DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1958, n. 959

Type DPR
Publication 1958-05-23
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 139, lettera g), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'esecuzione dell'art. 139, lettera g), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la elezione dei rappresentanti degli impiegati civili e dei salariati di ruolo dello Stato in seno al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

GRONCHI ZOLI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 ottobre 1958

Atti del Governo, registro n. 114, foglio n. 93. - RELLEVA

Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3-art. 1

Regolamento di esecuzione dell'art. 139, lettera g), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la elezione dei rappresentanti degli impiegati civili e dei salariati di ruolo dello Stato in seno al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione. Art. 1. (Categorie degli elettori e degli eleggibili) Per le elezioni dei rappresentanti del personale statale, previsti dalla lettera g) dell'art. 139 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a membro ordinari del Consiglio superiore della pubblica Amministrazione sono elettori ed eleggibili, nell'ambito di ciascun tipo delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie e nell'ambito della categoria dei salariati, tutti gli impiegati civili di ruolo, anche transitorio o aggiunto, ed i salariati di ruolo. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli impiegati e i salariati che al momento delle elezioni siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare o sospesi cautelarmente dal servizio. Ai fini dell'applicazione del primo comma il personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' cosi' ripartito nei vari tipi di carriere: Carriere direttive: personale delle carriere direttive; Carriere di concetto: personale degli uffici delle carriere di concetto; personale dell'esercizio delle seguenti carriere: dirigenti delle stazioni; dirigenti dei depositi personale viaggiante; controllori viaggianti; dirigenti dei depositi locomotive; dirigenti della linea; dirigenti tecnici; ufficiali delle navi traghetto; Carriere esecutive: personale degli uffici delle carriere esecutive: personale corrispondente delle carriere dell'esercizio (capo treno di 1ª classe, macchinista di 1ª classe, sottocapotecnico a. p., capo verificatore a. p., primo nostromo, capo motorista, capo elettricista, assistente principale di stazione, alunno a. p., aiutante a. p., capo treno, macchinista, conduttore principale a. p., macchinista t. m., secondo nostromo, motorista di 1ª classe, elettricista di 1ª classe, assistente di stazione, conduttore, aiuto macchinista, verificatore operaio specializzato); Carriere del personale ausiliario: personale degli uffici delle carriere ausiliarie; personale corrispondente delle carriere dell'esercizio non compreso nelle precedenti carriere. Le elezioni si svolgono col sistema del doppio grado secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3-art. 2

Art. 2. (Elezione dei delegati) Presso la Presidenza dei Consiglio del Ministri e presso ciascun Ministero, comprendente anche le aziende autonome da esso dipendenti, gli appartenenti a ciascuno dei quattro tipi di carriera e alla categoria dei salariati eleggono nel proprio seno, con votazione autonoma, un numero di delegati, determinabile ai sensi dell'articolo seguente, i quali successivamente eleggono in secondo grado, i membri del Consiglio superiore rappresentanti del rispettivo tipo di carriera e della categoria dei salariati. Ogni elettore vota per non piu' di due candidati compresi nella lista relativa al tipo di carriera cui appartiene o alla categoria dei salariati. Il tipo di carriera e la categoria di appartenenza sono stabiliti dalla qualifica rivestita rispettivamente dall'impiegato o dal salariato, indipendentemente dalle mansioni esercitate e dall'ufficio presso cui presta servizio. Il voto e' personale ed uguale, libero e segreto.

Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3-art. 3

Art. 3. (Numero dei delegati eleggibili) Il numero dei delegati eleggibili per ciascun tipo di carriera e per la categoria dei salariati e determinato come segue: carriere direttive = 0,38% dei posti d'organico; carriere di concetto = 0,16% dei posti d'organico; carriere esecutive = 0,10% dei posti d'organico; carriere del personale ausiliario = 0,07% dei posti d'organico; salariati = 0,17% dei posti d'organico. Il numero dei delegati risultante dall'applicazione delle percentuali previste dal precedente comma e arrotondato per eccessi qualora contenga un frazione di unita' superiore a cinquanta centesimi: in ogni caso il numero dei delegati non puo' essere inferiore ad uno.

Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3-art. 4

Art. 4. (Data delle elezioni) La data delle elezioni, unica per tutte le Amministrazioni dello Stato, viene fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno ottanta giorni prima della data fissata per le elezioni.

Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3-art. 5

Art. 5. (Presentazione delle candidature) La candidatura per ciascun aspirante deve essere presentata, mediante apposita dichiarazione scritta, dal seguente numero di elettori: non meno di cinque ne' piu' di otto per le carriere direttive, non meno di dodici ne piu' di diciotto per le carriere di concetto; non meno di venti ne piu' di trenta per le carriere esecutive; non meno di venticinque ne' piu' di trentatre per le carriere del personale ausiliario; non meno di dieci ne piu' di quindici per i salariati. I presentatori, se trattasi di impiegati, devono appartenere allo stesso tipo di carriera cui appartiene il candidato, indipendentemente dalla specialita' amministrativa o tecnica della rispettiva carriera; se trattasi di salariati, devono essere anche essi salariati. Chi intenda presentare un candidato deve farsi rilasciare dai proprio capo di ufficio un certificato in carta libera, dal quale risulti che egli e impiegato o salariato di ruolo e, se impiegato, il tipo di carriera cui appartiene. In calce al certificato, l'interessato appone la propria firma che viene autenticata dallo stesso capo ufficio. Per gli impiegati che disimpegnino funzioni di capo ufficio il certificato e' rilasciato dal capo dell'ufficio gerarchicamente superiore; per i capi dei servizi od uffici centrali autonomi e per i capi degli uffici provinciali o con circoscrizione superiore, dal capo del personale. Al personale fuori ruolo o comandato presso altra Amministrazione il certificato e' rilasciato dal capo del personale della Amministrazione di appartenenza; al personale provvisoriamente distaccato presso un diverso ufficio della propria Amministrazione il certificato e' rilasciato dal capo dell'ufficio presso cui presta effettivamente servizio. I capi uffici devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tale certificato. La dichiarazione di presentazione della candidatura, che deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la qualifica, i titoli accademici del candidato e la indicazione della sede ove presta servizio, deve essere accompagnata dai certificati di servizio previsti dai commi precedenti e da una dichiarazione, autografa del candidato, di accettazione della candidatura. La dichiarazione di presentazione puo' essere cumulativa o fatta in fogli separati da ciascun presentatore. In tal caso in ciascun foglio devono essere integralmente riportate le prescritte generalita' del candidato. Ogni elettore puo' presentare solo un candidato che puo' avere una diversa sede di servizio. Nessun candidato puo' presentare un altro candidato. La dichiarazione di presentazione di candidatura, corredata dalla prescritta documentazione, e' consegnata personalmente da uno dei firmatari, o dallo stesso candidato, al capo del personale o ad un impiegato della carriera direttiva da lui delegato, se la presentazione viene fatta presso un ufficio dell'Amministrazione centrale, e al capo dell'ufficio provinciale, e in mancanza a quello con circoscrizione superiore, o ad un impiegato della carriera direttiva da lui delegato, se la presentazione viene fatta in un ufficio periferico, entro le ore 12 del sessantesimo giorno precedente le elezioni. L'esibitore deve dichiarare il proprio domicilio ai fini di eventuali notificazioni.

Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3-art. 6

Art. 6. (Adempimenti del capo ufficio in ordine alle candidature) Il funzionario che, a norma dell'articolo precedente, riceve le dichiarazioni di presentazione di candidature: a) verifica che i presentatori appartengono tutti alto stesso tipo di carriera dei candidati, se trattasi di impiegati, ovvero siano salariati di ruolo, per i candidati appartenenti a tale categoria eliminando i nomi degli appartenenti a carriera o categoria diversa; b) verifica che le presentazioni di candidature siano sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che siano accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati e dal prescritto numero di certificati di servizio; c) verifica che ogni singola presentazione riguardi un solo candidato; d) ricusa le candidature irregolari ai sensi delle precedenti lettere. Il funzionario, all'atto del deposito, rilascia all'esibitore, ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione. Quindi provvede a spedire gli atti stessi, entro il giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione alla Commissione elettorale di cui all'art. 8, in plico raccomandato. Entro lo stesso termine rimette, altresi', anche nel caso in cui non abbia ricevuto alcuna dichiarazione di presentazione di candidatura, un elenco nominativo, per tipo di carriera, degli elettori che prestano servizio presso l'ufficio, esclusi quelli appartenenti ad altra Amministrazione. L'impiegato in servizio presso un Ente pubblico o presso un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza e' considerato presente nell'ufficio dell'Amministrazione di appartenenza presso cui prestava servizio anteriormente al collocamento fuori ruolo o in posizione di comando. Il capo ufficio, quando respinge la candidatura per irregolarita', ne da' comunicazione per iscritto entro il termine suddetto al domicilio eletto dall'esibitore, motivando la propria determinazione.

Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3-art. 7

Art. 7. (Impugnativa del provvedimento di reiezione della candidatura) Avverso il provvedimento che respinge la presentazione di una candidatura e' ammesso ricorso alla Commissione elettorale prevista dall'art. 8 da prodursi, nel termine di due giorni dalla ricezione della comunicazione, allo stesso capo ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Lo stesso giorno che riceve il ricorso, il capo ufficio, o l'impiegato della carriera direttiva da lui delegato, lo fa proseguire, in plico raccomandato, assieme agli atti gia' esibiti per la presentazione della candidatura ed alle proprie controdeduzioni, alla competente Commissione elettorale. La Commissione decide definitivamente nel termine di venti giorni dalla data di presentazione del ricorso all'ufficio competente. Le decisioni sono motivate e comunicate al ricorrente.

Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3-art. 8

Art. 8. (Commissione elettorale) Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso ciascun Ministero, anche se comprendenti piu' Amministrazioni, e' costituita una Commissione elettorale per l'elezione dei candidati appartenenti ai quattro tipi di carriere ed alla categoria dei salariati. Ciascuna Commissione, nominata rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente, e' composta da un impiegato con qualifica non inferiore a ispettore generale, con funzioni di presidente, e da cinque scrutatori scelti rispettivamente uno per ciascun tipo di carriera e uno per la categoria dei salariati. Funge da segretario un impiegato delle carriere esecutive con qualifica non inferiore ad archivista. In caso di assenza o di impedimento del presidente, assume le funzioni di vice presidente lo scrutatore appartenente alla carriera direttiva.

Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3-art. 9

Art. 9. (Adempimenti della Commissione elettorale) La Commissione elettorale prevista dall'articolo precedente forma con i cognomi dei vari candidati, disposti in ordine alfabetico e contrassegnati da un numero progressivo, la lista nazionale per ciascuno dei quattro tipi di carriera e per la categoria dei salariati. Accanto al cognome di ciascun candidato sono altresi' indicati nome, data e luogo di nascita, titoli accademici, qualifica ed ufficio presso cui il candidato presta servizio. Ciascuna lista e' stampata a cura e spese del Ministero competente ed inviata entro il venticinquesimo giorno anteriore alla data delle elezioni ai Comuni della Repubblica sedi di servizio di elettori della lista medesima perche' venga immediatamente affissa all'albo. La lista e', altresi', inviata agli uffici centrali e periferici del Ministero stesso con sede in Comuni aventi oltre diecimila abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento della popolazione, per l'affissione in luogo idoneo degli uffici medesimi.

Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3-art. 10

Art. 10. (Propaganda elettorale) I capi degli uffici centrali e periferici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da ciascun Ministero determinano in quali luoghi, nell'interno degli uffici, si possano affiggere brevi scritti di propaganda concernenti i singoli candidati. Ogni altra forma di propaganda negli uffici e' vietata.

Regolamento esecuzione art. 139, Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3-art. 11

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