DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1958, n. 828
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 25 marzo 1929, n. 559, con il quale i comuni di Oltressenda Alta e di Piario furono riuniti con quello di Oltressenda Bassa ed al nuovo Comune venne attribuita la denominazione di Villa d'Ogna;
Viste le istanze in data 19 aprile, 10 e 12 maggio 1953, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori dei soppressi comuni di Oltressenda Alta e di Piario, rispettivamente, ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi;
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Villa d'Ogna in data 31 ottobre 1953, numeri 35 e 36, 30 settembre 1956, n. 125, e del Consiglio provinciale di Bergamo in data 15 maggio 1954, n. 64, con le quali fu espresso parere in ordine alle ricostituzioni in parola;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 marzo 1958, n. 369;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
Sono ricostituiti i comuni di Oltressenda Alta e di Piario, in provincia di Bergamo, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.
Art. 2
Il Prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Villa d'Ogna ed i ricostituiti comuni di Oltressenda Alta e di Piario, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Villa d'Ogna. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Villa d'Ogna, che sara' inquadrato negli organici dei comuni di Oltressenda Alta e di Piario, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
GRONCHI TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 176. - DI PRETORO
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