DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1054

Type DPR
Publication 1958-10-14
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 270, sulla istituzione del servizio autonomo di cassa negli uffici del registro;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

TITOLO I Norme generali. CAPO I Istituzione del servizio autonomo di cassa.

Art. 1

Il Ministro per le finanze determina con proprio decreto gli uffici del registro di maggiore importanza, presso i quali e' istituito il servizio autonomo di cassa.

CAPO II Del cassiere.

Art. 2

Il cassiere dipende dal capo dell'ufficio, al quale risponde del regolare andamento del servizio di cassa. Il cassiere, oltre che del suo operato personale, risponde anche dell'opera di tutti gli impiegati addetti al servizio di cassa, salvo rivalsa verso i responsabili materiali.

Art. 3

Negli uffici del registro nei quali a termini del precedente articolo 1 e' istituito il servizio autonomo di cassa, il cassiere dirigente il servizio stesso subentra al capo dell'ufficio in tutte le attribuzioni e in tutti gli obblighi inerenti alla qualifica di agente contabile.

CAPO II Assunzione in funzioni del cassiere titolare.

Art. 4

L'assunzione in funzioni del cassiere titolare ha luogo con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzione in servizio dei contabili, nonche' di quelle di cui al successivo articolo 5. Alle operazioni di consegna tra il cassiere cessante e quello assumente interviene anche il capo dell'ufficio.

Art. 5

Il cassiere procede alla formazione dei prescritti documenti contabili per i crediti dei quali abbia ricevuto regolare carico. Agli atti relativi all'assunzione in funzioni del cassiere non si uniscono gli elaborati di cui alle lettere c), d) e f) dell'art. 123 delle vigenti istruzioni di contabilita' demaniale ed ogni altro elaborato di natura amministrativa istituito con successive disposizioni.

CAPO IV Cassiere supplente - Reggenza fiduciaria e reggenza con passaggio di gestione del servizio di cassa.

Art. 6

Il capo dell'ufficio, su designazione del cassiere titolare, al momento in cui questi inizia la gestione e, in ogni caso, entro quindici giorni da tale inizio, nomina un cassiere supplente tra il personale appartenente al ruolo dei cassieri. La nomina del cassiere supplente e' ratificata dall'intendente di finanza. Tale nomina e' valida per tutta la durata della gestione del cassiere titolare, ma puo' essere revocata dall'intendente di finanza in qualsiasi momento. Il provvedimento di revoca e' adottato, salvo casi di assoluta urgenza, previo parere o su proposta del cassiere titolare.

Art. 7

In caso di assenza autorizzata o di legittimo impedimento, il cassiere titolare e' sostituito dal cassiere supplente, il quale assume la reggenza fiduciaria del servizio di cassa previa redazione della nota valori mod. 61 bis, con l'intervento del capo dell'ufficio. Qualora manchi il cassiere supplente, la reggenza fiduciaria puo' essere affidata dall'intendente di finanza ad altro funzionario del ruolo cassieri, di gradimento del cassiere titolare.

Art. 8

Nei casi non previsti dal primo comma del precedente art. 7, la reggenza del servizio di cassa e' affidata, con regolare passaggio di gestione, al cassiere supplente o ad altro idoneo funzionario del ruolo cassieri, con l'osservanza delle norme di cui al capo III, titolo I, del presente regolamento.

Art. 9

In caso di morte, assenza od altra qualsiasi circostanza in cui il cassiere non possa o non voglia fare la regolare consegna, la nota dei valori ed il verbale di situazione di cassa sono redatti dall'ispettore con l'intervento, a seconda dei casi, degli eredi o legittimi rappresentanti del cassiere e del capo dell'ufficio, oppure dell'autorita' giudiziaria e del capo dell'ufficio.

CAPO V Personale addetto al servizio di cassa.

Art. 10

Al servizio di cassa sono addetti impiegati appartenenti al ruolo cassieri, i quali coadiuvano il cassiere titolare nell'espletamento dei suoi compiti. Al servizio di cassa sono assegnati dal Ministero anche impiegati della carriera esecutiva per il disbrigo dei compiti inerenti al servizio di cassa, esclusi quelli che comportano maneggio di denaro e di valori.

Art. 11

Le proposte di distacco al servizio di cassa di personale non appartenente al ruolo dei cassieri, nell'ambito dello stesso ufficio, devono essere formulate dal capo dell'ufficio, su richiesta del cassiere, all'intendente di finanza il quale adotta i necessari provvedimenti, sentito l'ispettore compartimentale. Per eccezionali esigenze il capo dell'ufficio, su richiesta del cassiere, puo' applicare temporaneamente al servizio di cassa personale addetto ad altri servizi dello stesso ufficio, dandone notizia all'intendente di finanza e all'ispettore compartimentale.

TITOLO II Organizzazione del servizio di cassa.

Art. 12

Il servizio di cassa e' gestito distintamente dagli altri servizi dell'ufficio. E' vietata la trattazione di pratiche amministrative attraverso gli sportelli di cassa anche al personale addetto ai reparti amministrativi. Parimente e' vietato compiere qualsiasi operazione di cassa nei reparti amministrativi anche al personale addetto al servizio di cassa.

TITOLO III Prenotazione delle entrate.

Art. 13

Le somme da riscuotere per conto dello Stato, appena siano legalmente accertate e liquidate, devono essere prenotate e tenute in evidenza, dal capo dell'ufficio, negli appositi registri partitari e campioni certi, in distinti articoli di credito per ciascuna persona o ditta debitrice. La prenotazione dei crediti per imposta generale entrata corrisposta in abbonamento mediante canoni ragguagliati al volume degli affari e degli altri crediti d'imposta da riscuotersi periodicamente deve effettuarsi su appositi ruoli, previa annotazione di ciascun carico, principale o suppletivo, in margine alla corrispondente partita; nel registro delle denunzie oppure negli altri registri o documenti prescritti dalle disposizioni che regolano i rispettivi servizi.

Art. 14

Sono eccettuate dalla prenotazione di cui al primo comma del precedente articolo: a) le entrate di cui all'art. 49 delle vigenti istruzioni di contabilita' demaniale e successive modificazioni; b) le entrate che si accertano all'atto stesso della riscossione, la cui liquidazione risulta nell'ordine di incasso emesso dal capo dell'ufficio.

TITOLO IV Assunzione del carico - Documenti di carico e modalita' per la loro formazione. CAPO I Norme generali

Art. 15

Ai fini della riscossione, il capo dell'ufficio consegna al cassiere il documento di carico relativo a ciascuna somma dovuta allo Stato, che sia divenuta certa, liquida ed esigibile. L'ammontare di tutti i carichi che nel corso dell'esercizio finanziario pervengono al cassiere costituisce, per il medesimo, il carico complessivo della gestione.

CAPO II Carico dei crediti prenotati a termini dell'art. 13.

Art. 16

I documenti di carico che il capo dell'ufficio deve consegnare al cassiere per la riscossione di una entrata classificabile in piu' capitoli di bilancio sono: a) la copia letterale dell'articolo iscritto dall'ufficio nel registro partitario, campione o libro debitore; b) la scheda relativa a ciascuna partita di credito. Per le entrate classificabili in un solo capitolo di bilancio, il documento di carico e' costituito soltanto dalla scheda di cui alla lettera b).

Art. 17

Per le entrate di cui al secondo comma dell'art. 13, i documenti di carico sono il ruolo e la scheda relativa a ciascuna partita di credito. Detto ruolo e' compilato in doppio esemplare e deve contenere la dichiarazione, datata e firmata dal capo dell'ufficio, attestante la esigibilita' dei crediti in esso compresi. Il cassiere restituisce al capo dell'ufficio il secondo esemplare di ciascun ruolo datato e firmato.

CAPO III Carico dei crediti da riscuotersi mediante allibramento sui bollettari di riscossione o con l'applicazione del visto per bollo o del bollo a punzone.

Art. 18

Il documento di carico delle somme che si riscuotono all'atto dell'accertamento mediante allibramento sui bollettari di riscossione, e' costituito dall'ordine d'incasso emesso in doppio esemplare dal capo dell'ufficio. Uno degli esemplari, munito degli estremi di riscossione, e' restituito al capo dell'ufficio.

Art. 19

Per le imposte di bollo riscosse con l'applicazione del visto per bollo o del bollo a punzone, l'ordine d'incasso e' costituito dalla richiesta di bollazione.

CAPO IV Depositi per la registrazione degli atti.

Art. 20

Il documento di carico delle somme depositate al momento della richiesta di registrazione di atti, denunzie ed altri documenti, nonche' delle somme successivamente versate ad integrazione di quelle originariamente depositate, e' costituito dall'ordine d'incasso emesso in doppio esemplare dal capo dell'ufficio. Uno degli esemplari, munito degli estremi dell'eseguito deposito, e' restituito al capo dell'ufficio.

Art. 21

Ove si debba procedere alla restituzione totale o parziale delle somme depositate, il capo dell'ufficio emette in doppio esemplare l'ordine di rimborso. Un esemplare, munito degli estremi dell'eseguito pagamento, e' restituito al capo dell'ufficio.

Art. 22

L'attestazione di eseguita formalita' della registrazione, firmata dal capo dell'ufficio a termini delle vigenti disposizioni, e' firmata anche dal cassiere per quietanza della somma riscossa.

CAPO V Depositi per spese contrattuali, d'asta od altro.

Art. 23

Per i depositi effettuati per spese contrattuali, d'asta od altro, si osservano le norme di cui ai precedenti articoli 20 e 21. Per l'utilizzazione del deposito, il capo dell'ufficio emette in duplice esemplare l'ordine di pagamento. Uno degli esemplari, munito degli estremi dell'eseguito pagamento, e' restituito al capo dell'ufficio.

CAPO VI Carico delle entrate accertate e liquidate dall'intendenza di finanza e da altri uffici od enti.

Art. 24

Fermo restando l'obbligo di vigilanza e di controllo del capo dell'ufficio, alla riscossione delle entrate accertate e liquidate dall'intendenza di finanza e da altri uffici od enti provvede direttamente il cassiere. Le operazioni di cui agli artt. 28 a 33 delle vigenti istruzioni di contabilita' demaniale e successive modificazioni sono compiute dal cassiere.

CAPO VII Carico dei valori bollati e dei bollettari di riscossione.

Art. 25

Il cassiere assume direttamente il carico dei valori bollati e dei bollettari di riscossione. Il capo dell'ufficio presenzia alla ricezione dei valori bollati e dei bollettari di riscossione e, sulla scorta dei documenti inviati dall'intendenza di finanza, si assicura che il cassiere ne assuma regolarmente carico. A tal fine il capo dell'ufficio appone il proprio visto, sul registro per la contabilita' dei valori bollati, a margine di ciascuna delle quantita' pervenute per ogni specie e taglio di valori, e sulle ricevute dei valori bollati mod. 25. Egli concorre agli adempimenti prescritti dalle vigenti istruzioni sul servizio di distribuzione dei valori bollati qualora si riscontri la mancanza di valori, l'esistenza di valori deteriorati od altra irregolarita'.

CAPO VIII Carico delle entrate non previste nei precedenti articoli.

Art. 26

L'assunzione in carico delle somme accreditate sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro, delle somme riscosse per diritti catastali sui certificati, estratti, tipi e copie di mappa, e' effettuata direttamente dal cassiere al quale e' affidata anche la tenuta dei relativi registri.

TITOLO V Registrazione delle operazioni di cassa.

Art. 27

Il cassiere tiene il registro generale di cassa, ove annota giornalmente e in ordine numerico strettamente progressivo i dati riassuntivi dei registri-cassa di sportello e le operazioni da lui compiute direttamente. Le operazioni di cassa effettuate presso ciascun sportello devono essere annotate in stretto ordine numerico progressivo per ciascun giorno, nel registro-cassa di sportello.

Art. 28

Al termine dell'orario di cassa, il cassiere, eseguiti gli adempimenti di cui al precedente art. 27 e gli altri riflettenti il versamento in tesoreria delle somme riscosse e dei titoli pagati, redige in doppio esemplare il riepilogo giornaliero del registro generale di cassa e lo comunica al capo dell'ufficio che ne restituisce un esemplare in segno di ricevuta.

Art. 29

Il capo dell'ufficio, alla fine di ogni mese e in qualsiasi altra occasione in cui si proceda alla ricognizione dello stato della cassa, comunica al cassiere, per ciascun registro di formalita', un prospetto riepilogativo dei totali distinti per capitolo di bilancio. Il cassiere, accertato che il totale complessivo di ciascun prospetto sia uguale a quello della corrispondente colonna del registro-cassa di sportello, annota le riscossioni sul registro di classificazione delle entrate.

TITOLO VI Rettifica e annullamento dei carichi Sospensione del procedimento di esecuzione. CAPO I Rettifica e annullamento dei carichi.

Art. 30

Nei casi in cui la liquidazione d'imposta o delle somme comunque da riscuotere sia viziata da errori materiali di calcolo rilevabili dal documento di carico, e' ammessa la rettifica del carico stesso, la quale si esegue mediante la emissione, da parte del capo dell'ufficio, di un foglio di variazione.

Art. 31

null

Art. 32

null

Il capo dell'ufficio, riscontrata la regolarita' delle proposte, ne cura l'inoltro all'intendenza di finanza.

Art. 33

null

CAPO II Sospensione del procedimento di esecuzione.

Art. 34

Qualora durante la procedura di riscossione venga presentato ricorso amministrativo o sia proposta opposizione in via giudiziaria ai sensi dell'art. 145, secondo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, o di altre disposizioni di legge, il capo dell'ufficio, esaminati gli atti, comunica, per iscritto, al cassiere se il procedimento di esecuzione debba essere proseguito oppure no. Cessata la causa di sospensione del procedimento, il capo dell'ufficio da' ordine scritto al cassiere per la prosecuzione degli atti.

Art. 35

E' vietato al cassiere di riscuotere acconti o accordare dilazioni per il pagamento dei crediti di ogni specie. Al cassiere, inoltre, e' vietato di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprieta' privata.

TITOLO VII Contabilizzazione delle entrate - Resa dei conti. CAPO I Contabilita' ed altre dimostrazioni contabili mensili, bimestrali, di fine esercizio o di fine gestione del cassiere.

Art. 36

Il cassiere rende i conti mensili, quelli bimestrali, quelli di fine esercizio o di fine gestione, i conti giudiziali di fine esercizio o di fine gestione e provvede alla compilazione delle dimostrazioni contabili relative alle operazioni da lui eseguite, nei modi e nei termini stabiliti dal titolo VI, paragrafi I, II e III delle vigenti istruzioni di contabilita' demaniale.

CAPO II Elenchi nominativi dei residui.

Art. 37

Alla fine dell'esercizio o della gestione, il cassiere compila, in triplice esemplare, gli elenchi nominativi dei crediti assunti in carico e rimasti insoluti alla fine dell'esercizio stesso o al termine della gestione. Gli elenchi, redatti in conformita' delle disposizioni di cui agli articoli 159 e seguenti delle vigenti istruzioni di contabilita' demaniale, devono essere controfirmati dal capo dell'ufficio. Dei tre esemplari di ciascun elenco residui, uno e' trattenuto dal capo dell'ufficio, uno dal cassiere ed il terzo viene trasmesso all'intendenza di finanza a corredo delle contabilita' di fine esercizio o di fine gestione.

TITOLO VIII Vigilanza e controllo sul servizio di cassa.

Art. 38

Il capo dell'ufficio vigila sull'efficienza del servizio di cassa, esercitando la sua funzione di controllo in conformita' alle norme contenute nel presente regolamento e alle istruzioni di servizio.

Art. 39

Qualora il capo dell'ufficio rilevi mancanze di denaro od altre irregolarita', ne informa immediatamente l'intendente di finanza e l'ispettore compartimentale. Ove del caso, il capo dell'ufficio affida la momentanea gestione del servizio al cassiere supplente o ad altro cassiere addetto all'ufficio oppure assume personalmente la gestione del servizio di cassa. Nella ipotesi prevista dal precedente comma si redige la nota dei valori in contraddittorio del cassiere ed ove la gestione della cassa venga assunta dal capo dell'ufficio, detta nota, in assenza dell'ispettore, e' redatta con l'intervento di due testimoni da scegliersi tra il personale dell'ufficio.

Art. 40

Le verifiche di cassa previste dalle vigenti disposizioni, comprese quelle effettuate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza finanziaria attribuite alla Ragioneria generale dello Stato dalla legge 26 luglio 1939, n. 1037, si eseguono in contraddittorio del cassiere e del funzionario incaricato del controllo permanente delle macchine bollatrici che si trovi addetto all'ufficio, nonche' con l'intervento del capo dell'ufficio il quale sottoscrive la nota dei valori e la situazione di cassa.

Art. 41

L'ispettore appone il visto prescritto dall'art. 208 delle vigenti istruzioni di contabilita' demaniale e successive modificazioni, anche sul registro generale di cassa e sui registri-cassa di sportello.

TITOLO IX Disposizioni finali e transitorie.

Art. 42

Per l'assunzione in funzioni del cassiere, in dipendenza dell'istituzione del servizio autonomo di cassa, le operazioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento si compiono in contraddittorio tra il capo dell'ufficio e il cassiere.

Art. 43

Nella prima attuazione del servizio autonomo di cassa, il carico iniziale di tutte le somme da riscuotere si costituisce mediante la consegna al cassiere degli elenchi residui e della documentazione relativa ai procedimenti di esecuzione pendenti.

Art. 44

Entro sei mesi dall'attuazione del servizio autonomo di cassa e, possibilmente, in coincidenza con la chiusura dell'esercizio finanziario, il capo dell'ufficio provvede a completare la formazione dei documenti di carico di tutti i crediti insoluti nei modi prescritti dal presente regolamento.

Art. 45

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.