DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1958, n. 1103
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed Atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
Sulle merci importate dagli Stati membri della Comunita' economica europea sono riscossi i dazi doganali applicati al 1° gennaio 1957, ridotti del 10%. Per usufruire di tale riduzione daziaria le spedizioni debbono essere accompagnate dal "certificato per la circolazione delle merci", rilasciato dalla Dogana del Paese di esportazione in conformita' alla Decisione adottata il 4 dicembre 1958 dalla Commissione della Comunita' economica europea, riprodotta in allegato al presente decreto.
Art. 2
Per le merci importate nelle condizioni di cui all'articolo 1 sono tuttavia riscossi i dazi entrati in vigore dopo il 1 gennaio 1957 qualora questi ultimi risultino inferiori a quelli applicati a tale data, ridotti del 10%.
Art. 3
Sulle merci importate dai Paesi e Territori non europei che mantengono delle relazioni particolari con il Belgio, la Francia ed i Paesi Bassi, associati alla Comunita' economica europea, sono riscossi i dazi doganali nella misura stabilita dai precedenti articoli 1 e 2, a condizione che le merci stesse siano accompagnate da un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorita' dei Paesi e Territori di esportazione e risultino spedite dall'origine con destinazione diretta per l'Italia.
Art. 4
I dazi ridotti secondo la percentuale indicata nell'articolo 1, sono arrotondati in difetto alla prima cifra decimale.
Art. 5
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1958, n. 81, concernenti il regime daziario applicabile ad alcuni prodotti siderurgici.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio
GRONCHI FANFANI PRETI - ANDREOTTI - MEDICI - FERRARI AGGRADI - BO - COLOMBO - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 157. - RELLEVA
Decisione - art. 1
Decisione relativa all'uso di un certificato per la circolazione delle merci fra gli Stati membri, in applicazione delle norme del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea. LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA Viste le norme del Trattato e, in particolare, quelle di cui agli articoli 9 et 10, par. 2, comma 1; Considerando che l'istituzione di un certificato comune e' il metodo piu' adatto ad assicurare un efficace controllo amministrativo, pur evitando, nello stesso tempo, l'imposizione di inutili formalita' a carico del commercio; HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE NEI CONFRONTI DEGLI STATI MEMBRI Articolo 1. Per l'applicazione della seguente decisione, si deve intendere per: a) Trattato: il Trattato che istituisce la Comunita', economica europea e i documenti allegati, firmati a Roma il 25 marzo 1957; b) Stati membri: il Regno del Belgio; la Repubblica federale tedesca e il Land di Berlino; la Repubblica francese (dipartimenti metropolitani, algerini, della Guadalupa, della Martinica, della Guyana, della Reunion) la Repubblica italiana; il Granducato del Lussemburgo; il Regno dei Paesi Bassi in Europa; i territori europei, le cui relazioni esterne sono assunte da uno dei suindicati Stati. c) Merci in libera pratica: le merci provenienti da Paesi terzi per le quali, in uno Stato membro, siano state adempiute le formalita' d'importazione, riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili, e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse; d) Merci ottenute sotto il regime del traffico di perfezionamento: le merci ottenute, in uno Stato membro, con l'impiego parziale o totale di prodotti che non sono stati sottoposti al pagamento dei dazi doganali o delle tasse di effetto equivalente loro applicabili in tale Stato membro, ovvero ottenuti con l'impiego di prodotti ammessi al beneficio del ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse.
Decisione - art. 2
Articolo 2. Le merci esportate da uno Stato membro possono fruire - all'importazione in un altro Stato membro e nelle condizioni e secondo il ritmo previsti dal Trattato - dell'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'importazione, nonche' delle misure di effetto equivalente, quando: a) siano originarie da detto Stato membro e non rientrino tra quelle contemplate alla seguente lettera c); ovvero, quando, in tale Stato membro, b) si trovino in libera pratica; ovvero: c) siano state ottenute sotto il regime del traffico di perfezionamento, alla condizione che i prodotti dei Paesi terzi in dette merci eventualmente incorporate abbiano soddisfatto le prescrizioni stabilite dalla Commissione in esecuzione dell'art. 10, paragrafo 2, comma 2 del Trattato; ovvero: d) siano state originariamente importate da un altro Stato membro, e abbiano ottemperato - all'atto dell'esportazione da questo - alle condizioni indicate alle lettere a), b) o c) del presente articolo.
Decisione - art. 3
Articolo 3. Non sono considerate in libera pratica, a norma degli articoli 1 e 2 della presente decisione, le merci riesportate dai Paesi del Benelux, dalla Francia o dall'Italia verso un altro Stato membro, che in precedenza siano state importate in tali Stati col beneficio di un regime particolare e che risultino originarie o provenienti: a) dal Surinam e dalle Antille olandesi, per quanto riguarda i Paesi del Benelux; b) dal Marocco, dalla Tunisia, dalla Repubblica del Vietnam, dalla Cambogia, dal Laos, dagli Stabilimenti francesi del Condominio delle Nuove Ebridi, per quanto riguarda la Francia; c) dalla Libia, per quanto riguarda l'Italia.
Decisione - art. 4
Articolo 4. Fatta riserva per le eccezioni previste al seguente art. 8, la prova che le merci si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 2 e' fornita mediante un certificato di circolazione rilasciato in conformita' alle disposizioni stabilite nei successivi articoli 5 a 7.
Decisione - art. 5
Articolo 5. Il certificato di circolazione deve essere redatto, secondo il modello allegato alla presente decisione, nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro esportatore. Detto certificato dovra' essere riprodotto su carta bianca collata per scritture, del peso minimo di grammi 64 al m quadro, ed il suo formato sara' di cm. 21 x 27/30 circa. Inoltre, sulla prima pagina dovra' portare impressa una diagonale di colore azzurro, tracciata dall'angolo inferiore sinistro a quello superiore destro.
Decisione - art. 6
Articolo 6. Il certificato di circolazione da esibire all'atto del l'esportazione delle merci per le quali viene richiesto dovra' essere vistato, se riconosciuto regolare, dalle autorita' doganali dello Stato membro esportatore e da queste tenuto a disposizione dell'esportatore stesso a partire dal momento in cui l'esportazione risultera' effettivamente avvenuta o, comunque, certa.
Decisione - art. 7
Articolo 7. Nello Stato membro di destinazione, il certificato di circolazione viene presentato alle autorita' doganali secondo le modalita' previste dalla regolamentazione vigente in tale Stato. Dette autorita' doganali hanno facolta' di richiedere una traduzione del certificato. Esse possono altresi' esigere che la dichiarazione di importazione sia integrata da una nota comprovante che le merci si trovano nelle condizioni richieste per beneficiare delle disposizioni dei Trattato.
Decisione - art. 8
Articolo 8. Si considerano soddisfatte le condizioni indicate nel succitato art. 2, senza che occorra presentare un certificato di circolazione, per i seguenti casi: a) all'importazione di oggetti sottoposti a dazio doganale contenuti nei bagagli e dichiarati a seguito dei viaggiatori, sempre che non sussista alcun dubbio sulla autenticita' di detta dichiarazione e a condizione che tali oggetti non siano destinati al commercio e che il loro valore complessivo non superi, espresso in moneta nazionale, le 200 unita' di conto U.E.P.; b) per le spedizioni effettuate a mezzo posta (ivi compresi i pacchi postali), in partenza da uno Stato membro, alla condizione che nessuna indicazione contraria figuri sull'imballaggio o sui documenti che l'accompagnano.
Decisione - art. 9
Articolo 9. Gli Stati membri dovranno applicare la presente decisione a partire dal 1° gennaio 1959. Fatto a Bruxelles il 4 dicembre 1958 Per la Commissione: Il Presidente: firmato HALLSTEIN Il Ministro per le finanze PRETI
Decisione - Allegato
COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA Parte di provvedimento in formato grafico Condizioni per il rilascio del certificato di circolazione Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo I della parte seconda del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, il certificato di circolazione puo' essere rilasciato dalle autorita' doganali dello Stato membro d'esportazione per le merci rientranti in una delle seguenti categorie: a) merci originarie dello Stato membro d'esportazione oltre a quelle considerate alla successiva lettera c); b) merci provenienti da Paesi terzi per le quali nello Stato membro d'esportazione siano state adempiute le formalita' d'importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente imponibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse; c) merci ottenute sotto il regime del traffico di perfezionamento, purche' per i prodotti provenienti da' Paesi terzi e eventualmente compresi nelle merci stesse siano state osservate le disposizioni determinate dalla Commissione in esecuzione dell'art. 10, paragrafo 2, comma 2, del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea; d) merci originariamente importate da un altro Stato membro le quali, all'atto dell'esportazione da quest'ultimo, si trovavano nelle condizioni di una delle categorie a), b), c), sopracitate. CAMPO D'APPLICAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE 1. Sempre che trattisi di prodotti rispondenti alle condizioni sopraindicate, il certificato di circolazione puo' essere rilasciato se l'esportazione e' effettuata da uno Stato membro a destinazione di un altro Stato membro. 2. Per l'applicazione delle disposizioni del precedente paragrafo 1, quali Stati membri si intendono: il Regno del Belgio; la Repubblica federale tedesca ed il Land di Berlino; la Repubblica francese (dipartimenti metropolitani, algerini, della Guadalupa, della Martinica, della Guiana, della Reunion); la Repubblica italiana; il Granducato del Lussemburgo; il Regno dei Paesi Bassi in Europa; i territori europei le cui relazioni esterne siano di competenza di uno dei succitati Stati. 3. Il certificato di circolazione non puo' essere rilasciato per le merci riesportate dai Paesi del Benelux, dalla Francia e dall'Italia in un altro Stato membro se tali merci vi sono stato primitivamente importate con il beneficio d'un regime particolare ed erano originarie e provenienti: a) dal Surinam e dalle Antille olandesi, per quanto concerne i Paesi del Benelux; b) dal Marocco, dalla Tunisia, dalla Repubblica del Vietnam, dalla Cambogia, dal Laos, dagli "Stabilimenti" francesi del Condominio delle Nuove Ebridi, per quanto concerne la Francia; c) dalla Libia; per quanto concerne l'Italia. REGOLE DA OSSERVARE PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE 1. Il certificato di circolazione e' redatto nella lingua dello Stato membro d'esportazione o in una delle lingue di tale Stato. Esso deve essere compilato con la macchina da scrivere o a mano: in quest'ultimo caso, deve essere riempito in stampatello con inchiostro o con matita indelebile. Non deve presentare ne' cancellature ne' aggiunte. 2. Ogni articolo indicato nel certificato deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente al disotto dell'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Negli spazi in bianco deve essere tracciata una riga in maniera che essi risultino inutilizzabili. 3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali con esattezza sufficiente a consentirne l'identificazione. 4. L'esportatore o il trasportatore possono completare la parte del certificato riservata alla dichiarazione con la menzione del documento di trasporto. Parte di provvedimento in formato grafico
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.