DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1958, n. 1109

Type DPR
Publication 1958-12-07
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto il decreto Ministeriale in data 25 agosto 1958, con il quale il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, e' stato autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato lo statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, composto di 13 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

GRONCHI ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1958

Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 152. - RELLEVA

Statuto della Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche-art. 1

Statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' presso il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario. Art. 1. In conformita' dell'autorizzazione accordata con decreto Ministeriale in data 25 agosto 1958, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, esercente il credito fondiario, istituisce una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita', avente personalita' giuridica propria, contabilita' e bilancio distinti. La Sezione viene denominata "Opere pubbliche" ed ha sede in Siena presso il Monte dei Paschi di Siena. La sfera di competenza territoriale della Sezione si identifica con quella del Credito fondiario del Monte.

Statuto della Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche'-art. 2

Art. 2. Compito della Sezione e' l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi giurisdizione nella sfera di competenza territoriale della Sezione, nonche' a favore di consorzi, aziende autonome e societa' dagli enti stessi costituiti, nonche' infine a favore di imprese di nazionalita' italiana, operanti nella sfera di competenza territoriale della Sezione, che abbiano ottenuto dagli enti predetti concessioni relative a opere pubbliche o impianti di pubblica utilita'.

Statuto della Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche-art. 3

Art. 3. I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla Sezione con le modalita' ed i limiti previsti dagli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3) e [4 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art4). L'emissione di obbligazioni della Sezione e' regolata dalle norme stabilite dall'[art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3) e, per quanto in essa non previsto, dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario. L'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse dalla Sezione non potra' eccedere il limite stabilito dall'[art. 1, primo comma, della legge 29 luglio 1949, n. 474](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1949-07-29;474~art1-com1).

Statuto della Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche-art. 4

Art. 4. Il patrimonio della Sezione e' formato: a) dal fondo di dotazione; b) dalle riserve. Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di lire 250.000.000, assegnata dal Monte dei Paschi di Siena. Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento degli utili annuali, secondo quanto disposto dal successivo art. 11.

Statuto della Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche-art. 5

Art. 5. In conformita' dell'art. 4 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, il patrimonio della Sezione Opere pubbliche garantisce soltanto le operazioni della Sezione medesima; queste godono inoltre della garanzia comune per il Monte e per ogni sua Sezione, prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo.

Statuto della Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche-art. 6

Art. 6. La Sezione esplica le sue funzioni per mezzo degli stessi Organi di amministrazione e di gestione del Monte dei Paschi di Siena, con la disciplina, le modalita' e la rappresentanza previste dallo statuto dello stesso istituto.

Statuto della Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche-art. 7

Art. 7. Spetta al Comitato esecutivo del Monte dei Paschi di Siena di deliberare sulle operazioni della Sezione, sulla variazione delle garanzie, sulle condizioni particolari delle operazioni stesse, sulle azioni giudiziarie che non sono di competenza del presidente a norma dell'art. 17 dello statuto del Monte dei Paschi di Siena, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di immobili, di opere e di impianti, sugli eventuali acquisti di essi, come su ogni altra operazione della Sezione,

Statuto della Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche-art. 8

Art. 8. La Sezione e' sottoposta al controllo del Collegio sindacale del Monte dei Paschi di Siena, secondo le norme stabilite dallo statuto del Monte medesimo.

Statuto della Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche-art. 9

Art. 9. Per l'adempimento dei propri compiti, la Sezione si avvale del personale, dei servizi e delle dipendenze del Monte dei Paschi di Siena. La Sezione rimborsera' al Monte le spese relative al personale da questo fornito nonche' le altre spese generali e di amministrazione.

Statuto della Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche-art. 10

Art. 10. L'esercizio della Sezione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per la redazione e l'approvazione del bilancio della Sezione, si applicano le norme di che agli articoli 12, lettera c) e 15, n. 1, dello statuto del Monte dei Paschi di Siena.

Statuto della Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche-art. 11

Art. 11. Sugli utili della Sezione, dedotto il 10% per la riserva ordinaria, sara' prelevato quanto occorre per compensare con l'interesse fino alla misura del 5% il fondo di dotazione. Sull'eventuale residuo verra' prelevato il 50% per il fondo di riserva straordinaria e l'altro 50% sara' erogato dalla Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi di Siena, per gli scopi e con le modalita' di cui all'art. 27 dello statuto del Monte.

Statuto della Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche-art. 12

Art. 12. In caso di scioglimento e liquidazione, la Sezione sara' anzitutto tenuta a restituire, sul residuo netto, il fondo di dotazione assegnato dal Monte dei Paschi di Siena. L'eventuale incremento patrimoniale, risultante alla chiusura della liquidazione, sara' devoluto ad aumento del patrimonio del Monte dei Paschi di Siena.

Statuto della Sezione autonoma finanziamento opere pubbliche-art. 13

Art. 13. Per tutto quanto non e' previsto nel presente statuto, si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore. Visto, il Ministro: ANDREOTTI

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