DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1058

Type DPR
Publication 1958-10-14
Ultimo aggiornamento 1958-12-11
State In force
Source Normattiva
articles Not indexed
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regolamento per i ragionieri geometri del Genio militare, approvato con regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

La, lettera f) del quarto comma dell'art. 1 del regolamento per i ragionieri geometri del Genio militare, approvato con regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326, e' sostituita dalla seguente: "f) avere il diploma di geometra o di perito agrimensore".

GRONCHI FANFANI - SEGNI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1958

Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 57. - RELLEVA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)