statuto del Credito Fondiario Sardo, societa' per azioni con sede in Roma, sono cosi' modificati:
Art. 2. - "L'Istituto svolge la sua attivita' nelle Province della Sardegna e nelle altre dell'Italia centro-meridionale; in quelle della Lombardia, del Piemonte e della Liguria, giusta il [decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1946, n. 76](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1946-08-12;76)".
Art. 5. - "Il capitale sociale e' di L. 1.000.000.000, diviso in n. 5.000.000 di azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna. Le azioni sono nominative e potranno, ove la legge lo consenta, essere convertite al portatore a spese del richiedente".
Art. 11. - "Per assumere la carica, gli amministratori dovranno depositare nella cassa dell'Istituto azioni nominative dell'Istituto stesso o titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, fino alla concorrenza dell'importo massimo di L. 200.000 al valore nominale delle azioni o dei titoli".
"Tale cauzione di L. 200.000 rimarra' invariata anche nel caso di futuri aumenti di capitale".
Art. 12. - "Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta susseguente alla assemblea ordinaria, elegge annualmente un presidente, un vice-presidente ed un segretario".
"Quest'ultimo potra' essere scelto anche fuori del Consiglio".
"Il Consiglio di amministrazione puo' nominare un Comitato composto del presidente, o in sua vece del vice-presidente, e di tre consiglieri, al quale verranno delegate le facolta' che il Consiglio deliberera' di attribuirgli".
"In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il vice-presidente e, subordinatamente, il consigliere piu' anziano di eta'".
Art. 13. - "Il presidente, o chi ne fa le veci, convoca le adunanze del Consiglio e del Comitato, di sua iniziativa o su richiesta scritta di due amministratori o del Collegio sindacale o del direttore generale".
"Le convocazioni, che possono tenersi nella sede sociale od anche altrove, saranno fatte con lettera, raccomandata almeno quattro giorni prima di quello della adunanza e, nei casi di urgenza, potranno essere fatte anche con telegramma, almeno due giorni prima di quello dell'adunanza".
"L'avviso di convocazione, contenente gli affari all'ordine del giorno, sara' inviato anche al delegato governativo, il quale potra' intervenire alle sedute del Consiglio e del Comitato".
Art. 14. - "Il Consiglio di amministrazione e' investito di tutti i poteri, anche di straordinaria amministrazione, non tassativamente riservati all'assemblea".
"In particolare delibera:
sulla concessione dei mutui e sulle loro modalita';
sulla formazione del bilancio annuale;
salvo il disposto dell'art. 17, comma secondo, numeri 1, 2, 3 e 4, e dell'art. 20, lettera g), sulle iscrizioni, rinunce, surroghe e cancellazioni di ipoteche; le azioni giudiziarie; le eventuali compere ed aggiudicazioni dei beni immobili, nei limiti e sotto le condizioni stabilite dal regolamento al testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472; le cessioni, i trasferimenti; le vendite di immobili con rinuncia all'ipoteca legale; le transazioni e, in genere, tutti gli atti giudiziari inerenti all'amministrazione dell'Istituto;
sulla ripartizione per l'impiego del capitale, giusta quanto previsto nella seconda parte del precedente art. 7, e l'impiego dei fondi di riserva statutaria e speciale;
stabilisce la provvigione dei mutui;
delibera la creazione delle cartelle secondo diversi tassi di interesse;
provvede all'istituzione di agenzie nel territorio nazionale, come disposto al precedente art. 3;
stabilisce i regolamenti interni, nomina e licenzia i dipendenti dell'Istituto e ne fissa il trattamento economico".
Art. 16. - "Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato saranno trascritte in apposito registro, tenuto in conformita' della legge e sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario".
"Gli estratti delle deliberazioni, firmati dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario, fanno prova in giudizio e dovunque occorra produrli".
Art. 17. - "La firma sociale spetta:
per tutti gli atti impegnanti l'Istituto, ad un membro del Consiglio di amministrazione in unione con il direttore generale o con chi lo sostituisce, o, in mancanza di entrambi, a due membri del Consiglio di amministrazione, congiuntamente;
per gli atti non impegnanti l'Istituto e, in ogni caso, per le quietanze, le girate, gli assegni e i vaglia, nonche' per la corrispondenza ordinaria, compresa quella con le agenzie, al direttore generale od a chi lo sostituisce o, in mancanza di entrambi, ad un membro del Consiglio di amministrazione".
"Un membro del Consiglio di amministrazione ed il direttore generale, o chi lo sostituisce, congiuntamente, possono, senza che sia necessaria una specifica deliberazione ed autorizzazione del Consiglio, consentire:
1) la cancellazione di ipoteche, quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo, ovvero, quando sia avvenuta l'estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dell'Istituto;
2) la riduzione della somma per la quale fu presa l'iscrizione ipotecaria, quando si siano verificate le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;
3) la cancellazione delle trascrizioni di precetto immobiliare quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati e spese verso l'Istituto;
4) i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui gia' deliberati dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato, nonche' la cancellazione parziale delle ipoteche stesse ogni qualvolta risultera' integralmente soddisfatto il credito dell'Istituto in relazione al frazionamento stesso".
"Il Consiglio di amministrazione puo' conferire, per singoli atti o categorie di atti, deleghe speciali".
Art. 20. - "Il direttore generale:
rappresenta l'Istituto in giudizio di fronte ai terzi;
partecipa con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato;
presenta al Consiglio ed al Comitato le proposte di affari accompagnate da una relazione e dal suo voto consultivo;
cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato;
cura la riscossione delle entrate e ordina le spese entro i limiti stabiliti, provvedendo ai pagamenti occorrenti;
dirige tutti gli affari sociali, propone la nomina o il licenziamento dei dipendenti dell'Istituto e, nei casi di urgenza, puo' sospenderli;
per delega del Consiglio, dispone gli atti giudiziari e le procedure esecutive contro i mutuatari morosi".
Art. 34. - "Il bilancio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
"Gli utili netti di ciascun esercizio, risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, saranno ripartiti nel modo che segue:
sara' prelevata una somma pari al 10% per destinarla al fondo di riserva, fino a quando questo non raggiunga almeno la meta' del capitale versato;
sara' quindi corrisposto agli azionisti un dividendo fino al 6% sul capitale versato;
il residuo degli utili netti andra' in aumento del fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto la meta' del capitale versato;
quando il fondo di riserva abbia raggiunto la meta' del capitale versato, gli utili netti residuali saranno erogati, per meta' a costituire un fondo speciale di riserva fino a che questo raggiunga almeno l'ammontare complessivo di una semestralita' dei mutui in cartelle o in contanti alla chiusura dell'esercizio, e per l'altra meta' rimarra' a disposizione dell'assemblea degli azionisti".
L'intestazione del titolo 30 del predetto statuto e' cosi' modificata: "Consiglio di amministrazione - Comitato Firma sociale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 maggio 1958
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 2 agosto 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 123. - DI PRETORO
Art. 1
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