DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1958, n. 1101

Type DPR
Publication 1958-12-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219; 11 luglio 1957, n. 519; 13 dicembre 1957, numeri 1171, 1172, 1173, 1174 e 1175; 26 febbraio 1958, numeri 67 e 81; 31 agosto 1958, numeri 855 e 856; 26 dicembre 1958, n. 1100 e 26 dicembre 1958, n. 1105, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1961 o stabiliscono altre date di scadenza;

Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da', piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista, la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e da' esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;

Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che da' esecuzione agli atti internazionali adottati a, Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella, parte II dello stesso Accordo;

Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e da' esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'art. XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che da' piena ed intera esecuzione al Sesto protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia, a Bruxelles l'11 gennaio 1951:

Convenzione sulla Nomenclatura, per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso;

Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi;

Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura, per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di modificare il regime doganale per alcuni prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, 3 novembre 1954, n. 1077, e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961, si applicano: a) il dazio del 5% () sul valore per le masse positive per accumulatori a base di idrossido di nichelio e di grafite (voce della tariffa doganale ex 389, voce della nuova nomenclatura basata su quella di Bruxelles ex 38.19); b) il dazio del 12% () sul valore, senza limiti di contingenti, per i pannelli, lastre, blocchi e simili, di legno e prodotti vegetali diversi, sfibrati, di segatura e di trucioli di legno, agglomerati con o senza resine naturali o artificiali o con o senza altri leganti organici, porosi per isolamento (voce della tariffa ex 546; voce della nuova nomenclatura ex 48.09, ex 48.18-b); c) il dazio del 12% (*) sul valore per le taglia-ribobinatrici automatiche per carta o cartone, con larghezza di luce superiore a metri 2,60 fino a metri 3,60 e con velocita' di lavoro superiore a metri 500 per minuto primo (voce della tariffa ex 1096, voce della nuova nomenclatura ex 84.33-a).

Art. 2

Dal 1° gennaio 1959 a non oltre il 31 dicembre 1961, ai prodotti compresi nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi a fianco di ciascuno di essi indicati.

Art. 3

Il regime daziario stabilito per i prodotti di cui ai precedenti articoli rimarra' in vigore anche dopo l'applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvato con decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105, e sostituisce il regime daziario temporaneo per gli stessi prodotti attualmente in vigore, riportato nella suddetta tariffa.

Art. 4

I quantitativi di frumento, che risultano arrivati nel territorio doganale dello Stato entro il 31 dicembre 1957, per essere importati a reintegro di quelli impiegati nella lavorazione delle farine, dei semolini e delle paste, nonche' dei prodotti secondari e dei sottoprodotti della macinazione, esportati entro la stessa data, e che non poterono beneficiare delle disposizioni stabilite dal decreto Presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1279, modificato con il decreto Presidenziale 12 luglio 1956, n. 656, in quanto entro tale data non furono espletate le formalita' previste per il reintegro, sono ammessi al beneficio di cui ai decreti Presidenziali sopraindicati, purche' le operazioni doganali si compiano non oltre il 31 marzo 1959.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

GRONCHI FANFANI - PRETI - ANDREOTTI - MEDICI - FERRARI AGGRADI - BO - COLOMBO - SPATARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1958

Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 155. - RELLEVA

Tabella

TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico

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