DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1958, n. 1011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 giugno 1954, n. 677, per l'approvazione e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia in amministrazione fiduciaria all'Italia, concluso in Londra, mediante scambio di Note, il 20 marzo 1950;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvato il regolamento per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico del 20 marzo 1950, relativo alla Somalia, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1954, n. 677, secondo il testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per gli affari esteri.
Art. 2
Gli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico indicato nell'art. 1 faranno carico sull'apposito stanziamento di L. 1.000.000.000, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri al capitolo 117-bis per l'esercizio finanziario 1954-55, corrispondente al capitolo 164 aggiunto per l'esercizio 1957-1958, con la denominazione "Somma occorrente per provvedere alle spese previste dall'allegato A, paragrafo 2, lettera b), all'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord sulle disposizioni di carattere finanziario ed economico riferentisi alla consegna della Somalia all'Italia, approvato con la legge 30 giugno 1954, n. 677".
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
GRONCHI ZOLI - PELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 5. - RELLEVA
Regolamento - art. 1
Regolamento per la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico del 20 marzo 1950 relativo alla Somalia, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1954, n. 677. Art. 1. L'indennizzo previsto dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A all'Accordo italo-britannico concluso in Londra il 20 marzo 1950, per le richieste non definite dalle autorita' britanniche, commisurato al valore venale corrente dei beni nel momento in cui si sono verificati i fatti o sono stati eseguiti gli atti che danno luogo all'indennizzo stesso ed espresso nella moneta corrente nel luogo all'epoca medesima, concerne i seguenti fatti ed atti occorsi, o posti in essere, nel territorio della Somalia presentemente affidato in Amministrazione fiduciaria all'Italia o comunque a danno di popolazioni ivi attualmente residenti, durante il periodo dal 28 febbraio 1941 al 31 marzo 1950: a) requisizioni di beni mobili ed immobili per i servizi civili o militari, effettuate dalle forze armate o dalle autorita' del Governo britannico o dalle forze o dalle autorita' delle Potenze alleate od associate in Somalia; b) danni immediati e diretti causati ai beni requisiti; c) danni immediati e diretti causati ai beni di proprieta' privata da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle predette forze armate od autorita', o da irregolari alle loro dipendenze o comunque con esse collaboranti; danni alle persone causati da automezzi delle stesse forze armate od autorita'; d) servizi e forniture di merci effettuati per ordine delle predette forze od autorita'; e) canoni per locazioni di beni immobili, adibiti a servizi civili o militari dalle suddette forze od autorita' lasciati insoluti al 31 marzo 1950; f) sequestri e confische di merci, materiali, mezzi di trasporto e natanti operati dalle predette forze od autorita' per il funzionamento dei servizi civili o militari, o comunque da esse consentiti. La liquidazione dell'indennizzo, effettuata in lire italiane sulla base del cambio ufficiale vigente nel momento in cui gli atti sono stati compiuti o i fatti si sono verificati, e' eseguita con le modalita' stabilite nel presente regolamento.
Regolamento - art. 2
Art. 2. Le domande di indennizzo, indirizzate al Ministero degli affari esteri, debbono pervenire all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (A.F.I.S.) in Mogadiscio od alle sedi di Regione o di Distretto, nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia. Gli aventi diritto attualmente residenti in Italia, o all'estero al di fuori della Somalia, possono presentare le domande di cui al precedente comma, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale Somalia - Roma, od alle sedi diplomatiche e consolari italiane all'estero, che ne cureranno l'inoltro alla suddetta Amministrazione fiduciaria. Le domande devono essere presentate in tre copie, allegando i documenti probatori, in originale o in copia notarile. Una copia della domanda viene restituita all'interessato con il timbro dell'ufficio ricevente e la data del ricevimento. Le domande che siano state presentate alle autorita' britanniche della Somalia prima del 31 marzo 1950 e all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere regolarizzate in conformita' alle modalita' indicate nell'articolo seguente.
Regolamento - art. 3
Art. 3. Le domande di cui all'art. 2 devono contenere la descrizione dettagliata di quanto forma oggetto d'indennizzo ai sensi dell'art. 1, con indicazione degli oneri o gravami relativi, nonche' l'indicazione della causale e quella della somma richiesta ragguagliata al valore venale secondo le modalita' dell'art. 1 e devono essere corredate dai seguenti documenti: a) dichiarazione dell'interessato dalla quale risultino le eventuali somme comunque liquidate a titolo di indennizzo concernente i fatti o gli atti elencati all'art. 1. Nel caso in cui nessun indennizzo sia stato liquidato, l'interessato deve unire una dichiarazione attestante tale circostanza. Nei casi di successione gli eredi devono dimostrare tale qualita' ed il proprio diritto mediante certificazioni anagrafiche o notarili. L'interessato, inoltre, produrra' ogni altra documentazione comprovante l'evento che da' luogo all'indennizzo, nonche' la titolarita' di quanto forma oggetto dell'indennizzo stesso, con l'avvertenza che, qualora il bene o il diritto appartenga per quote indivise a piu' persone, la domanda di cui all'art. 2 puo' essere presentata da una sola di esse, nell'interesse proprio e degli altri aventi diritto b) per le societa' legalmente costituite, dai certificati rilasciati dalle autorita' competenti secondo l'ordinamento giuridico del luogo della sede legale attestanti il tipo della societa' e contenenti gli estremi del deposito dell'atto costitutivo e, ove esista, dello statuto, nonche' delle eventuali successive modificazioni; c) per le altre persone giuridiche, dalla copia dell'atto con cui e' stata riconosciuta la personalita' giuridica d) per le societa' od associazioni di fatto, da idonea documentazione secondo l'ordinamento giuridico del luogo della sede legale, dalla quale risulti l'attivita' esercitata al momento dell'evento che da' luogo all'indennizzo.
Regolamento - art. 4
Art. 4. L'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (A.F.I.S.) e' incaricata di eseguire, per conto ed a nome del Governo italiano, a mezzo di apposita Commissione nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri, su proposta dell'Amministratore, l'accertamento degli indennizzi spettanti a termine della [legge 30 giugno 1954, n 677](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-06-30;677). La Commissione di cui al precedente comma e' composta di un magistrato dell'ordine giudiziario che la presiede; di quattro funzionari da scegliere fra il personale di cui all'[art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, n. 2359](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1952-12-09;2359~art1), sull'ordinamento del personale dello Stato italiano in servizio presso l'A.F.I.S., di cui tre addetti ai servizi tecnici e finanziari ed uno ai servizi di ragioneria. La Commissione delibera a maggioranza di voti. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato scelto fra il personale di cui all'art. 1 del decreto sopraindicato.
Regolamento - art. 5
Art. 5. La Commissione ha facolta' di disporre sopraluoghi, stime, accertamenti ed indagini, avvalendosi di organi e di esperti dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia (A.F.I.S.) e di richiedere ulteriore documentazione per accertare l'esistenza dei requisiti prescritti per conseguire l'indennizzo.
Regolamento - art. 6
Art. 6. La deliberazione della Commissione contenente la proposta di liquidazione e' notificata agli interessati a mezzo dei capi distretto, se residenti in Somalia ed a mezzo delle competenti autorita' se residenti in Italia od all'estero. Avverso la deliberazione stessa gli interessati possono presentare ricorso al Ministro per gli affari esteri nel termine di giorni novanta dalla notificazione. La proposta della Commissione, corredata dalla relativa documentazione, e' sottoposta al Ministro per gli affari esteri il quale decide ed emette il relativo provvedimento di liquidazione. Il Ministro puo' deliberare in difformita' delle proposte della Commissione; tuttavia egli puo' sempre restituire gli atti alla Commissione qualora ritenga necessari ulteriori accertamenti. Il provvedimento del Ministro e' notificato agli interessati con le stesse modalita' indicate nel primo comma.
Regolamento - art. 7
Art. 7. Il pagamento dell'indennizzo e' effettuato in lire nel territorio della Repubblica Italiana a mezzo di mandato diretto oppure, su richiesta degli aventi diritto, nel territorio della Somalia nell'equivalente in somali, con le modalita' di cui alla [legge 3 marzo 1951, n. 193](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-03-03;193), sul servizio del Portafoglio dello Stato. Visto, il Ministro per gli affari esteri PELLA
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