DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1958, n. 830
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
"Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale";
"Contabilita' degli Enti pubblici";
"Diritto minerario".
Dopo l'art. 119 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi
alla istituzione della
Scuola di specializzazione in stomatologia
(odontoiatria e protesi dentaria).
Art. 120. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una Scuola di specializzazione in stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria) con sede presso l'Istituto di clinica odontoiatrica.
Art. 121. - Alla Scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di cinque per anno.
L'ammissione si fa previo concorso per titoli ed esami.
Art. 122. - La durata dei corsi e' di due anni.
Art. 123. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni; debbono altresi' frequentare il laboratorio di odontotecnica e per almeno sei mesi di ogni anno di corso debbono svolgere una reale attivita' in Istituto, con orario pieno.
Art. 124. - Saranno ammessi a sostenere gli esami solo gli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi dell'articolo precedente.
Art. 125. - L'ammissione al secondo anno e' possibile solamente per gli specializzandi che hanno frequentato il primo anno ed abbiano superato le relative prove di esami.
Art. 126. - Alla fine del corso per ottenere il titolo di specialista in stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria) il candidato deve sostenere una prova di diploma discutendo una tesi scritta.
Art. 127. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) Embriologia, istologia e anatomia normale dei denti e della bocca;
2) Anatomia patologica (biennale);
3) Radiologia dentaria e mascellare;
4) Patologia e clinica odontostomatologica (biennale);
5) Odontotecnica (biennale);
6) Conservativa (biennale);
7) Chirurgia dentaria e della bocca (biennale);
8) Anestesia;
9) Clinica ortodontica (biennale);
10) Clinica odontoprotesica (biennale).
Art. 128. - L'ordine degli esami e' il seguente:
Al termine del primo anno:
Embriologia, istologia e anatomia normale;
Anestesia;
Patologia odontostomatologica;
Conservativa (tecnica e metodi);
Anatomia patologica dell'organo dentale;
Laboratorio (merceologia e metallurgia).
Al termine del secondo anno:
Clinica odontoiatrica;
Chirurgia orale e dentale;
Conservativa (clinica);
Clinica odontoprotesica;
Ortodonzia;
Radiologia;
Laboratorio (prova pratica);
Anatomia patologica della bocca.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 maggio 1958
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 19 agosto 1958 Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 178. - DI PRETORO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: "Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale"; "Contabilita' degli Enti pubblici"; "Diritto minerario". Dopo l'art. 119 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria). Art. 120. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una Scuola di specializzazione in stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria) con sede presso l'Istituto di clinica odontoiatrica. Art. 121. - Alla Scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia in numero di cinque per anno. L'ammissione si fa previo concorso per titoli ed esami. Art. 122. - La durata dei corsi e' di due anni. Art. 123. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni; debbono altresi' frequentare il laboratorio di odontotecnica e per almeno sei mesi di ogni anno di corso debbono svolgere una reale attivita' in Istituto, con orario pieno. Art. 124. - Saranno ammessi a sostenere gli esami solo gli iscritti che abbiano adempiuto agli obblighi dell'articolo precedente. Art. 125. - L'ammissione al secondo anno e' possibile solamente per gli specializzandi che hanno frequentato il primo anno ed abbiano superato le relative prove di esami. Art. 126. - Alla fine del corso per ottenere il titolo di specialista in stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria) il candidato deve sostenere una prova di diploma discutendo una tesi scritta. Art. 127. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1) Embriologia, istologia e anatomia normale dei denti e della bocca; 2) Anatomia patologica (biennale); 3) Radiologia dentaria e mascellare; 4) Patologia e clinica odontostomatologica (biennale); 5) Odontotecnica (biennale); 6) Conservativa (biennale); 7) Chirurgia dentaria e della bocca (biennale); 8) Anestesia; 9) Clinica ortodontica (biennale); 10) Clinica odontoprotesica (biennale). Art. 128. - L'ordine degli esami e' il seguente: Al termine del primo anno: Embriologia, istologia e anatomia normale; Anestesia; Patologia odontostomatologica; Conservativa (tecnica e metodi); Anatomia patologica dell'organo dentale; Laboratorio (merceologia e metallurgia). Al termine del secondo anno: Clinica odontoiatrica; Chirurgia orale e dentale; Conservativa (clinica); Clinica odontoprotesica; Ortodonzia; Radiologia; Laboratorio (prova pratica); Anatomia patologica della bocca.
GRONCHI MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 178. - DI PRETORO
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