DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1958, n. 956

Type DPR
Publication 1958-10-27
Ultimo aggiornamento 1959-07-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 572, con la quale il Governo e' stato autorizzato ad emanare nuove norme in materia di circolazione stradale;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il bilancio; Decreta:

Art. 1

Sono approvate le norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, nel testo allegato al presente decreto e vistato dai Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti.

Art. 2

Le norme allegate entrano in vigore tre mesi dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro la stessa data sara' emanato il regolamento per la loro esecuzione. (1)(2)((3))

GRONCHI FANFANI - TOGNI - ANGELINI - TAMBRONI - GONELLA - PRETI - ANDREOTTI - SEGNI - MORO - FERRARI AGGRADI - BO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1958

Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 99 - RELLEVA

Allegato - art. 1

Art. 1. (Sfera di applicazione delle norme) La circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sulle strade e' regolata dalle presenti norme e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse. Salvo diversa disposizione le presenti norme non si applicano ai veicoli con guida di rotaie; i conducenti di detti veicoli sono tuttavia tenuti alla osservanza delle disposizioni dei titoli I, II e VIII in quanto applicabili.

Allegato - art. 2

Art. 2. (Denominazioni topografiche stradali) Ai fini delle presenti norme le denominazioni topografiche stradali hanno i seguenti significati: ((centro abitato: insieme continuo di edifici, strade ed aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale)); Strada: area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli; Autostrada: strada riservata alla circolazione di autoveicoli e di motoveicoli, priva di accessi intermedi nei quali la circolazione non sia regolata; Sede stradale: piano formato dalla carreggiata dalle banchine, dai marciapiedi e dalle piste; Carreggiata: parte della strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli e degli animali; ((corsia: una suddivisione della carreggiata avente larghezza sufficiente per permettere la circolazione di una fila di veicoli)); Pista per cicli: parte della strada riservata alla circolazione dei velocipedi; Marciapiede: parte della strada, rialzata o altrimenti delimitata, riservata ai pedoni; Banchina: parte marginale della strada extraurbana normalmente destinata ai pedoni; Sede tramviaria: parte rialzata della strada riservata alla circolazione delle tramvie; Salvagente: piattaforma rialzata situata sulla carreggiata e destinata al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano le strade o ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dai trams, filobus od autobus; Spartitraffico o isola: parte della carreggiata della quale e' escluso il traffico e che delimita la zona destinata alla circolazione in un dato senso, su una corsia o verso determinate direzioni; Coppa giratoria: calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro di un crocevia; Attraversamento pedonale: parte della carreggiata delimitata da appositi segni, per l'attraversamento dei pedoni; Curva: tratto di strada non rettilineo con limitata visibilita'; Dosso: tratto di strada con variazione di pendenza che limita la visibilita'; Passo carrabile: zona per l'accesso dei veicoli alle proprieta' laterali; Passaggio a livello con barriere: passaggio a livello munito di barriere che sbarrano l'intera carreggiata o la parte di questa destinata alla circolazione nel senso di marcia.

Allegato - art. 3

Art. 3. (Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei centri abitati) Il Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro per i lavori pubblici puo' sospendere temporaneamente la circolazione di tutti o di alcune categorie di utenti sulle strade, fuori dei centri abitati. Il Prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi dalla pianura alla montagna e viceversa, determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio: L'ente proprietario della strada puo' con ordinanza: a) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; b) riservare corsie a determinate categorie di veicoli; c) vietare o limitare la sosta, ovvero limitare il parcheggio dei veicoli e degli animali su ciascuna strada o tratto di essa; d) disporre la temporanea sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico; e) stabilire l'obbligo dell'impiego di mezzi antisdrucciolevoli per i veicoli non muniti di speciali pneumatici per neve. Nei casi previsti dal comma primo e dal comma terzo, lettera a), possono essere accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. L'ente proprietario della strada con precedenza, quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, puo' con ordinanza prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada con precedenza. Quando si tratti di due strade entrambe con precedenza, appartenenti ad enti diversi, puo' essere stabilito, d'intesa fra gli enti stessi, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su una delle strade. Qualora l'accordo non venga raggiunto decide il Ministero dei lavori pubblici. Le ordinanze debbono essere rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali. Per le strade statali le ordinanze dell'ente proprietario sono emanate dal Direttore generale dell'A.N.A.S. o dal competente capo del Compartimento della viabilita': per le strade militari dal Comandante della Zona militare territoriale, al quale spettano altresi' i poteri indicati nei commi primo e secondo. Contro le ordinanze prevedute dal presente articolo e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici o, su quelle del Comandante militare territoriale, al Ministro per la difesa. Per le autostrade in concessione i poteri dell'ente proprietario previsti dai commi terzo e quarto sono esercitati dal concessionario previo consenso dell'ente concedente. In caso di urgenza i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza il consenso del concedente, salvo revoca da parte di esso. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo e' punito con la ammenda da lire quattromila a lire diecimila salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.

Allegato - art. 4

Art. 4. (Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione nei centri abitati) Nei centri abitati i Comuni possono con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo, secondo e terzo; b) riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando cio' sia necessario per motivi di pubblico interesse; c) prescrivere orari per il carico e lo scarico di cose; d) quando l'intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore otto alle ventidue, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo e secondo, sono di competenza del Prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma terzo, lettera d), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente oppure sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. I Comuni possono: a) stabilire con ordinanza del sindaco aree sulle quali e' autorizzato il parcheggio dei veicoli; b) assumere con deliberazione del Consiglio comunale l'esercizio diretto del parcheggio con custodia dei veicoli su aree destinate a tale scopo; c) concedere con deliberazione del Consiglio comunale aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli, fissando le relative condizioni. Le concessioni sono accordate di preferenza, a parita' di ogni altra condizione, agli Automobili clubs e per gli autocarri all'Ente Autotrasporto Merci (E.A.M.) Le aree, indicate nel precedente comma debbono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che il parcheggio non ostacoli lo scorrimento del traffico. Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia ovvero lo dia in concessione su parte della stessa area o su altra area posta nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio senza custodia. Alle ordinanze prevedute dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3, settimo e nono comma. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, e' punito con la ammenda da lire quattromila a diecimila, salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.

Allegato - art. 5

Art. 5. ( ((veicoli)) esclusi dalle autostrade) Con decreto del Ministro per i lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere esclusi dal transito su talune autostrade, anche in via permanente, determinate categorie di veicoli, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove trattisi di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea il provvedimento e' adottato di concerto col Ministro per i trasporti.

Allegato - art. 6

Art. 6. (Tregge e slitte) La circolazione delle tregge e' ammessa soltanto per il trasporto di strumenti agricoli. La circolazione delle slitte e' ammessa soltanto quando le strade sono coperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a ventimila.

Allegato - art. 7

Art. 7. (Occupazione di suolo stradale) L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non puo' essere consentita, salvo casi di necessita' o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilita'. Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi, tende e simili possono essere di regola consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densita' di traffico, a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione, e lascino spazio sufficiente per il transito. Salvo casi di necessita', l'occupazione di marciapiedi o banchine puo' essere consentita fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, sempreche' rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni.

Allegato - art. 8

Art. 8. (Lavori e depositi sulle strade) Chi compie lavori o fa depositi sulle strade deve: a) eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito; b) delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi; c) collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse; d) mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in caso di scarsa visibilita', fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza; e) porre, fuori dei centri abitati, il segnale "lavori" da entrambe le parti in prossimita' dei lavori o dei depositi. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Allegato - art. 9

Art. 9. (Competizioni sportive su strade) Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le gare di velocita' con animali o veicoli a trazione animale, salvo speciali autorizzazioni da rilasciarsi dal Questore. In tali autorizzazioni sono specificate le condizioni alle quali le gare sono subordinate. Per le gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie, sono competenti ad accordare l'autorizzazione i Prefetti delle Province nel cui territorio le gare medesime debbono aver luogo. Per le gare di velocita' l'autorizzazione e' subordinata al preventivo collaudo del percorso da parte di un tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali assistito da un rappresentante dello Automobile Club d'Italia se si tratti di gara automobilistica e della Federazione Motociclistica italiana se si tratti di gara motociclistica, ed al nulla osta del Ministro per i lavori pubblici. Quando il percorso interessi linee ferroviarie od automobilistiche, concesse od autorizzate, al collaudo interviene un rappresentante dell'Ispettorato della motorizzazione civile. L'autorizzazione deve essere chiesta dai promotori almeno quindici giorni prima della data fissata per la gara. Puo' essere omesso il collaudo del percorso ed il nulla osta del Ministro per i lavori pubblici, quando, anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di regolarita' per le quali non sia ammessa una velocita' media eccedente i cinquanta chilometri all'ora. Per le gare velocipedistiche non occorre una speciale autorizzazione; tuttavia i promotori sono obbligati a darne notizia tre giorni prima al Questore, il quale puo' modificare a suo giudizio gli itinerari per motivi di incolumita' pubblica. Chiunque organizza su strada una competizione sportiva senza l'autorizzazione, ovvero non osserva le condizioni per essa stabilite, e' punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Se si tratta di gara di velocita' con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori la pena e' dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque viola il divieto di transito e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Allegato - art. 10

Art. 10. (Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali) Gli enti proprietari delle strade possono autorizzare: a) il trasporto di cose indivisibili che, per le dimensioni o per il peso determinino un'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli articoli 32 e 33, salva sempre l'osservanza delle disposizioni dell'art. 37; b) in casi eccezionali e per giustificati motivi il trasporto di cose che per il peso, determinino un'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti nell'art. 33; c) la circolazione di veicoli che, per speciali esigenze, superino le dimensioni o i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33. Per le autostrade in concessione l'autorizzazione e' data dal concessionario previo consenso dell'ente concedente. L'autorizzazione e' data volta per volta o per piu' trasporti o per determinati periodi di tempo, ma sempre su percorsi prestabiliti. L'autorizzazione puo' essere data quando sia compatibile con la conservazione del manto stradale e la stabilita' dei manufatti. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione, e viene fissato l'indennizzo eventualmente dovuto per l'eccezionale usura della strada, entro i limiti stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici, tenuto conto della presumibile usura alle strade in relazione alle cose da trasportare, al tipo di veicolo e al periodo di tempo per il quale e' richiesta l'autorizzazione. In ogni caso l'autorizzazione non puo' essere accordata per gli autoveicoli o rimorchi qualora venga superato il limite potenziale di carico indicato nella carta di circolazione, e per i motoveicoli. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno dettate disposizioni per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali con autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di carri ferroviari ed ai veicoli eccezionali adibiti allo stesso scopo. Chiunque esegue trasporti eccezionali o circola con un veicolo eccezionale senza autorizzazione, ovvero non osserva le cautele o le condizioni stabilite nell'autorizzazione e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila, a lire centomila. Chiunque circola, senza avere con se' l'autorizzazione e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Allegato - art. 11

Art. 11. (Insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari e sorgenti luminose) Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano, a giudizio dell'ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonche' le sorgenti luminose che riproducono abbagliamento. Sui veicoli e' vietata qualsiasi pubblicita' luminosa o a luce riflessa ((che possa generare abbagliamento o confusione con i dispositivi di segnalazione)). Salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, fuori dei centri abitati e degli agglomerati ((...)) costituiti da non meno di venticinque fabbricati, il collocamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetto ad autorizzazione ((da parte dell'ente proprietario della, strada. Per le autostrade o strade in concessione l'autorizzazione e' data dal concessionario, previo nulla osta dell'ente concedente)). Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, l'autorizzazione e' data ((...)) previa presentazione da parte del richiedente del nulla osta della competente autorita'. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA [L. 26 APRILE 1959, N. 207](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1959-04-26;207))). ((I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dal precedente comma non devono superare la superficie di sei metri quadrati; non devono essere collocati a distanza minore di tre metri dal confine della carreggiata; non devono essere collocati a distanza minore di duecento metri prima dei segnali stradali e di cento metri dopo i segnali stessi. La distanza fra i cartelli sara' stabilita con decreto del Ministro per i lavori pubblici e, ove esistano vincoli a tutela delle bellezze naturali o del paesaggio o di cose di interesse storico ed artistico, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione. Inoltre non possono essere collocati in corrispondenza delle curve, sulle rocce e pareti rocciose)). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non siano conformi con le disposizioni del presente articolo debbono essere rimossi, a cura e spese del titolare della autorizzazione entro il termine, che comunque non puo' superare quindici giorni, stabilito nella diffida dell'ente proprietario della strada o, per le autostrade in concessione, dell'ente concedente. Decorso inutilmente il termine stabilito nella diffida, la rimozione viene effettuata dall'ente a spese del titolare dell'autorizzazione. Il Prefetto, riconosciutane la legalita', rende esecutoria la nota delle spese, da riscuotersi con la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato stabilita dal [testo unico 14 aprile 1910, n. 639](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:::1910-04-14;639). Le disposizioni dei commi quinto e sesto si applicano anche alle insegne e alle sorgenti luminose, sostituito al titolare della autorizzazione il proprietario delle medesime. Nulla e' innovato, per quanto riguarda il collocamento dei cartelli e di altri mezzi pubblicitari, alle disposizioni legislative vigenti in materia, di tutela delle cose di interesse artistico o storico, protezione delle bellezze naturali e tutela del paesaggio. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari senza autorizzazione ovvero viola le altre disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.

Allegato - art. 12

Art. 12. (Strade vicinali) Per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente titolo sono esercitati dal Comune.

Allegato - art. 13

Art. 13. (Segnali stradali) I segnali stradali sono di pericolo, di prescrizione e di indicazione. Gli enti proprietari delle strade: a) sono obbligati a porre fuori dei centri abitati i segnali di pericolo. L'obbligo di porre sulle strade affluenti il segnale di "strada con diritto di precedenza" fa carico agli enti proprietari delle strade con precedenza. Il segnale di passaggio a livello deve essere posto anche sulle strade che conducono a quella nella quale si trova il passaggio qualora dette strade sbocchino nel tratto compreso tra il passaggio a livello e il relativo segnale. Su un pannello rettangolare deve essere posta, qualora occorra, una indicazione aggiuntiva che denoti la direzione nella quale si trova il passaggio a livello. In prossimita' dei passaggi a livello situati su strade statali, ovvero provinciali o comunali a traffico intenso, debbono essere posti anche i segnali intermedi supplementari; b) nei centri abitati curano l'apposizione dei segnali di pericolo ritenuti necessari; c) sono obbligati a porre i segnali di prescrizione. L'obbligo di porre all'ingresso e all'uscita degli abitati, i segnali di inizio e fine di limitazione di velocita' fa carico ai Comuni; quello di porre il segnale "arrestarsi all'incrocio" fa carico agli enti proprietari delle strade a favore delle quali e prescritta la fermata; d) curano l'apposizione dei segnali di indicazione quando li ritengano opportuni. Hanno l'obbligo di porre prima e dopo i crocevia di strade entrambe a precedenza i segnali "termine della precedenza" e "strada con precedenza", a meno che su una delle due strade non sia stato posto il segnale arrestarsi al crocevia. I Comuni sono obbligati a porre all'ingresso del centro abitato il segnale di localita'; e) autorizzano l'impiego dei segnali che indicano posti ausiliari, escluso il segnale "posto di soccorso"; l'apposizione di tali segnali spetta agli esercenti i posti ausiliari. I segnali stradali debbono essere tenuti in perfetta efficienza e, fuori dei centri abitati, debbono essere integrati da dispositivi a luce riflessa. Per le autostrade in concessione gli obblighi previsti dal presente articolo fanno carico al concessionario.

Allegato - art. 14

Art. 14. (Segni sulla carreggiata) La segnalazione stradale mediante segni sulla carreggiata, da porre a cura e spese degli enti proprietari delle strade, comprende segni longitudinali, segni trasversali ed altri segni. I segni longitudinali sono costituiti da strisce continue e discontinue. Le strisce continue longitudinali delimitano le corsie o il senso di marcia e non debbono essere oltrepassate. Le strisce discontinue longitudinali delimitano anche esse le corsie o il senso di marcia ma possono essere oltrepassate. Una striscia continua longitudinale puo' affiancarne altra discontinua. Il conducente puo' oltrepassare i segni quando la striscia discontinua si trova immediatamente alla sua sinistra; non puo' oltrepassarli quando si trova immediatamente alla sua sinistra la striscia continua. I veicoli non possono marciare a cavallo delle strisce. La delimitazione dei sensi di marcia, qualora esigenze della circolazione lo richiedono, puo' essere tracciata in posizione differente dalla mezzeria della carreggiata. Inoltre sulle strade a piu' di quattro corsie la delimitazione dei sensi di marcia puo' essere temporaneamente spostata, purche' la nuova delimitazione sia adeguatamente indicata. Strisce longitudinali poste sul margine della carreggiata ne indicano il limite. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati a porre, in prossimita' dei passaggi a livello muniti di barriere che sbarrano soltanto la parte della carreggiata destinata, alla circolazione nel senso di marcia, una striscia continua longitudinale che delimita detta parte della carreggiata. I segni trasversali sono costituiti da strisce continue e discontinue. Le strisce continue trasversali indicano il punto in cui i conducenti si debbono fermare per effetto di una segnalazione di arresto. Le strisce discontinue trasversali delimitano gli attraversamenti pedonali o indicano gli attraversamenti zebrati per pedoni o per ciclisti. Le strisce che delimitano attraversamenti pedonali possono essere continue quando una di esse delimita anche il punto in cui i conducenti si debbono fermare per effetto di una segnalazione di arresto. Sono considerate strisce continue le file di chiodi o di altri elementi sia longitudinali che trasversali. Gli altri segni sono impiegati per indicare le direzioni, zone escluse dal traffico, ostacoli sulla carreggiata, fermate di autobus e filobus o per iscrizioni o per delimitare zone di parcheggio o per simili scopi. I segni sulla carreggiata possono essere integrati con dispositivi a luce riflessa. Chiunque non osserva il comportamento indicato dai segni sulla carreggiata, sempreche' il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Allegato - art. 15

Art. 15. (Segnalazione dei passaggi a livello) Le barriere dei passaggi a livello debbono essere dipinte esternamente a strisce bianche e rosse, integrate da dispositivi a luce riflessa rossa. Alle barriere possono essere aggiunte una o piu' luci rosse, una delle quali in corrispondenza dell'estremita' libera se trattisi di barriere che sbarrano solo la parte della carreggiata destinata alla circolazione nel senso di marcia. Qualora le barriere dei passaggi a livello siano manovrate a distanza e non siano visibili per la loro ubicazione dal posto di manovra, i passaggi stessi debbono essere provvisti di un dispositivo di segnalazione acustica, eventualmente integrato con altro ottico, il quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere. In caso di guasti ai meccanismi di chiusura dei passaggi a livello le barriere sono sostituibili con uno o piu' cavalletti che possono anche non chiudere tutta la carreggiata. I cavalletti debbono essere dipinti a strisce bianche e rosse, integrate da dispositivi a luce riflessa rossa. Le barriere sono altresi' sostituibili con una bandiera rossa di giorno o con una luce rossa, manovrate dall'addetto alla custodia del passaggio a livello. I passaggi a livello senza barriere debbono essere segnalati nella immediata vicinanza della strada ferrata con la croce di sant'Andrea, installata a cura e spese dell'esercente la ferrovia. Tale croce deve essere doppia se la linea ha due o piu' binari. Gli enti proprietari delle strade non hanno diritto a compenso per la eventuale occupazione del suolo. Nei passaggi a livello senza barriere provvisti di segnalazione luminosa, questa indica l'avvicinarsi dei treni mediante due luci rosse lampeggianti alternativamente, accompagnate da un segnale acustico, poste sulla destra della strada, possibilmente sullo stante della croce di Sant'Andrea. Un'altra luce rossa lampeggiante o altre due luci rosse lampeggianti alternativamente possono essere poste sulla sinistra della strada quando le circostanze lo richiedano. Le luci possono essere rese visibili dalla parte posteriore. I passaggi a livello provvisti di barriere che sbarrano solo la parte della carreggiata destinata alla circolazione nel senso di marcia debbono essere muniti della segnalazione luminosa indicata nel precedente comma. Da entrambi i lati dei passaggi a livello senza barriere, esclusi quelli provvisti di segnalazione luminosa, deve essere assicurata una sufficiente visibilita' della strada ferrata, tenendo conto in particolare della velocita' massima dei treni. Le opere necessarie per assicurare detta visibilita' hanno carattere di pubblica, utilita', nonche' di indifferibilita' ed urgenza, ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'. In caso di contestazione decide in via amministrativa il Ministro per i trasporti. I conducenti, approssimandosi a un passaggio a livello, debbono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere gli utenti della strada debbono essere in grado di fermarsi senza impegnare i binari, e, assicuratisi che nessun treno sia in vista, attraversare rapidamente i binari. Gli utenti della strada non debbono attraversare un passaggio a livello quando siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere ovvero funzioni il dispositivo di segnalazione acustica o ottica che avverta della imminente chiusura delle medesime o siano in funzione i mezzi che eventualmente le sostituiscono, ne' quando siano accese le luci rosse lampeggianti. Chiunque viola le disposizioni dei commi nono e decimo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Chiunque viola le disposizioni del comma undicesimo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Allegato - art. 16

Art. 16. (Segnali manuali degli agenti preposti al traffico) I segnali manuali che gli agenti debbono effettuare per regolare il traffico sono i seguenti: a) braccia distese orizzontalmente in direzione normale a quella di marcia, per vietare il passaggio; b) braccia distese orizzontalmente lungo la direzione di marcia, per consentire il passaggio; c) un braccio alzato verticalmente, il quale a tutti gli effetti ha il valore della luce gialla, di cui all'art. 17 lettera c). ((Gli agenti, al fine di agevolare il traffico, possono far accelerare la marcia dei veicoli e possono far fermare o dirottare i veicoli che provengono da una determinata direzione)). Chiunque viola le prescrizioni degli agenti che regolano il traffico e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante l'agente vieti il passaggio la pena e' dell'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Allegato - art. 17

Art. 17. (Segnali luminosi di circolazione) Le luci dei semafori installati per regolare il traffico sono di colore rosso, verde e giallo, ovvero soltanto di colore giallo, ed hanno il seguente significato: a) la luce rossa vieta il passaggio; b) la luce verde consente il passaggio; c) la luce gialla dopo la verde vieta di oltrepassare il segnale a meno che i veicoli vi si trovino cosi' prossimi, al momento della accensione, che non possano piu' arrestarsi in condizioni di sicurezza sufficienti prima di avere oltrepassato il segnale stesso; d) la luce gialla lampeggiante prescrive di usare prudenza e diminuire la velocita'. Qualora la luce rossa sia integrata da frecce verdi i conducenti di veicoli che si trovano in una determinata fila debbono seguire la direzione indicata dalla freccia. La luce rossa puo' inoltre essere integrata da speciali segnali luminosi per consentire determinati passaggi di trams; anche la luce verde puo' essere integrata da speciali segnali luminosi per vietare determinati passaggi di trams. Speciali segnali luminosi possono essere riservati ai pedoni. I limiti dei salvagenti, coppe giratorie e simili, posti sulla carreggiata, possono essere segnalati con luci gialle o dispositivi a luce riflessa gialla; debbono essere segnalati quando l'illuminazione pubblica non li renda visibili. I margini della carreggiata possono essere segnalati con dispositivi a luce riflessa; rossa quella di destra e bianca quella di sinistra. Chiunque viola gli obblighi o i divieti indicati dai segnali luminosi di circolazione e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Qualora il conducente di un veicolo prosegua la marcia nonostante il semaforo vieti il passaggio e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Allegato - art. 18

Art. 18. (Divieto di segnali diversi) Sono vietati sia l'impiego di segnali diversi da quelli prescritti sia l'applicazione di segnali in modo diverso da quello prescritto.

Allegato - art. 19

Art. 19. (Norme di attuazione in materia di segnalazione stradale) Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i segnali stradali, i segni sulla carreggiata e i tipi dei semafori; le caratteristiche e le modalita' di applicazione della segnalazione stradale.

Allegato - art. 20

Art. 20. (Definizione dei veicoli) Ai fini delle presenti norme si intendono per veicoli le macchine guidate dall'uomo e circolanti su strada, escluse quelle sprovviste di motore per uso di bambini o invalidi.

Allegato - art. 21

Art. 21. (Classificazione dei veicoli) I veicoli si distinguono in: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) ciclomotori; e) motoveicoli; f) autoveicoli; g) filoveicoli; h) rimorchi; i) macchine agricole; l) carrelli; m) macchine operatrici.

Allegato - art. 22

Art. 22. (Veicoli a braccia e a trazione animale) I veicoli a braccia sono quelli spinti o trainati dall'uomo. I veicoli a trazione animale, a ruote o pattini, si distinguono in: a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agrarie.

Allegato - art. 23

Art. 23. (Velocipedi) Velocipedi sono i veicoli con due o piu' ruote funzionanti a propulsione muscolare per mezzo di pedali o analoghi dispositivi.

Allegato - art. 24

Art. 24. (Ciclomotori) Ciclomotori sono i veicoli a motore con due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) cilindrata fino a 50 cmc; b) potenza fino a CV 1,50; c) peso del motore fino a kg. 16; d) capacita' di sviluppare su strada piana una velocita' fino a 40 km all'ora. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel precedente comma, sono considerati motoveicoli.

Allegato - art. 25

Art. 25. (Motoveicoli) I motoveicoli consistenti in veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cmc con due o tre ruote, si dividono in: a) motocicli e motocarrozzette; veicoli rispettivamente a due o tre ruote destinati al trasporto di persone; b) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose; c) motoveicoli per trasporto non contemporaneo di persone e di cose; d) motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26. I motoveicoli non possono superare metri 1,60 di larghezza, metri 4 di lunghezza e metri 2,50 di altezza. Il peso complessivo a pieno carico di un motoveicolo non puo' eccedere ((venticinque quintali)).

Allegato - art. 26

Art. 26. (Autoveicoli) Gli autoveicoli consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote si dividono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con piu' di nove posti, compreso quello del conducente; c) autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose, di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente; d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose; e) trattori stradali: veicoli destinati al traino e non atti a portare carico utile proprio; f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose, e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo; g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice; h) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio, destinati ai trasporti indicati nelle lettere d) e f); i) autosnodati: veicoli costituiti da piu' elementi dei quali uno motore, tutti atti al carico permanentemente e non rigidamente collegati.

Allegato - art. 27

Art. 27. (Filoveicoli) I filoveicoli, consistenti in veicoli a motore elettrico alimentato per contatto con una linea aerea esterna e non vincolati da rotaie, si dividono in: a) filobus: veicoli destinati al trasporto di persone; b) filocarri: veicoli destinati al trasporto di cose; c) filoveicoli per trasporto di persone e di cose; d) filoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26.

Allegato - art. 28

Art. 28. (Rimorchi) I rimorchi, consistenti in veicoli privi di propri mezzi di propulsione e destinati ad essere trainati da autoveicoli, si distinguono in: a) rimorchi per trasporto di persone; b) rimorchi per trasporto di cose; c) rimorchi per trasporto di persone e di cose; d) rimorchi per uso speciale o per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi della lettera f) dell'art. 26. I carrelli-appendice a non piu' di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainati da autoveicoli, si considerano parti integranti di questi. Il rimorchio costruito in modo tale che parte notevole del peso e del carico gravi sul veicolo trattore, e' denominato semirimorchio.

Allegato - art. 29

Art. 29. (Macchine agricole) Le macchine agricole si dividono in: 1) semoventi: a) trattrici agricole; b) macchine operatrici agricole; c) carrelli portatrattrici azionati dal motore della trattrice; d) generatori di energia, per uso agricolo; e) motoagricole: veicoli destinati oltre che alla esecuzione di lavori agricoli, al trasporto, per conto delle aziende agrarie, di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' di macchine, attrezzature agricole e accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie ((ad esse si applicano i limiti di sagoma e di peso, di cui all'ultimo comma dell'art. 25)); 2) trainate: a) macchine operatrici agricole; b) generatori di energia, per uso agricolo; c) rimorchi agricoli: veicoli trainati da trattrici agricole destinati ai trasporti indicati nella lettera e); d) carrelli attrezzi: veicoli accodati alle macchine operatrici agricole per le necessita' funzionali delle stesse. Il rimorchio agricolo di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali si considera parte integrante della trattrice dalla quale e' trainato.

Allegato - art. 30

Art. 30. (Carrelli) I carrelli sono veicoli destinati al trasporto di prodotti da un reparto all'altro di uno stabilimento industriale e si dividono in: a) carrelli: veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 40 quintali; b) carrelli-trattori: veicoli di peso fino a 15 quintali; c) carrelli rimorchiati: veicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 15 quintali. Detti veicoli, qualora superino i pesi indicati nel precedente comma, sono considerati autoveicoli o motoveicoli, trattori stradali o rimorchi.

Allegato - art. 31

Art. 31. (Macchine operatrici) Macchine operatrici sono: le macchine semoventi o trainate e i locomobili impiegati per la costruzione e la manutenzione di opere stradali, per il ripristino del traffico o per l'esecuzione di altri lavori, compreso lo sgombero della neve. I mezzi sgombraneve comprendono gli spazzaneve, gli spartineve e le macchine ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e rompighiaccio.

Allegato - art. 32

Art. 32. (Sagoma limite) Ogni veicolo, compreso il suo carico, deve potersi inscrivere in una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di ((metri quattro)) di altezza dal piano stradale. La lunghezza totale, compresi gli organi di attacco, non deve eccedere 6 metri per i veicoli ad un asse, 10 metri per i veicoli a due assi e 11 metri per quelli a tre o piu' assi. Per gli autobus a due assi e' consentita la lunghezza di 11 metri. ((La lunghezza dei rimorchi non deve eccedere metri 6 se ad un asse, metri 7,50 se a due assi, metri 8 se a tre o piu' assi; la lunghezza totale dell'autotreno non deve comunque eccedere metri 18)). Gli autoarticolati e gli autosnodati possono raggiungere la lunghezza massima di 14 metri. Le estremita' del fusello e del mozzo non debbono sporgere dal contorno esteriore del veicolo. Sono eccettuati dalla disposizione del precedente comma le macchine operatrici, le macchine agricole, i carrelli e i veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi o con la carrozzeria non sporgente dalle ruote, per i quali la massima sporgenza del mozzo o fusello rispetto al piano esterno del cerchione non deve superare 25 centimetri. Chiunque circola con un veicolo che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Allegato - art. 33

Art. 33. (Pesi massimi) Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, costituito dal peso del veicolo in ordine di marcia e da quello del suo carico, non puo' eccedere 50 quintali per i veicoli ad un asse, 80 quintali per quelli a due assi e 100 quintali per quelli a tre o piu' assi. Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non puo' eccedere 60 quintali. Il peso complessivo a pieno carico di un autoveicolo, filoveicolo o rimorchio a due assi non puo' eccedere 100 quintali e se a tre o piu' assi 120 quintali. Quando uno dei veicoli menzionati nel precedente comma sia munito di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a otto chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattisi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, il peso complessivo a pieno carico dei veicolo ((puo' raggiungere)) 140 quintali se a due assi, 180 quintali se a tre assi e 220 quintali se a quattro o piu' assi. Qualora si tratti di autobus o filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani il peso complessivo a pieno carico puo' raggiungere 150 quintali se a due assi e 190 quintali se a tre assi. Il peso complessivo a pieno carico di un auto articolato, o di un autosnodato puo' raggiungere 145 quintali e, quando concorrano le condizioni indicate nel comma quarto, puo' raggiungere 180 quintali se a tre assi, 280 quintali se a quattro assi e 320 quintali se a cinque o piu' assi. Qualunque sia il tipo di autoveicolo, filoveicolo o rimorchio il peso massimo in corrispondenza dell'asse piu' caricato non puo' superare ((100 quintali)) ed in corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore di 2 metri fra loro non puo' superare 145 quintali complessivamente. Chiunque circola con un veicolo che supera ((salvo quanto disposto all'articolo 121)) i limiti di peso stabiliti dal presente articolo e' punito con la ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

Allegato - art. 34

Art. 34. (Traino di veicoli) Nessun veicolo, salvo quanto e' disposto nell'art. 70, puo' trainare piu' di un veicolo. Un autoveicolo puo' trainare un veicolo che non sia rimorchio soltanto se questo non e' piu' atto a circolare per avarie o per mancanza di organi essenziali. La solidita' dell'attacco, le modalita' del traino, la condotta e le cautele di guida debbono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.

Allegato - art. 35

Art. 35. (Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte) I veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da potere essere in qualsiasi occasione facilmente e rapidamente manovrato. Il regolamento puo' contenere disposizioni speciali per talune categorie di veicoli a trazione animale. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Allegato - art. 36

Art. 36. (Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte) ((Nei casi previsti dall'articolo 109, primo comma)) I veicoli a trazione animale e le slitte debbono essere muniti di una o due luci bianche, dirette avanti, e rosse, dirette all'indietro; posteriormente debbono essere muniti di uno o due dispositivi a luce riflessa rossa. ((Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta, non provvisto dei dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei medesimi e' prescritto, ovvero con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila)).

Allegato - art. 37

Art. 37. (Cerchioni alle ruote) I veicoli a trazione animale, di peso complessivo a pieno carico sino a 60 quintali, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempreche' tale peso espresso in chilogrammi, non superi centocinquanta volte la somma delle larghezze dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli debbono essere muniti di ruote gommate. La larghezza di ciascun cerchione non puo' mai essere inferiore a 50 millimetri; deve essere misurata sul piano tangente secondo la sezione retta parallela all'asse della ruota, escludendo l'arrotondamento degli spigoli in quanto esso superi 5 millimetri per parte. La superficie di rotolamento dei cerchioni deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuita'. E' vietato fissare i cerchioni ai quarti o gavelli delle ruote con chiodi a testa sporgente dalla superficie del cerchio. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Allegato - art. 38

Art. 38. (Accertamento dei requisiti dei veicoli a trazione animale e revisioni periodiche) I Comuni: a) accertano la larghezza dei cerchioni e determinano il peso complessivo a pieno carico consentito per ogni veicolo a trazione animale e destinato a trasporto di cose; b) accertano le condizioni di sicurezza dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico per il trasporto di persone; c) possono effettuare, previa deliberazione del Consiglio, revisioni annuali dei veicoli previsti nella lettera b), e, ad intervalli non minori di cinque anni, revisioni degli altri veicoli a trazione animale o di singole categorie di essi. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale che non sia stato sottoposto a revisione e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Allegato - art. 39

Art. 39. (Targhe di veicoli a trazione animale) ((I veicoli a trazione animale debbono essere muniti di una targa contenente la indicazione del proprietario, del comune di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, del peso complessivo a pieno carico consentito, nonche' della larghezza dei cerchioni. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse non siano piu' chiaramente leggibili. La fornitura delle targhe e' riservata al Ministero dei lavori pubblici che le distribuisce tramite i comuni, i quali le consegnano agli interessati completate delle indicazioni stabilite dal comma primo. Per tale servizio l'interessato corrispondera' al comune la somma di lire cento. I veicoli a trazione animale sono immatricolati in apposite registro del comune di residenza del proprietario. I comuni possono stabilire, con deliberazione del Consiglio comunale, speciali disposizioni per le targhe dei veicoli a trazione animale in servizio pubblico, per il trasporto di persone. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non munito della targa prescritta e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque viola le disposizioni del comma secondo ovvero quelle adottate ai sensi del comma quinto e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a trazione animale, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate, e' punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato)).

Allegato - art. 40

Art. 40. (Dispositivi di frenatura e dispositivi di segnalazione acustica e visiva dei velocipedi) I velocipedi debbono essere muniti ((di pneumatici nonche': )): a) per la frenatura: di due dispositivi indipendenti ad azione pronta ed efficace che agiscano l'uno sulla ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore; b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello; c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o gialla; posteriormente di una luce rossa e di un dispositivo a luce riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di dispositivo a luce riflessa gialla. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive. Chiunque circola con un velocipede ((senza pneumatici o)) nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dai regolamenti e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Allegato - art. 41

Art. 41. (Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi e caratteristiche delle targhe dei veicoli a trazione animale, approvazione dei tipi). Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi; le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica dei velocipedi; le caratteristiche delle targhe dei veicoli a trazione animale. Il Ministero dei lavori pubblici approva i tipi dei dispositivi di segnalazione visiva a luce riflessa per i velocipedi e per i veicoli a trazione animale.

Allegato - art. 42

Art. 42. (Dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei filoveicoli) Gli autoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti: a) di un dispositivo di frenatura di servizio che, agendo su tutte le ruote, permetta di regolarne la marcia e di arrestarli in modo rapido ed efficace, quali che siano le condizioni del carico e la pendenza della strada; b) di un dispositivo di frenatura di soccorso che consenta l'arresto in uno spazio ragionevole nel caso di insufficienza del dispositivo di frenatura di servizio; c) di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche in assenza del conducente e su strada in pendenza. Negli autotreni il cui rimorchio sia destinato al trasporto di persone, negli autotreni e negli autoarticolati il cui rimorchio o semirimorchio sia di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali e negli autosnodati il dispositivo di frenatura di servizio deve essere continuo e automatico. Chiunque circola con un autoveicolo o un filoveicolo nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Allegato - art. 43

Art. 43. (Dispositivi di frenatura dei rimorchi) I rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 750 chilogrammi e quelli che, pur non eccedendo detto peso, superino la meta' del peso a vuoto del veicolo trattore, debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio che agisca su tutte le ruote. I rimorchi trainati da autovetture o da autoveicoli per trasporto promiscuo debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di servizio. I rimorchi debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche su strada in pendenza. Nei rimorchi destinati al trasporto di persone e nei rimorchi e semirimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali il dispositivo di frenatura di servizio deve essere continuo e automatico tale da assicurarne l'arresto in caso di rottura dell'attacco. Chiunque circola con un rimorchio nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Allegato - art. 44

Art. 44. (Dispositivi di frenatura dei ((motoveicoli)) e dei ciclomotori) I motoveicoli e i ciclomotori con due ruote debbono essere muniti di due dispositivi di frenatura indipendenti che agiscano uno sulla ruota anteriore e l'altro sulla ruota posteriore. Nei motoveicoli con tre ruote, ottenuti aggiungendo un elemento laterale ad un motociclo, sono sufficienti i dispositivi di frenatura di quest'ultimo. Tutti gli altri motoveicoli e i ciclomotori con tre ruote debbono essere muniti di due dispositivi di frenatura indipendenti tali da consentire nel complesso la frenatura di tutte le ruote. I dispositivi di frenatura debbono permettere di arrestare il veicolo in modo rapido ed efficace. I veicoli indicati nel comma terzo debbono essere muniti di un dispositivo di frenatura di stazionamento che li mantenga bloccati anche in assenza del conducente e su strada in pendenza. Chiunque circola con un motoveicolo o un ciclomotore nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire cinquemila e lire ventimila.

Allegato - art. 45

Art. 45. (Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione) Gli autoveicoli, i motoveicoli, i ciclomotori e i filoveicoli debbono essere muniti anteriormente di luci di posizione bianche o gialle; posteriormente di luci di posizione rosse; i rimorchi debbono essere muniti anteriormente di dispositivi a luce riflessa bianca e posteriormente di luci di posizione rosse. Detti veicoli debbono altresi' essere muniti posteriormente di dispositivi a luce riflessa rossa. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i filoveicoli debbono essere muniti di proiettori emittenti fasci di luce bianca o gialla oppure bianca e gialla idonei ad assicurare l'illuminazione a grande portata della strada, con eliminazione dell'abbagliamento in fase di incrocio. E' consentita l'applicazione di proiettori fendinebbia a luce anabbagliante e di proiettori per la retromarcia a luce bianca anabbagliante. I ciclomotori debbono essere muniti soltanto di proiettori a luce anabbagliante. Gli autoveicoli, i motoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi debbono essere muniti di luci di arresto rosse, visibili da tergo che si accendono quando il conducente azioni il comando del dispositivo di frenatura di servizio. Gli autoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi e le autoambulanze possono essere muniti di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu. Gli autoveicoli, i filoveicoli, i rimorchi, i veicoli su rotaie che circolano in sede promiscua e i motoveicoli, esclusi quelli asimmetrici e i motocicli, debbono essere muniti di indicatori di direzione; tali indicatori debbono emettere luce lampeggiante bianca in avanti e arancione lateralmente e all'indietro. Gli autoveicoli che hanno dimensioni eccezionali debbono essere muniti anteriormente di luci di ingombro bianche e posteriormente di luci di ingombro rosse; i rimorchi che hanno dimensioni eccezionali debbono essere muniti posteriormente di luci di ingombro rosse. I rimorchi debbono essere muniti di dispositivi laterali a luce riflessa arancione. La targa posteriore di riconoscimento deve essere illuminata con luce bianca. Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione o nel quale alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo e' munito non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Allegato - art. 46

Art. 46. (Dispositivi di segnalazione acustica) Gli autoveicoli, i filoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica. Gli autoveicoli adibiti ad autoservizi pubblici di linea che percorrono le strade indicate nel primo comma dell'art. 108 debbono essere muniti di un dispositivo di segnalazione acustica speciale. Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendi, nonche' le autoambulanze possono essere muniti di un dispositivo supplementare di allarme. Chiunque circola con un veicolo mancante di alcuno dei prescritti dispositivi di segnalazione acustica o nel quale alcuno dei dispositivi di cui il veicolo medesimo e' munito non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Allegato - art. 47

Art. 47. (Dispositivi silenziatori, per la retromarcia e per il fermo) Gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori debbono essere muniti di un dispositivo idoneo a ridurre il rumore emesso dal motore. Gli autoveicoli e i motoveicoli di peso a vuoto superiore a 350 chilogrammi, nonche' i filoveicoli debbono essere muniti di un dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali debbono avere in dotazione cunei che impediscano il movimento del veicolo quando venga meno l'azione dei dispositivi di frenatura. Chiunque circola con un veicolo nel quale il dispositivo silenziatore manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. Chiunque circola con uno dei veicoli indicati nei commi secondo e terzo, mancante del dispositivo per la retromarcia o non dotato di cunei e' punito con la ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Allegato - art. 48

Art. 48. (Visibilita) Gli autoveicoli, i filoveicoli, nonche' i motoveicoli esclusi i motocicli debbono essere costruiti in modo che il campo di visibilita' del conducente sia tale che questi possa guidare con sicurezza. Inoltre debbono essere muniti di un dispositivo retrovisivo che consenta la visibilita' della strada a tergo. Tutti i vetri montati sugli autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli debbono essere costituiti di sostanze inalterabili, perfettamente trasparenti, tali da non deformare gli oggetti visti in trasparenza e non suscettibili di produrre schegge taglienti in caso di rottura. I vetri impiegati per i parabrezza debbono inoltre essere in grado di assicurare la visibilita', sia pure limitata, in caso di incrinatura. Gli autoveicoli, i filoveicoli e i motoveicoli con cabina chiusa debbono essere muniti di un dispositivo tergicristallo che assicuri la trasparenza del parabrezza in caso di pioggia o neve. Chiunque circola con un veicolo non avente il campo di visibilita' indicato nel primo comma ovvero non munito di dispositivo tergicristallo e' punito con la ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La stessa pena si applica al conducente che circola con un veicolo nel quale i vetri o il dispositivo retrovisivo manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento.

Allegato - art. 49

Art. 49. (Dispositivi per la percezione di segnalazioni) I filoveicoli e gli autoveicoli che da soli o con rimorchio superino la lunghezza di 10 metri debbono essere muniti di un dispositivo atto ad agevolare la percezione delle segnalazioni fatte dai conducenti dei veicoli che intendono sorpassarli. Sono esenti dall'obbligo di detto dispositivo gli autobus e i filobus che effettuano servizio di linea solo nei centri abitati. Chiunque circola con un veicolo nel quale il dispositivo per la percezione di segnalazioni manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite dal presente articolo e dal regolamento e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Allegato - art. 50

Art. 50. (Pneumatici e sospensioni) Le ruote degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori, dei filoveicoli e dei rimorchi debbono essere munite di pneumatici o di sistemi equivalenti. Detti veicoli debbono essere muniti di idonei organi di sospensione elastica, salvo che, in relazione alle loro caratteristiche ed allo specifico uso cui sono destinati, non venga riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dei trasporti l'ammissibilita' di sospensioni rigide. Chiunque circola con un veicolo nel quale i pneumatici o sistemi equivalenti manchino o non siano conformi alle disposizioni stabilite dal regolamento, ovvero circola con un veicolo mancante di organi di sospensione elastica, a meno che siano riconosciute ammissibili sospensioni rigide, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Allegato - art. 51

Art. 51. (Posto di guida) ((Gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico non inferiore a 70 quintali debbono aver il posto di guida a destra)). Chiunque circola con uno degli autoveicoli indicati nel precedente comma non avente il posto di guida a destra e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Allegato - art. 52

Art. 52. (Dati di identificazione) Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi debbono portare impressi, in punti facilmente visibili, la marca della casa costruttrice, il tipo del veicolo ed il numero di identificazione del telaio. I veicoli di tipo omologato ((in conformita' dell'articolo 53)) debbono portare anche il numero d'ordine della serie del tipo omologato. Nei casi in cui il numero di identificazione del telaio sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile, deve essere impresso a cura dell'Ispettorato della motorizzazione civile un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ispettorato stesso. Chiunque contraffa', altera, cancella o rende comunque illeggibile il numero di identificazione del telaio di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio e' punito con l'arresto da tre a sei mesi salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Allegato - art. 53

Art. 53. (Omologazione del tipo) Gli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e rimorchi prodotti in serie in Italia sono soggetti ad omologazione del tipo. Questa ha luogo in seguito all'esame del medesimo da parte del Ministero dei trasporti, il quale ne accerta la corrispondenza alle caratteristiche di legge e rilascia alla fabbrica costruttrice un certificato che contiene la sommaria descrizione di tutti gli elementi che caratterizzano il veicolo. ((Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cmc, l'omologazione e' limitata al solo motore)). La fabbrica costruttrice di veicoli ((o motori)) di tipo omologato rilascia all'acquirente una formale dichiarazione, attestante che il veicolo ((o il motore)) e' conforme al tipo omologato in tutte le sue parti e redatta su modello fornito dal Ministero dei trasporti. Di tale dichiarazione la fabbrica che la rilascia assume piena responsabilita' civile e penale. Il Ministero dei trasporti ha facolta' di sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo i veicoli di tipo omologato in circolazione non soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi dell'art. 54. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabiliti i documenti da produrre a corredo della domanda di omologazione e le modalita' di esecuzione dell'esame del tipo degli autoveicoli, dei motoveicoli, dei ciclomotori e dei rimorchi.

Allegato - art. 54

Art. 54. (Accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione) Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di tipo non omologato sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione e a quello dei dati di identificazione. Questo ha luogo a seguito di visita e prova da parte di un ingegnere dell'Ispettorato della motorizzazione civile. All'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione sono altresi' soggetti i veicoli di tipo omologato da adibire ad uso pubblico o al traino di rimorchi o a locazione o a noleggio. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato che, a termini del precedente comma, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione, il certificato di origine e' sostituito dalla dichiarazione di conformita' prevista nell'art. 53. Qualora gli accertamenti siano chiesti per veicoli costruiti con parti staccate, l'Ispettorato puo' esigere la documentazione relativa alla provenienza delle parti impiegate. Accertato che il veicolo risponde ai requisiti prescritti, viene redatto il certificato di approvazione e viene apposto un visto sul certificato di origine o sulla dichiarazione di conformita'. Quando emergano elementi per ritenere che il veicolo o parti di esso siano stati oggetto di reato, l'Ispettorato sospende l'approvazione.

Allegato - art. 55

Art. 55. (Revisioni) Il Ministro per i trasporti con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, puo' disporre a periodi non minori di cinque anni, la revisione generale o parziale delle autovetture e delle motocarrozzette ad uso privato nonche' dei motocicli, al fine di accertare se sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' del veicolo. Gli autoveicoli e i motoveicoli non compresi nel precedente comma, quelli per il trasporto di persone da locare o da noleggiare e i rimorchi debbono essere sottoposti ogni anno a visita e prova di revisione. Gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori sono sottoposti a revisione singola quando si abbia motivo di ritenere che non rispondano piu' ai requisiti di silenziosita' prescritti. Gli Ispettorati della motorizzazione civile possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed e' inviata all'Ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare la revisione; e' restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa.

Allegato - art. 56

Art. 56. (Aggiornamento della carta di circolazione) Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi debbono essere sottoposti a visita e prova presso un Ispettorato della motorizzazione civile, qualora siano state modificate le caratteristiche indicate nella carta di circolazione o sia stato sostituito il telaio. In caso di sostituzione del telaio, l'Ispettorato deve esigere la documentazione relativa alla provenienza. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite le caratteristiche indicate nel documento di circolazione che importano, in seguito alla loro modifica, l'obbligo dell'aggiornamento del documento medesimo. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato per l'aggiornamento della carta di circolazione e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed e' inviata all'Ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare l'aggiornamento; e' restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa.

Allegato - art. 57

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