DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1958, n. 955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Pisa in data 12 giugno 1958 e l'atto aggiuntivo alla medesima stipulato in Pisa il 13 settembre 1958 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Pisa.
Art. 2
E' istituito ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica ortopedica in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Pisa nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui a precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dall'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata, al capitolo e all'articolo propri dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 ottobre 1958
Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 97. - RELLEVA
Istituzione posto di professore cattedra clinica ortopedica facolta' medicina Pisa-art. 1
REPERTORIO N. 342 Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di clinica ortopedica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pisa. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantotto (1958) il giorno dodici del mese di giugno in Pisa, nella sede del Rettorato della Universita' di Pisa, Lungarno Pacinotti, innanzi a me, dott. Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, autorizzato a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtu' dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori prof. Enrico Avanzi fu Francesco, nato a Soiano del Lago (Brescia) e domiciliato a Pisa, nella sua esclusiva qualita' di Rettore magnifico dell'Universita' degli studi di Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 30 maggio 1958, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera A); prof. avv Piero Zerboglio, nato a Pisa e domiciliato a Pisa, nella sua esclusiva qualita' di presidente dell'Istituto di cure marine di Tirrenia con sede in Pisa, debitamente autorizzato dal Comitato di amministrazione dello stesso Istituto, con deliberazione del 18 aprile 1958, approvata nell'adunanza del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, nella seduta del 6 giugno 1958 con n. 13312 registro generale e n. 1841 registro speciale divisione V che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera B). Premesso che a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativo, alle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, nella universita' in cui sia istituito l'insegnamento complementare di "clinica ortopedica" lo studente e' obbligato a superarlo, includendolo nel numero dei complementari prescritti per il conseguimento della laurea, che l'art. 56 dello statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, comprende fra gli insegnamenti complementari, quello di "clinica ortopedica", che presso l'Istituto di cure marine di Tirrenia, a seguito della convenzione stipulata tra detto Istituto, e l'Universita' degli studi di Pisa, il 10 settembre 1952, ha sede, oltre che la cattedra di clinica ortopedica ricoperta per incarico, anche la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che l'Istituto di cure marine di Tirrenia, che, fino dal suo sorgere, ha sempre svolto attivita' di vasta portata ed altamente sociale per la profilassi delle deformita' per il potenziamento e ricupero delle energie fisiche, per la organizzazione dei soccorsi ai colpiti agli organi del movimento, e' venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo, riservato alla cattedra di chimica ortopedica, che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Universita' degli studi di Pisa hanno esaminato ed approvato - entro i limiti delle loro competenze - la predetta proposta di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di clinica ortopedica, Tutto cio' premesso che fa parte integrante del presente atto, i predetti comparenti della cui identita' personale, piena capacita' giuridica e qualita' rivestita io, ufficiale rogante sono certo, mi richiedono di volere ricevere il presente atto, in forza del quale si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Pisa sara' istituito un posto di ruolo per la cattedra di clinica ortopedica in aggiunta a quelli assegnati alla Facolta' medesima ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dall'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Istituzione posto di professore cattedra clinica ortopedica facolta' medicina Pisa-art. 2
Art. 2. L'Istituto di cure marine di Tirrenia si obbliga di versare, all'Universita' degli studi di Pisa, in due rate semestrali anticipate per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso la somma di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) annue pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.
Istituzione posto di professore cattedra clinica ortopedica facolta' medicina Pisa-art. 3
Art. 3. Qualora in seguito a variazione del trattamento economico dei professori di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 2.600.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 2 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra, l'Istituto di cure marine di Tirrenia, versera' annualmente all'Universita' medesima la somma occorrente per integrare la differenza stessa.
Istituzione posto di professore cattedra clinica ortopedica facolta' medicina Pisa-art. 4
Art. 4. La predetta convenzione avra' la durata di venti anni con decorrenza 1° novembre successivo al perfezionamento della medesima e si riterra' automaticamente prorogata di venti anni in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.
Istituzione posto di professore cattedra clinica ortopedica facolta' medicina Pisa-art. 5
Art. 5. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora non sia rinnovata alla scadenza; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengono a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di clinica ortopedica, si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.
Istituzione posto di professore cattedra clinica ortopedica facolta' medicina Pisa-art. 6
Art. 6. L'Istituto di cure marine di Tirrenia si obbliga in caso di scadenza della convenzione di cui all'art. 5 a corrispondere al titolare della cattedra di clinica ortopedica l'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettantegli nel caso egli abbia a mantenere il diritto al trattamento medesimo. Per adempiere a tale scopo l'Istituto di cure marine versera' annualmente all'Universita' degli studi, oltre quanto indicato negli articoli precedenti, una somma pari al 20% sugli assegni di attivita' di servizio per costituire uno speciale fondo per provvedere al suddetto trattamento di cessazione dal servizio con esonero da ogni ulteriore o diverso onere o responsabilita'.
Istituzione posto di professore cattedra clinica ortopedica facolta' medicina Pisa-art. 7
Art. 7. L'Universita' degli studi di Pisa si obbliga, in esecuzione agli articoli sopracitati, a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo della cattedra di clinica ortopedica, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operati in conto entrate del Tesoro. L'Universita' versera' altresi' annualmente allo Stato con esonero di ogni altro obbligo e responsabilita' la somma prevista dal secondo comma del precedente art. 6 e per gli effetti ivi indicati.
Istituzione posto di professore cattedra clinica ortopedica facolta' medicina Pisa-art. 8
Art. 8. Questa convenzione, stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Pisa, sara' registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'[art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art55). E richiesto io, direttore amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due di cui sei pagine occupate per intero e quanto qui della presente. Della presente convenzione viene da me data lettura, unitamente agli allegati, ai comparenti che la approvano dichiarandola perfettamente conforme alle volonta' da loro manifestate e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante. F.to Enrico AVANZI n. n. F.to Piero ZERBOGLIO n. n. F.to Carlo Alberto PETRAGLIA, ufficiale rogante Registrato a Pisa, addi' 13 giugno 1958, n. 26541, Vol. 222, Mod. 1. Esatte lire gratis. p. Il procuratore superiore: (firma illeggibile) Copia conforme al suo originale che rilascio per uso amministrativo. Il direttore amministrativo ed ufficiale rogante Carlo Alberto PETRAGLIA
Istituzione posto di professore cattedra clinica ortopedica facolta' medicina Pisa-Atto aggiuntivo
REPERTORIO N. 347 Atto aggiuntivo alla convenzione relativa alla istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di clinica ortopedica presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Pisa. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantotto (1958) il giorno tredici (13) del mese di settembre nella sede del Rettorato dell'Universita' di Pisa in Pisa, Lungarno Pacinotti, innanzi a me dottor Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, autorizzato a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtu' dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. Enrico Avanzi fu Francesco, nato a Soiano del Lago (Brescia), nella sua esclusiva qualita' di Rettore magnifico dell'Universita' degli studi di Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 12 settembre che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera A); prof. avv. Piero Zerboglio, nato a Pisa e domiciliato a Pisa, nella sua esclusiva qualita' di presidente dell'Istituto di cure marine di Tirrenia, con sede in Pisa, debitamente autorizzato alla stipula del presente atto dal Comitato di amministrazione dello stesso Istituto, con deliberazione dell'8 settembre 1958, munita del visto n. 154/ San. 11 settembre detto del medico provinciale capo della prefettura di Pisa, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera B); Premesso: che con convenzione stipulata il 12 giugno 1958, registrata all'Ufficio del registro di Pisa il 13 giugno 1958, n. 2654, vol. 222, mod. 1, il predetto Istituto di cure marine di Tirrenia si e' assunto l'onere di finanziare un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di clinica ortopedica presso la Facolta' di medicina e chirurgia; che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera 3400, in data 30 agosto 1958, ha fatto presente la richiesta del Ministero del tesoro, perche', in seguito all'applicazione della legge 18 marzo 1958, n. 311, il contributo annuo per il finanziamento di detto posto deve essere elevato da L. 2.600.000, a L. 3.000.000 oltre al 20% da destinare all'eventuale trattamento della cessazione dal servizio del titolare; Tutto cio' premesso, le parti contraenti convengono e stipulano quanto appresso: La convenzione rogata in data 13 giugno 1958 tra l'Universita' degli studi di Pisa e l'Istituto di cure marine di Tirrenia e' modificata come segue: Art. 1. - Negli articoli 2 e 3 la somma ivi specificata di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila) e' elevata a L. 3.000.000 (tremilioni) annue per il finanziamento del posto convenzionato di professore di ruolo di cui trattasi. Questo atto, stipulato nell'interesse dell'Universita' degli studi di Pisa, sara' registrato in esenzione della tassa di registro a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. E richiesto io, direttore amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli uno di cui pagine tre occupate per intero e quanto qui della presente. Della presente convenzione, ai comparenti che lo approvano dichiarandola perfettamente conforme alle volonta' da loro manifestate e che la sottoscrivono con me ufficiale rogante. F.to Enrico AVANZI n. n. F.to Piero ZERBOGLIO n. n. F.to Carlo Alberto PETRAGLIA, ufficiale rogante Registrato a Pisa il 13 settembre 1958, n. 2300, vol. 421, mod. II. Esatte lire gratis. p. Il procuratore superiore (V. Giammaruco): F.to VENTURINI Copia conforme al suo originale che rilascio per uso amministrativo. Pisa, addi' 13 settembre 1958 Il direttore amministrativo ed ufficiale rogante Carlo Alberto PETRAGLIA
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