DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1958, n. 1033
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 107, relativo alle scuole di perfezionamento annesse alla Facolta' di giurisprudenza, sono aggiunti, con il conseguente spostamento della numerazione di quelli successivi, i seguenti nuovi articoli, relativi ai corsi di perfezionamento annessi alla Facolta' di economia e commercio.
Corsi di perfezionamento in amministrazione aziendale ed in economia sociale.
Art. 108. - Alla Facolta' di economia e commercio sono annessi due corsi di perfezionamento: uno in "Amministrazione aziendale" l'altro in "Economia sociale".
La durata di detti corsi e' di un anno.
Al corso di perfezionamento in Amministrazione aziendale sono ammessi solo i laureati in economia e commercio; al corso di perfezionamento in Economia sociale sono ammessi i laureati in economia e commercio e quelli in scienze politiche.
Art. 109. - Il corso di perfezionamento in "Economia sociale" consta dei seguenti insegnamenti:
1) Analisi economica;
2) Statistica, economica e sociale;
3) Politica sociale;
4) Storia dei sistemi economici nell'eta' moderna.
Art. 110. - Il corso di perfezionamento in Amministrazione aziendale comprende i seguenti insegnamenti:
1) Organizzazione aziendale;
2) Tecnica del commercio estero;
3) Economia e legislazione bancaria;
4) Tecnica amministrativa delle imprese industriali;
5) Tecnica tributaria;
6) Amministrazione e contabilita' pubblica.
Art. 111. - La direzione dei corsi e' affidata al preside di Facolta'.
Art. 112. - La regolare frequenza alle lezioni e alle esercitazioni e' obbligatoria per essere ammessi a sostenere gli esami nelle varie discipline che formano materia dei corsi.
Art. 113. - Al termine dei corsi, superati gli esami nelle varie discipline, gli iscritti dovranno sostenere un esame generale finale.
Tale esame constera': a) di una prova scritta riflettente un problema economico aziendale o di contabilita' statale, per gli iscritti al corso di perfezionamento in Amministrazione aziendale, e un problema economico sociale per gli iscritti al corso di perfezionamento in Economia sociale; b) di una discussione orale sul tema della prova scritta sostenuta dagli iscritti innanzi ad una Commissione composta da quattro professori ufficiali per ciascuno dei due corsi di specializzazione, oltre il direttore, preside della Facolta'.
Art. 114. - Al termine dei corsi, superati gli esami speciali e quello generale finale, verra' rilasciato un certificato di frequenza e di esame.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 giugno 1958
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 27 novembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 40. - RELLEVA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 107, relativo alle scuole di perfezionamento annesse alla Facolta' di giurisprudenza, sono aggiunti, con il conseguente spostamento della numerazione di quelli successivi, i seguenti nuovi articoli, relativi ai corsi di perfezionamento annessi alla Facolta' di economia e commercio. Corsi di perfezionamento in amministrazione aziendale ed in economia sociale. Art. 108. - Alla Facolta' di economia e commercio sono annessi due corsi di perfezionamento: uno in "Amministrazione aziendale" l'altro in "Economia sociale". La durata di detti corsi e' di un anno. Al corso di perfezionamento in Amministrazione aziendale sono ammessi solo i laureati in economia e commercio; al corso di perfezionamento in Economia sociale sono ammessi i laureati in economia e commercio e quelli in scienze politiche. Art. 109. - Il corso di perfezionamento in "Economia sociale" consta dei seguenti insegnamenti: 1) Analisi economica; 2) Statistica, economica e sociale; 3) Politica sociale; 4) Storia dei sistemi economici nell'eta' moderna. Art. 110. - Il corso di perfezionamento in Amministrazione aziendale comprende i seguenti insegnamenti: 1) Organizzazione aziendale; 2) Tecnica del commercio estero; 3) Economia e legislazione bancaria; 4) Tecnica amministrativa delle imprese industriali; 5) Tecnica tributaria; 6) Amministrazione e contabilita' pubblica. Art. 111. - La direzione dei corsi e' affidata al preside di Facolta'. Art. 112. - La regolare frequenza alle lezioni e alle esercitazioni e' obbligatoria per essere ammessi a sostenere gli esami nelle varie discipline che formano materia dei corsi. Art. 113. - Al termine dei corsi, superati gli esami nelle varie discipline, gli iscritti dovranno sostenere un esame generale finale. Tale esame constera': a) di una prova scritta riflettente un problema economico aziendale o di contabilita' statale, per gli iscritti al corso di perfezionamento in Amministrazione aziendale, e un problema economico sociale per gli iscritti al corso di perfezionamento in Economia sociale; b) di una discussione orale sul tema della prova scritta sostenuta dagli iscritti innanzi ad una Commissione composta da quattro professori ufficiali per ciascuno dei due corsi di specializzazione, oltre il direttore, preside della Facolta'. Art. 114. - Al termine dei corsi, superati gli esami speciali e quello generale finale, verra' rilasciato un certificato di frequenza e di esame.
GRONCHI MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 40. - RELLEVA
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