DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, che istituisce per gli ufficiali della Guardia di finanza la medaglia al merito di lungo comando;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze; Decreta:
Articolo unico
I periodi minimi di comando di reparto previsti dall'art. 3 del regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, per il conferimento agli ufficiali della Guardia di finanza della "Medaglia militare al merito di lungo comando" sono cosi' modificati: Medaglia d'oro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 anni Medaglia d'argento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 anni Medaglia di bronzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 anni
GRONCHI FANFANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 9. - RELLEVA
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