DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1958, n. 956

Type DPR
Publication 1958-10-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 572, con la quale il Governo e' stato autorizzato ad emanare nuove norme in materia di circolazione stradale;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio e per il bilancio; Decreta:

Art. 1

Sono approvate le norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, nel testo allegato al presente decreto e vistato dai Ministri per i lavori pubblici e per i trasporti.

Art. 2

Le norme allegate entrano in vigore tre mesi dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro la stessa data sara' emanato il regolamento per la loro esecuzione. (1)(2)((3))

GRONCHI FANFANI - TOGNI - ANGELINI - TAMBRONI - GONELLA - PRETI - ANDREOTTI - SEGNI - MORO - FERRARI AGGRADI - BO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1958

Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 99 - RELLEVA

Allegato - art. 1

Art. 1. (Sfera di applicazione delle norme) La circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli sulle strade e' regolata dalle presenti norme e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse. Salvo diversa disposizione le presenti norme non si applicano ai veicoli con guida di rotaie; i conducenti di detti veicoli sono tuttavia tenuti alla osservanza delle disposizioni dei titoli I, II e VIII in quanto applicabili.

Allegato - art. 2

Art. 2. (Denominazioni topografiche stradali) Ai fini delle presenti norme le denominazioni topografiche stradali hanno i seguenti significati: ((centro abitato: insieme continuo di edifici, strade ed aree delimitato, lungo le vie di accesso, da apposito segnale)); Strada: area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli; Autostrada: strada riservata alla circolazione di autoveicoli e di motoveicoli, priva di accessi intermedi nei quali la circolazione non sia regolata; Sede stradale: piano formato dalla carreggiata dalle banchine, dai marciapiedi e dalle piste; Carreggiata: parte della strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli e degli animali; ((corsia: una suddivisione della carreggiata avente larghezza sufficiente per permettere la circolazione di una fila di veicoli)); Pista per cicli: parte della strada riservata alla circolazione dei velocipedi; Marciapiede: parte della strada, rialzata o altrimenti delimitata, riservata ai pedoni; Banchina: parte marginale della strada extraurbana normalmente destinata ai pedoni; Sede tramviaria: parte rialzata della strada riservata alla circolazione delle tramvie; Salvagente: piattaforma rialzata situata sulla carreggiata e destinata al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano le strade o ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dai trams, filobus od autobus; Spartitraffico o isola: parte della carreggiata della quale e' escluso il traffico e che delimita la zona destinata alla circolazione in un dato senso, su una corsia o verso determinate direzioni; Coppa giratoria: calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro di un crocevia; Attraversamento pedonale: parte della carreggiata delimitata da appositi segni, per l'attraversamento dei pedoni; Curva: tratto di strada non rettilineo con limitata visibilita'; Dosso: tratto di strada con variazione di pendenza che limita la visibilita'; Passo carrabile: zona per l'accesso dei veicoli alle proprieta' laterali; Passaggio a livello con barriere: passaggio a livello munito di barriere che sbarrano l'intera carreggiata o la parte di questa destinata alla circolazione nel senso di marcia.

Allegato - art. 3

Art. 3. (Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei centri abitati) Il Prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro per i lavori pubblici puo' sospendere temporaneamente la circolazione di tutti o di alcune categorie di utenti sulle strade, fuori dei centri abitati. Il Prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi dalla pianura alla montagna e viceversa, determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio: L'ente proprietario della strada puo' con ordinanza: a) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; b) riservare corsie a determinate categorie di veicoli; c) vietare o limitare la sosta, ovvero limitare il parcheggio dei veicoli e degli animali su ciascuna strada o tratto di essa; d) disporre la temporanea sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico; e) stabilire l'obbligo dell'impiego di mezzi antisdrucciolevoli per i veicoli non muniti di speciali pneumatici per neve. Nei casi previsti dal comma primo e dal comma terzo, lettera a), possono essere accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. L'ente proprietario della strada con precedenza, quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, puo' con ordinanza prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada con precedenza. Quando si tratti di due strade entrambe con precedenza, appartenenti ad enti diversi, puo' essere stabilito, d'intesa fra gli enti stessi, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su una delle strade. Qualora l'accordo non venga raggiunto decide il Ministero dei lavori pubblici. Le ordinanze debbono essere rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali. Per le strade statali le ordinanze dell'ente proprietario sono emanate dal Direttore generale dell'A.N.A.S. o dal competente capo del Compartimento della viabilita': per le strade militari dal Comandante della Zona militare territoriale, al quale spettano altresi' i poteri indicati nei commi primo e secondo. Contro le ordinanze prevedute dal presente articolo e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici o, su quelle del Comandante militare territoriale, al Ministro per la difesa. Per le autostrade in concessione i poteri dell'ente proprietario previsti dai commi terzo e quarto sono esercitati dal concessionario previo consenso dell'ente concedente. In caso di urgenza i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza il consenso del concedente, salvo revoca da parte di esso. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo e' punito con la ammenda da lire quattromila a lire diecimila salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.

Allegato - art. 4

Art. 4. (Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione nei centri abitati) Nei centri abitati i Comuni possono con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo, secondo e terzo; b) riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando cio' sia necessario per motivi di pubblico interesse; c) prescrivere orari per il carico e lo scarico di cose; d) quando l'intensita' o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore otto alle ventidue, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo e secondo, sono di competenza del Prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma terzo, lettera d), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente oppure sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati, per accertate necessita', permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. I Comuni possono: a) stabilire con ordinanza del sindaco aree sulle quali e' autorizzato il parcheggio dei veicoli; b) assumere con deliberazione del Consiglio comunale l'esercizio diretto del parcheggio con custodia dei veicoli su aree destinate a tale scopo; c) concedere con deliberazione del Consiglio comunale aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli, fissando le relative condizioni. Le concessioni sono accordate di preferenza, a parita' di ogni altra condizione, agli Automobili clubs e per gli autocarri all'Ente Autotrasporto Merci (E.A.M.) Le aree, indicate nel precedente comma debbono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che il parcheggio non ostacoli lo scorrimento del traffico. Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia ovvero lo dia in concessione su parte della stessa area o su altra area posta nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio senza custodia. Alle ordinanze prevedute dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3, settimo e nono comma. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, e' punito con la ammenda da lire quattromila a diecimila, salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.

Allegato - art. 5

Art. 5. ( ((veicoli)) esclusi dalle autostrade) Con decreto del Ministro per i lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere esclusi dal transito su talune autostrade, anche in via permanente, determinate categorie di veicoli, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove trattisi di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea il provvedimento e' adottato di concerto col Ministro per i trasporti.

Allegato - art. 6

Art. 6. (Tregge e slitte) La circolazione delle tregge e' ammessa soltanto per il trasporto di strumenti agricoli. La circolazione delle slitte e' ammessa soltanto quando le strade sono coperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a ventimila.

Allegato - art. 7

Art. 7. (Occupazione di suolo stradale) L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni od ingombri non puo' essere consentita, salvo casi di necessita' o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilita'. Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi, tende e simili possono essere di regola consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densita' di traffico, a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione, e lascino spazio sufficiente per il transito. Salvo casi di necessita', l'occupazione di marciapiedi o banchine puo' essere consentita fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza, sempreche' rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni.

Allegato - art. 8

Art. 8. (Lavori e depositi sulle strade) Chi compie lavori o fa depositi sulle strade deve: a) eseguire i lavori e disporre i materiali con le cautele idonee a mantenere possibile la circolazione e sicuro il transito; b) delimitare con opportuni ripari ben visibili gli scavi e gli altri lavori intrapresi; c) collocare, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, un numero sufficiente di cavalletti a strisce bianche e rosse; d) mantenere costantemente efficienti, durante la notte o in caso di scarsa visibilita', fanali a luce rossa e dispositivi a luce riflessa rossa, in modo che i lavori, gli scavi, i depositi di materiale, i palchi, i cavalletti e gli steccati, che comunque occupassero qualsiasi parte della strada, siano visibili a sufficiente distanza; e) porre, fuori dei centri abitati, il segnale "lavori" da entrambe le parti in prossimita' dei lavori o dei depositi. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

Allegato - art. 9

Art. 9. (Competizioni sportive su strade) Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le gare di velocita' con animali o veicoli a trazione animale, salvo speciali autorizzazioni da rilasciarsi dal Questore. In tali autorizzazioni sono specificate le condizioni alle quali le gare sono subordinate. Per le gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie, sono competenti ad accordare l'autorizzazione i Prefetti delle Province nel cui territorio le gare medesime debbono aver luogo. Per le gare di velocita' l'autorizzazione e' subordinata al preventivo collaudo del percorso da parte di un tecnico dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali assistito da un rappresentante dello Automobile Club d'Italia se si tratti di gara automobilistica e della Federazione Motociclistica italiana se si tratti di gara motociclistica, ed al nulla osta del Ministro per i lavori pubblici. Quando il percorso interessi linee ferroviarie od automobilistiche, concesse od autorizzate, al collaudo interviene un rappresentante dell'Ispettorato della motorizzazione civile. L'autorizzazione deve essere chiesta dai promotori almeno quindici giorni prima della data fissata per la gara. Puo' essere omesso il collaudo del percorso ed il nulla osta del Ministro per i lavori pubblici, quando, anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di regolarita' per le quali non sia ammessa una velocita' media eccedente i cinquanta chilometri all'ora. Per le gare velocipedistiche non occorre una speciale autorizzazione; tuttavia i promotori sono obbligati a darne notizia tre giorni prima al Questore, il quale puo' modificare a suo giudizio gli itinerari per motivi di incolumita' pubblica. Chiunque organizza su strada una competizione sportiva senza l'autorizzazione, ovvero non osserva le condizioni per essa stabilite, e' punito con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila. Se si tratta di gara di velocita' con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori la pena e' dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Chiunque viola il divieto di transito e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

Allegato - art. 10

Art. 10. (Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali) Gli enti proprietari delle strade possono autorizzare: a) il trasporto di cose indivisibili che, per le dimensioni o per il peso determinino un'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti negli articoli 32 e 33, salva sempre l'osservanza delle disposizioni dell'art. 37; b) in casi eccezionali e per giustificati motivi il trasporto di cose che per il peso, determinino un'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti nell'art. 33; c) la circolazione di veicoli che, per speciali esigenze, superino le dimensioni o i pesi stabiliti negli articoli 32 e 33. Per le autostrade in concessione l'autorizzazione e' data dal concessionario previo consenso dell'ente concedente. L'autorizzazione e' data volta per volta o per piu' trasporti o per determinati periodi di tempo, ma sempre su percorsi prestabiliti. L'autorizzazione puo' essere data quando sia compatibile con la conservazione del manto stradale e la stabilita' dei manufatti. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione, e viene fissato l'indennizzo eventualmente dovuto per l'eccezionale usura della strada, entro i limiti stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici, tenuto conto della presumibile usura alle strade in relazione alle cose da trasportare, al tipo di veicolo e al periodo di tempo per il quale e' richiesta l'autorizzazione. In ogni caso l'autorizzazione non puo' essere accordata per gli autoveicoli o rimorchi qualora venga superato il limite potenziale di carico indicato nella carta di circolazione, e per i motoveicoli. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno dettate disposizioni per le autorizzazioni ai trasporti eccezionali con autoveicoli e rimorchi adibiti al trasporto di carri ferroviari ed ai veicoli eccezionali adibiti allo stesso scopo. Chiunque esegue trasporti eccezionali o circola con un veicolo eccezionale senza autorizzazione, ovvero non osserva le cautele o le condizioni stabilite nell'autorizzazione e' punito con l'ammenda da lire venticinquemila, a lire centomila. Chiunque circola, senza avere con se' l'autorizzazione e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.

Allegato - art. 11

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