DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1074
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; Sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: E' approvato l'unito regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio vistato dal Ministro per le finanze.
GRONCHI FANFANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato
alla Corte dei conti, addi' 18 dicembre 1958 Atti del
Governo, registro n. 115, foglio n. 71. - RELLEVA
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 1
Regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio. Art. 1. Personale addetto agli Ispettorati compartimentali. Direzione dell'ufficio. Firma. A ciascun Ispettorato compartimentale e' preposto, di regola, un ispettore superiore amministrativo coadiuvato dal personale assegnato dalla Direzione generale. Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale ha la direzione dei servizi ed e' responsabile del loro andamento. Corrisponde direttamente con la Direzione generale, con gli organi periferici dell'Amministrazione, con gli Uffici pubblici e con i privati che abbiano rapporti con l'Ispettorato compartimentale. Firma gli atti d'ufficio, i rendiconti ed i documenti di contabilita' e di amministrazione.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 2
Art. 2. Attribuzioni in materia di contratti Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale provvede agli incanti, agli appalti-concorso e alle licitazioni e trattative private, curandone la procedura stabilita, presiede le aste e le licitazioni, interviene alla stipulazione dei contratti e li accetta, nell'interesse dell'Amministrazione, salvo la prescritta approvazione. E' responsabile della esatta osservanza dei contratti quando sia tenuto a vigilare sulla loro esecuzione.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 3
Art. 3. Pagamenti responsabilita' per somme, valori e materiali. Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale, sotto la sua personale responsabilita', ordina, liquida e paga le spese necessarie per assicurare il servizio, nei limiti stabiliti dalla Direzione generale, con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore. Cura la custodia dei valori, oggetti, mobili e materiali di pertinenza dell'ufficio ed e' responsabile della loro conservazione. La liquidazione delle fatture ed i rendiconti sono controfirmati dal funzionario amministrativo designato dalla Direzione generale.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 4
Art. 4. Studi e provvedimenti nell'interesse del Monopolio. Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale studia le condizioni nelle quali si svolge la vendita dei prodotti nel Compartimento e adotta o propone i provvedimenti che possano potenziarne i risultati finanziari. Propone alla Direzione generale l'istituzione dei magazzini di vendita e delle rivendite di Stato e provvede all'istituzione delle rivendite ordinarie e speciali dovunque ne ravvisi la convenienza nell'interesse del servizio, osservando le condizioni di massima prescritte dalla Direzione generale. Vigila che i depositi dei generi di monopolio, le sezioni vendita dei depositi, i magazzini di vendita e le rivendite siano costantemente provvisti di adeguate quantita' di generi. Determina l'ammontare della dotazione delle sezioni vendita dei depositi, dei magazzini di vendita e delle rivendite di Stato, in relazione alle necessita' degli approvvigionamenti, provvedendo alle relative variazioni delle quali informa periodicamente la Direzione generale. Raccoglie direttamente e per il tramite dei depositi, delle sezioni vendita dei depositi, dei magazzini di vendita e delle rivendite dipendenti, le osservazioni in merito ai prodotti, alle eventuali lagnanze ed ai desideri dei consumatori e, a seconda dei casi, interviene presso i competenti uffici o riferisce alla Direzione generale. Definisce i verbali relativi a mancanze ed avarie dei generi, addebitando ai responsabili il danno relativo, secondo le norme di massima emanate dalla Direzione generale, e disponendo le relative reintegrazioni.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 5
Art. 5. Attivita' per la difesa del Monopolio. Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale esplica ogni attivita' a difesa del Monopolio contro le frodi fiscali e contro ogni fenomeno in genere che tenda ad insidiarne il gettito. Egli, od un suo delegato, ha la rappresentanza dell'Amministrazione nei giudizi penali per contrabbando e per contravvenzioni alle leggi sul monopolio.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 6
Art. 6. Liste di carico dei canoni. Indennita' trasporto sali. Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale rivede e rende esecutive le liste di carico dei canoni dovuti dai rivenditori e provvede alle successive variazioni nei casi prescritti. Controlla che la riscossione dei canoni avvenga regolarmente e che, dalle sezioni vendita dei depositi e dai magazzini di vendita, ne sia effettuato il versamento ai depositi e da questi in Tesoreria. Assegna a ciascuna rivendita, in conformita' alle disposizioni di massima emanate in materia dalla Direzione generale, l'aliquota della indennita' spettante per il trasporto del sale.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 7
Art. 7. Assegnazione dei magazzini di vendita e delle rivendite. Nomina dei provvisori gestori delle sezioni vendita, delle rivendite di Stato, dei magazzini di vendita e delle rivendite ordinarie e speciali. Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale indice e presiede le gare per l'appalto dei magazzini di vendita, delle rivendite ordinarie di prima categoria e di quelle di nuova istituzione di cui all'art. 51, stipulando i relativi contratti. Indice e definisce i concorsi per l'assegnazione delle rivendite di seconda categoria e di quelle di nuova istituzione di cui all'art. 50. Stipula, nei casi previsti dalla legge, i contratti d'appalto a trattativa privata dei magazzini e delle rivendite di prima categoria. Nomina, in caso di urgenza, i provvisori gestori delle sezioni vendita dei depositi e delle rivendite di Stato, promuovendo i provvedimenti di competenza della Direzione generale. Nomina i provvisori gestori dei magazzini di vendita e delle rivendite ordinarie e speciali. Accetta le cauzioni prestate nell'interesse dell'Amministrazione, nonche' gli atti di obbligazione.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 8
Art. 8. Licenze di vendita. Nomina di rappresentanti e coadiutori. Trasferimenti. Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale rilascia le licenze per lo smercio dei prodotti messi in vendita dal Monopolio. Stabilisce quali rivendite debbano o possano vendere il sale pastorizio ed i tabacchi esteri. Autorizza i magazzinieri ed i rivenditori a farsi rappresentare nella gestione del magazzino o della rivendita. Nomina il personale autorizzato a coadiuvare o sostituire i magazzinieri ed i rivenditori, rilasciando le relative licenze. Autorizza i trasferimenti delle rivendite e provvede alla loro soppressione in base alle direttive di massima impartite dalla Direzione generale.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 9
Art. 9. Vigilanza sui servizi di distribuzione e vendita. Verifiche. Ispezioni. Controlli. Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale deve assicurare l'efficienza della organizzazione del servizio di distribuzione e vendita vigilando sui dipendenti depositi, sulle sezioni vendita dei depositi, magazzini di vendita e rivendite, eseguendo a questo fine sopraluoghi, ispezioni e verifiche. Le verifiche riflettono lo stato di conservazione dei generi, la integrita' delle scorte, dei valori, dei materiali e tutto lo svolgimento amministrativo e contabile del servizio, compreso quello contravvenzionale. Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale deve, di regola, compiere almeno una verifica per ciascun esercizio finanziario nei depositi dei generi di monopolio, nelle sezioni di vendita dei depositi, nelle rivendite di Stato e nei magazzini di vendita. Da tale obbligo puo' essere, eccezionalmente, dispensato dalla Direzione generale che, in tal caso, incarica della verifica ordinaria altro funzionario amministrativo della Direzione generale stessa o dell'Ispettorato. Dispone che in ciascun esercizio finanziario venga compiuta almeno una verifica straordinaria alle sezioni vendita dei depositi, ai magazzini di vendita ed alle rivendite di Stato dal funzionario amministrativo dell'ispettorato a cio' designato dalla Direzione generale. Compie, inoltre, verifiche straordinarie, ispezioni e controlli speciali ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia incaricato dalla Direzione generale. Per la vigilanza sul servizio delle rivendite si avvale, di regola, dell'opera della Guardia di finanza, secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale di concerto con il Comando generale del Corpo.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 10
Art. 10. Sostituzione temporanea del funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale. In caso di assenza o di impedimento, il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale e' sostituito dal funzionario di cui all'ultimo comma dell'art. 3 ovvero da altro designato dalla Direzione generale.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 11
Art. 11. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-12-15;385)))
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 12
Art. 12. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-12-15;385)))
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 13
Art. 13. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-12-15;385)))
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 14
Art. 14. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-12-15;385)))
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 15
Art. 15. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-12-15;385)))
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 16
Art. 16 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-12-15;385)))
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 17
Art. 17. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-12-15;385)))
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 18
Art. 18. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-12-15;385)))
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 19
Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-12-15;385)))
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 20
Art. 20. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-12-15;385)))
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 21
Art. 21. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-12-15;385)))
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 22
Art. 22. Divieto di vendere generi avariati Cambio e concentramento dei generi ritirati dalla vendita. Il gestore e' tenuto a porre in circolazione prodotti sempre in buono stato di conservazione. In particolare: a) si assicura che le operazioni di condizionamento dei generi che vengono ritirati dagli acquirenti siano effettuate in modo da garantirne l'integrita' anche durante il trasporto; b) cambia ai rivenditori i sigari di scarto e gli altri prodotti quando ricorrano le condizioni stabilite dalla Direzione generale; c) ritira dalla vendita i tabacchi e gli altri generi di monopolio avariati o comunque invendibili, provvedendo al loro concentramento presso il deposito.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 23
Art. 23. Compilazione delle liste di carico dei canoni e delle bollette di legittimazione. Riscossione canoni. Pagamento indennita' trasporto sali. Il gestore compila le liste di carico dei canoni e le bollette di legittimazione per la detenzione, il deposito ed il trasporto dei generi di monopolio. Con le modalita' prescritte dalla Direzione generale riscuote i canoni, versandone l'importo al deposito di aggregazione, e corrisponde ai rivenditori le indennita' per il trasporto del sale.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 24
Art. 24. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-12-15;385)))
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 25
Art. 25. Vigilanza sulle vendite. Contrabbando. Il gestore vigila sull'andamento delle rivendite, accertandosi specialmente che i prelevamenti siano sempre effettuati in relazione alle esigenze del consumo, e riferisce all'Ispettorato compartimentale su tutte le mancanze che i rivenditori commettano o delle quali sia comunque venuto a conoscenza. Coadiuva l'Ispettorato compartimentale e la Guardia di finanza nello studio dei fenomeni che influenzano la vendita ed ha l'obbligo di render noti al predetto Ispettorato, e di denunziare alla Guardia di finanza, tutti i casi manifesti o sospetti di contrabbando dei quali venga comunque a conoscenza.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 26
Art. 26. Riscossione delle multe, ammende e pene pecuniarie per violazioni alle norme sul monopolio. Riscossione dette pene pecuniarie disciplinari. Contabilita' relative. Il gestore, con le modalita' stabilite dalla Direzione generale, attende, quale contabile delegato, alla riscossione delle multe, ammende e pene pecuniarie relative ai procedimenti per violazioni alle norme sul monopolio, cura la vendita delle cose confiscate e la ripartizione dei proventi relativi, adempie ad ogni altra incombenza che le norme sul servizio del contenzioso demandano all'Amministrazione dei monopoli. Introita le pene pecuniarie disciplinari comminate ai magazzinieri e rivenditori di generi di monopolio, effettuandone la contabilizzazione ed il versamento nei modi prescritti dalla Direzione generale.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 27
Art. 27. Sostituzione temporanea del gestore. Cessazione dalle funzioni. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il gestore e' sostituito dall'impiegato all'uopo autorizzato dallo Ispettorato compartimentale, su designazione dello stesso gestore. In caso di trasferimento o di cessazione dalle funzioni del gestore, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 17.
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 28
Art. 28. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-12-15;385)))
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 29
Art. 29. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-12-15;385)))
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 30
Art. 30. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-12-15;385)))
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 31
Art. 31. ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 15 DICEMBRE 2003, N. 385](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2003-12-15;385)))
Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293-art. 32
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