DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1958, n. 836
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica dell'Ente autonomo "Fiera internazionale di Genova", con sede in Genova, e ne e' stato approvato lo statuto;
Viste le deliberazioni 22 ottobre 1957 e 16 aprile 1958 del Consiglio di amministrazione dell'Ente, contenenti modifiche al predetto statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera internazionale di Genova", approvato con decreto Presidenziale 24 febbraio 1956, n. 310, e' modificato come segue: Art. 3, quarto comma. - Sara', inoltre, considerato benemerito dell'Ente ogni altro ente pubblico o privato, societa' o persona, che versi "una tantum" una somma da stabilirsi all'atto della ammissione. L'organizzazione delle manifestazioni patrocinate dall'Ente dovra' essere, in ogni caso, affidata esclusivamente ad enti o persone offrenti tutte le necessarie garanzie di carattere tecnico, finanziario e morale. Art. 4. - Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dal capitale che verra' inizialmente conferito da ciascuno degli enti fondatori nel complessivo ammontare di L. 50.000.000, cosi' ripartito: 7/22 = L. 16.000.000 dal comune di Genova; 5/22 = L. 11.000.000 dalla provincia di Genova; 4/22 = L. 9.000.000 dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Genova; 3/22 = L. 7.000.000 dal Consorzio autonomo del porto di Genova; 3/22 = L. 7.000.000 dall'Ente provinciale per il turismo di Genova; b) dalla quota di attivita' netta di ciascun esercizio da riservarsi ad incremento del patrimonio, ai sensi dell'art. 1 del presente statuto. L'Ente sara' dotato di un quartiere fieristico stabile, funzionalmente idoneo rispetto ai progressi che esso intende realizzare. Sono assicurati, a cura dei fondatori e degli aderenti, i mezzi finanziari iniziali per l'esercizio della sua attivita', indipendentemente da ogni eventuale contributo finanziario da parte dello Stato. Art. 5. - Alla gestione dell'Ente si provvede: a) con la rendita netta del patrimonio; b) con il ricavo del fitto degli stands, spazi ed aree, della pubblicita' e di ogni altra concessione; c) con i proventi dei biglietti d'ingresso degli abbonamenti e di ogni altra iniziativa fieristica; d) con i contributi che verranno successivamente conferiti dagli enti fondatori, dai sostenitori, dai benemeriti o da altri enti o persone.
GRONCHI BO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 agosto 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 185. - DI PRETORO
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