DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 797
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Visto il regio decreto 2 marzo 1931, n. 600, con cui fu istituita in ciascun capoluogo di Provincia una Commissione locale per la pesca fluviale e lacuale;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, con il quale furono devolute al Ministero della marina mercantile le attribuzioni in materia di pesca, gia' spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad esclusione di quelle relative alle acque interne;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
Le Commissioni locali per la pesca fluviale e lacuale di cui al regio decreto 2 marzo 1931, n. 600, assumono la denominazione di "Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci".
Art. 2
Le Commissioni provinciali consultive per la pesca nelle acque dolci hanno sede presso le Amministrazioni provinciali, e sono presiedute dal presidente della Giunta provinciale. Fanno parte di ciascuna Commissione: a) il direttore dello Stabilimento ittiogenico competente per territorio; b) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura; c) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste; d) il capo dell'Ufficio del Genio civile; e) il presidente del Consorzio per la tutela della pesca competente per territorio; f) il presidente della Sezione provinciale della Federazione italiana della pesca sportiva; g) due membri designati, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni nazionali piu' rappresentative della categoria dei pescatori di mestiere nelle acque dolci. I membri di cui alla lettera g) del presente articolo durano in carica tre anni.
Art. 3
La convocazione della Commissione ha luogo per iniziativa del presidente, od a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel caso che la Commissione stessa sia chiamata a dar parere su questioni che formino oggetto di provvedimenti ministeriali interessanti piu' province.
GRONCHI ZOLI - COLOMBO - TAMBRONI - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 157. - DI PRETORO
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