DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1010

Type DPR
Publication 1958-10-18
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, che istituisce per gli ufficiali della Guardia di finanza la medaglia al merito di lungo comando;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Articolo unico

I periodi minimi di comando di reparto previsti dall'art. 3 del regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, per il conferimento agli ufficiali della Guardia di finanza della "Medaglia militare al merito di lungo comando" sono cosi' modificati: Medaglia d'oro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 anni Medaglia d'argento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 anni Medaglia di bronzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 anni

GRONCHI FANFANI - PRETI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1958

Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 9. - RELLEVA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.