LEGGE 31 ottobre 1958, n. 979
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 ai 30 giugno 1959, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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