DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1958, n. 916
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 43 della legge 24 marzo 1958, n. 195, che autorizza il Governo ad emanare le disposizioni aventi carattere transitorio e di attuazione e quelle di coordinamento della legge anzidetta con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
SEZIONE 1ª - Collegi e uffici elettorali.
TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO CAPO I ELEZIONI DEI MAGISTRATI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SEZIONE 1ª - Collegi e uffici elettorali
Art. 1
Collegi elettorali per l'elezione dei magistrati di corte d'appello e dei magistrati di tribunale.
I collegi istituiti dall'art. 26 della legge comprendono il territorio dei distretti di corte di appello indicati per ciascuno di essi nell'annessa tabella A. Nella stessa tabella e' indicato il capoluogo di ciascun collegio.
Art. 2
Uffici elettorali
Per l'elezione dei magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e dei magistrati di corte di cassazione e' istituito un ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione. Per l'elezione dei magistrati di corte di appello e per l'elezione dei magistrati di tribunale e' istituito un ufficio elettorale, rispettivamente presso ciascuna corte di appello o sezione distaccata di corte di appello e presso ciascun tribunale. Per l'elezione dei magistrati indicati nel comma precedente e' istituito altresi', in ciascun collegio, un ufficio centrale elettorale presso la corte di appello del capo luogo del collegio stesso.
Art. 3
Composizione degli uffici elettorali
L'ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione e' composto di un presidente di sezione, che lo presiede, e di due magistrati di corte di cassazione, designati dal Primo Presidente. Gli uffici elettorali presso le Corti di appello e presso le sezioni distaccate delle Corti di appello sono composti di tre magistrati di corte di appello in servizio nel territorio del distretto, il piu' anziano dei quali esercita le funzioni di presidente, designati dal Presidente della Corte. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di corte di appello nominato dal Presidente della Corte. Gli uffici elettorali presso i tribunali sono composti di tre magistrati di tribunale in servizio nel territorio del circondario, il piu' anziano dei quali esercita le funzioni di presidente, designati dal Presidente del Tribunale. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di tribunale o da un aggiunto giudiziario, nominato dal Presidente del Tribunale. L'ufficio centrale elettorale presso le corti di appello dei capoluoghi di collegio e' composto del Presidente della Corte, ovvero di un presidente di sezione da lui delegato, che lo presiede, di due magistrati di corte di appello e di due magistrati di tribunale, designati dal Presidente della Corte. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato di tribunale o da un aggiunto giudiziario, nominato dal Presidente della Corte.
Art. 4
Categorie di elettori e di eleggibili
L'appartenenza dei magistrati, nel giorno della elezione alle categorie di elettori e di eleggibili indicate nell'art. 23 della legge, si determina con riferimento alla data del decreto di nomina o di promozione.
Art. 5
Appartenenza dei magistrati alle circoscrizioni degli uffici e ai collegi elettorali
Ai fini della determinazione dell'ufficio e del collegio elettorale, secondo le disposizioni degli articoli 25 e 27 della legge, il magistrato trasferito si considera appartenente alla circoscrizione, dell'ufficio di provenienza finche' non abbia assunto servizio nel nuovo. Questa disposizione si applica anche nel caso di destinazione a seguito di promozione, ferma tuttavia, per quanto concerne il cambiamento di categoria, la disposizione dell'articolo che precede. Agli stessi effetti di cui al comma precedente: a) i magistrati in supplenza o in applicazione continuativa, ovvero collocati fuori ruolo per incarichi speciali ai sensi dell'art. 210 dell'ordinamento giudiziario o di altre disposizioni di legge, ovvero comunque addetti continuativamente ad altri uffici, anche non giudiziari, si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio nel quale prestano effettivo servizio nel giorno in cui ha luogo la votazione; b) i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti alla circoscrizione dell'ufficio cui erano assegnati prima dell'aspettativa. I magistrati comunque in servizio fuori del territorio dello Stato votano, secondo la rispettiva categoria, presso gli uffici elettorali di Roma.
Art. 6
Formazione delle liste degli elettori e degli eleggibili
Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione del corpo elettorale, il Ministro per la grazia e giustizia comunica: a) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, l'elenco dei magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e quello dei magistrati di corte di cassazione, con l'indicazione dell'ufficio giudiziario cui ciascuno di essi e' addetto; b) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e ai presidenti delle corti di appello, secondo la rispettiva competenza, gli elenchi dei magistrati in servizio presso uffici non giudiziari e di quelli collocati fuori ruolo; c) al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e al Presidente della corte di appello di Roma, secondo la rispettiva competenza, gli elenchi dei magistrati in servizio fuori del territorio dello Stato, nonche' quelli dei magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative. Il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, di concerto con il Procuratore Generale, forma la lista generale dei magistrati di corte di cassazione, indicando separatamente quelli con ufficio direttivo, con l'indicazione, per tutti, dell'ufficio di appartenenza, e la trasmette ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello. I presidenti delle corti di appello, di concerto con i procuratori generali, formano due liste dei magistrati che prestano servizio negli uffici compresi nei rispettivi distretti: nella prima sono iscritti i magistrati di corte di appello, nella seconda i magistrati di tribunale e gli aggiunti giudiziari. Estratti di quest'ultima lista, comprendenti i magistrati in servizio in ciascun circondario, sono trasmessi ai presidenti dei rispettivi tribunali. I presidenti delle Corti di appello inviano copia delle due liste indicate nel precedente comma al Presidente della corte di appello del capoluogo del collegio, il quale, di concerto con il Procuratore generale, forma due liste generali dei magistrati in servizio nei distretti compresi nel Collegio, indicando per ciascuno l'ufficio di appartenenza. Copie della prima lista, nella quale sono iscritti i magistrati di corte di appello, sono trasmesse ai presidenti e ai procuratori generali delle corti di appello del collegio; copie della seconda, in cui sono iscritti i magistrati di tribunale e gli aggiunti giudiziari, sono trasmesse ai presidenti e ai procuratori della Repubblica presso i tribunali compresi nel collegio medesimo.
Art. 7
Magistrati esclusi dal voto e non eleggibili
Nelle liste di cui all'articolo precedente non sono iscritti i magistrati sospesi dalle funzioni. In corrispondenza dei nomi dei magistrati che si trovano nelle condizioni previste nell'art. 24 della legge e' apposta l'annotazione "non eleggibile". La stessa annotazione e' apposta in corrispondenza dei nomi degli aggiunti giudiziari e dei magistrati di tribunale con meno di quattro anni di anzianita' alla data delle elezioni.
Art. 8
Deposito delle liste
Almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la votazione, la lista generale indicata nell'art. 6, secondo comma, e' depositata nella cancelleria della Corte suprema di cassazione e nelle cancellerie delle corti di appello. Entro lo stesso termine, la prima delle due liste generali indicate nel quarto comma dell'articolo citato e' depositata nelle cancellerie delle corti di appello, comprese nel collegio, e la seconda nelle cancellerie dei tribunali facenti parte del collegio medesimo. Tutti i magistrati possono prendere visione delle liste.
Art. 9
Aggiornamento delle liste
Le liste sono aggiornate fino al giorno che precede le elezioni. A tal fine, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione del corpo elettorale: a) il Ministro per la grazia e giustizia comunica ai capi di corte provvedimenti di promozione o di trasferimento; b) dell'assunzione delle funzioni da parte dei magistrati che, in seguito a promozione o a trasferimento, raggiungono una sede compresa nella circoscrizione di un diverso ufficio elettorale, e' data immediata comunicazione ai capi degli uffici giudiziari presso i quali sono costituiti i due uffici elettorali e, se il nuovo ufficio e' compreso in altro distretto di corte di appello o in altro collegio, anche ai presidenti delle due corti di appello e ai presidenti delle corti di appello dei due capoluoghi di collegio.
Art. 10
Liste da trasmettere agli uffici elettorali
Una copia della lista generale indicata nell'art. 6, secondo comma, e' trasmessa al presidente dell'ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione. Ai presidenti degli uffici elettorali costituiti presso le corti di appello e presso i tribunali sono trasmessi, rispettivamente, una copia della lista dei magistrati di corte di appello e l'estratto della lista dei magistrati di tribunale e degli aggiunti giudiziari, indicati nell'articolo 6, terzo comma. Ai presidenti degli uffici elettorali indicati nel comma precedente e' comunicata altresi', secondo la rispettiva competenza, copia delle liste generali di cui all'art. 6, quarto comma. Ai presidenti degli uffici centrali elettorali e' trasmessa copia di entrambe le liste generali indicate nel comma precedente.
Art. 11
Rimborso di spese e indennita'
Ai magistrati che per esercitare il diritto di voto si recano fuori del comune in cui ha sede l'ufficio cui sono addetti, e ai componenti degli uffici elettorali incaricati a norma dell'art. 23 di consegnare gli atti della elezione all'ufficio centrale elettorale, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennita' di missione secondo le disposizioni in vigore.
Art. 12
Giorno della votazione
La votazione per l'elezione dei componenti magistrati ha luogo in un giorno di domenica presso gli uffici elettorali previsti nell'art. 2, primo e secondo comma.
Art. 13
Schede
Le schede per la votazione sono stampate in tre tipi diversi a seconda della categoria degli elettori, in conformita' ai modelli A, B e C annessi al presente decreto. Esse sono spedite in congruo numero dal Ministero di grazia e giustizia al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione e ai presidenti delle corti di appello almeno venti giorni prima di quello stabilito per le elezioni. I presidenti delle corti di appello trasmettono ai presidenti delle sezioni distaccate e ai presidenti dei tribunali dipendenti le schede occorrenti per la votazione, in congruo numero.
Art. 14
Sala elettorale
La sala in cui ha luogo la votazione deve essere arredata in modo da assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e la segretezza del voto che deve essere espresso in cabina. Deve esservi un'urna la quale, previa constatazione dell'assenza di ogni contenuto, e' sigillata prima dell'inizio della votazione. Una copia delle liste generali indicate nel primo e terzo comma dell'art. 10 e' affissa nella sala in cui ha luogo la votazione. E' vietata l'esposizione o la diffusione, sotto qualsiasi forma, di altre liste di eleggibili o comunque l'indicazione di persone o di gruppi di persone determinate per le quali puo' essere espresso il voto.
Art. 15
Operazioni preliminari
L'ufficio elettorale si riunisce alle ore 8. Il presidente appone il bollo dell'ufficio giudiziario presso cui ha sede l'ufficio elettorale su un numero di schede pari a quello degli elettori iscritti nella lista. Il bollo e' apposto all'esterno della scheda. Le altre schede sono conservate a cura del presidente, e sono utilizzate, previa apposizione del bollo, qualora si presentino a votare, a norma del secondo comma dell'articolo seguente, elettori non iscritti nella lista, ovvero quando occorra sostituire schede deteriorate. La votazione ha inizio alle ore 9 e prosegue fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano nella sala dell'ufficio elettorale sono ammessi a votazione anche oltre il termine predetto.
Art. 16
Votazione
I magistrati, previa identificazione, votano secondo l'ordine in cui si presentano. Sono ammessi a votare i magistrati iscritti, rispettivamente, nelle liste degli elettori indicate nell'art. 6, secondo e quarto comma, e quelli che, anche se non iscritti, provino di avere assunto servizio entro il giorno delle elezioni in un ufficio compreso nella circoscrizione dell'ufficio elettorale. Questi ultimi sono iscritti in calce alla lista. Il presidente dell'ufficio elettorale, o in sua assenza il componente piu' anziano, consegna una scheda e una matita a ciascun votante. Questi, nell'apposita cabina, scrive sulla scheda il cognome e il nome dei magistrati per i quali vota, aggiungendo, nei casi di omonimia, anche l'indicazione dell'ufficio cui essi sono addetti. L'elettore chiude quindi la scheda e la riconsegna al presidente, il quale, in presenza dell'elettore, la pone nell'urna. Il segretario prende nota, nella lista degli elettori, dell'avvenuta manifestazione del voto. Nello spazio riservato all'ufficio elettorale, gli elettori sono ammessi per il tempo necessario alla manifestazione del voto.
Art. 17
Chiusura della votazione
Dopo che tutti gli elettori presenti nella sala alle ore 14 hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione e accerta il numero dei votanti sulla base delle indicazioni apposte dal segretario nella lista degli elettori. La lista, firmata in ogni foglio dal presidente e da uno dei magistrati componenti l'ufficio, e' chiusa in plico sigillato. In altro plico sono chiuse le schede non utilizzate, comprese quelle deteriorate. I due plichi sono immediatamente depositati nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui e' costituito l'ufficio elettorale.
Art. 18
Spoglio delle schede
Ultimate le operazioni di cui all'articolo precedente, uno dei componenti del seggio estrae le schede dall'urna ad una ad una e le porge al presidente, il quale enuncia i voti. Di questi e' presa nota, contemporaneamente, in apposite tabelle, da un altro componente dell'ufficio e dal segretario. Durante tali operazioni gli elettori possono sostare nello spazio riservato all'ufficio elettorale e sollevare contestazioni sulla validita' delle schede e dei voti.
Art. 19
Nullita' delle schede e dei voti
Sono nulle, oltre le schede bianche: a) le schede non conformi al modello prescritto o prive del bollo indicato nell'art. 15, ovvero recanti scrittura o segni tali da far riconoscere l'elettore; b) le schede contenenti voti a favore di un numero di magistrati eccedente quello per il quale e' consentito votare secondo le indicazioni delle schede stesse. Sono nulli i voti espressi a favore di magistrati appartenenti ad uffici non compresi nel collegio elettorale, ovvero a favore di magistrati di categoria diversa da quella per cui ha luogo la votazione.
Art. 20
Vidimazione di carte e schede
Le carte relative ad osservazioni e proteste sono immediatamente vidimate con la firma del presidente dell'ufficio elettorale. Nello stesso modo sono vidimate le schede bianche, quelle per le quali sia stata rilevata o dichiarata, a norma degli articoli seguenti, la nullita' anche di singoli voti in esse contenuti e quelle contestate. Sulle schede e' indicato il motivo per cui ha luogo la vidimazione.
Art. 21
Formazione dei plichi
Alla fine delle operazioni, gli uffici presso i quali ha avuto luogo la votazione procedono alla formazione: a) del plico contenente le carte relative ad osservazioni e proteste, le schede bianche, le schede di cui sia stata rilevata o dichiarata, a norma degli articoli seguenti, la nullita' anche di singoli voti in esse contenuti, e le schede contestate; b) del plico contenente le schede con voti validi e una copia delle tabelle di scrutinio.
Art. 22
Compiti dell'ufficio unico elettorale
L'ufficio unico elettorale presso la Corte suprema di cassazione: a) decide sulle questioni e proteste riferentisi alle operazioni di voto; b) attribuisce i voti validi, dichiara le nullita' e decide sulle contestazioni relative alla validita' delle schede e dei voti. Compiute tali operazioni, il presidente dell'ufficio: a) proclama eletti, nel limite dei posti riservati a ciascuna categoria di eleggibili, i magistrati di corte di cassazione con ufficio direttivo e i magistrati di corte di cassazione che hanno riportato il maggior numero di voti; b) comunica al Presidente del Consiglio superiore della magistratura i nomi dei magistrati eletti; uguale comunicazione e' fatta agli eletti e al Ministro per la grazia e giustizia; c) dispone che un esemplare del verbale delle operazioni, con annessa copia delle tabelle di scrutinio, sia immediatamente trasmesso alla segreteria del Consiglio superiore, un altro sia inviato al Ministro per la grazia e giustizia, e un terzo sia conservato nella cancelleria della Corte suprema di cassazione insieme con i plichi di cui all'articolo precedente.
Art. 23
Compiti degli uffici elettorali
Gli uffici elettorali presso le corti di appello o sezioni distaccate di corte di appello e presso i tribunali: a) decidono sulle questioni o proteste riferentisi alle operazioni di voto; b) attribuiscono i voti validi non contestati; c) rilevano le nullita' e prendono atto delle contestazioni sulla validita' delle schede e dei voti, riservando la decisione, in entrambi i casi, all'ufficio centrale elettorale. Compiute tali operazioni, il presidente dell'ufficio: a) incarica uno dei magistrati componenti l'ufficio di consegnare immediatamente all'ufficio centrale elettorale presso la corte di appello del capoluogo del collegio un esemplare del verbale delle operazioni, con copia delle tabelle di scrutinio, ed il plico di cui alla lettera a) dell'art. 21; b) dispone che un altro esemplare del verbale sia custodito nella cancelleria dell'ufficio giudiziario presso cui ha sede l'ufficio elettorale, insieme con il plico di cui alla lettera b) dell'articolo citato.
Art. 24
Compiti dell'ufficio centrale elettorale
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.