DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1037
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848; Considerato che, con decreto del Ministro per i trasporti del 21 febbraio 1958, n. 4069, il servizio ferroviario e' stato definitivamente sospeso sulla linea Lucca-Pontedera; Ritenuta l'opportunita' di sopprimere la linea in questione; Udito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: E' soppressa la linea ferroviaria a scartamento ordinario Lucca-Pontedera.
GRONCHI FANFANI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 novembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 46. - RELLEVA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)