LEGGE 31 ottobre 1958, n. 977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 ottobre 1958 GRONCHI FANFANI - ANDREOTTI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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